Assente o contumace? La qualificazione della posizione dell’imputato si riflette sulla ritualità del procedimento

Il Supremo Collegio chiarisce la portata delle disposizioni transitorie di cui alla l. n. 67/2014, in particolare, sugli effetti della dichiarazione di contumacia dell’imputato in sede di udienza preliminare alla quale sia poi seguita l’erronea qualificazione come assente”.

Sul tema la sentenza n. 6991/18, depositata il 13 febbraio. La vicenda. Il Giudice dell’esecuzione rigettava la richiesta di declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna, divenuta ormai irrevocabile, nonché la conseguente richiesta di sospensione dell’esecuzione della pena. Il condannato ricorre per la cassazione della pronuncia deducendo la violazione dell’art. 15- bis Norme transitorie l. n. 67/2014 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili in relazione alla dichiarazione di contumacia” e al successivo – e contraddittorio - accertamento della sua assenza”. Omessa notifica dell’estratto contumaciale. Il Collegio sottolinea la fondatezza del ricorso richiamando il disposto dell’art. 15- bis cit La norma afferma che in deroga a quanto disposto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente quando l’imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso decreto di irreperibilità . Ed è proprio questa la situazione che si è venuta a concretizzare nel caso di specie. L’imputato – ora ricorrente - era stato dichiarato contumace all’udienza preliminare ai sensi dell’art. 420- quater vigente in quel momento ed aveva dunque conservato tale status a prescindere dalla qualificazione di assente” attribuitagli erroneamente durante il dibattimento, in virtù della sopravvenuta entrata in vigore della l. n. 67/2004. Egli aveva dunque diritto a ricevere la notificazione dell’estratto contumaciale e, in assenza di quest’ultima, il titolo esecutivo non può ritenersi ritualmente formato, come correttamente eccepito in sede di incidente di esecuzione. Essendo ancora possibile l’impugnazione della sentenza di condanna, l’ordinanza impugnata viene annullata senza rinvio e la sentenza viene dichiarata non esecutiva. La Corte dispone infine la restituzione degli atti al Tribunale per la notificazione dell’estratto contumaciale.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 5 dicembre 2017 – 13 febbraio 2018, numero 6991 Presidente Di Tomassi – Relatore Di Giuro Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Velletri in composizione monocratica, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta formulata nell’interesse di C.C.D. di declaratoria di non esecutività della sentenza emessa dallo stesso Tribunale in data 26/10/2015, irrevocabile il 20/11/2015, e la conseguente sospensione dell’esecuzione della pena, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. penumero . 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione C.C.D. , tramite il proprio difensore, deducendo violazione dell’art. 15 bis della l. numero 67 del 2014. In particolare rilevando che l’imputato era già stato dichiarato contumace all’entrata in vigore della norma, e precisamente all’udienza preliminare del 06/03/2014, e che, quindi, il successivo accertamento di assenza , secondo la nuova normativa, alla prima udienza dibattimentale del 23/02/2015, in piena vigenza della legge numero 67 del 2014, non fosse rituale. La difesa chiede, quindi, l’annullamento del provvedimento impugnato, previa declaratoria di sospensione dell’esecutività della suddetta sentenza, con rinvio al Giudice dell’esecuzione, affinché, dichiarata la non esecutività di detta sentenza, disponga in conformità all’art. 548, comma 3 previgente alla legge in ultimo menzionata. 3. Il ricorso è fondato. Nel caso in esame il Giudice dell’esecuzione, nell’affermare che il controllo della regolare costituzione delle parti in sede dibattimentale, ai sensi dell’art. 484 cod. proc. penumero , è avvenuto quando già era entrata in vigore la legge 28.4.2014 numero 67 , che il Giudice del dibattimento, in applicazione di tale normativa, ha disposto procedersi in assenza dell’imputato, essendo lo stesso a conoscenza della pendenza del processo a suo carico, avendo nel corso del procedimento eletto domicilio e nominato difensore di fiducia e ricevuto regolare notifica del decreto dispositivo del giudizio in data 15.9.2014, ed infine che all’imputato non spettava la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza, trascura il disposto dell’art. 15 bis della suddetta legge e la sua non corretta applicazione nel caso di specie. Invero, detto articolo al capoverso recita in deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l’imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso decreto di irreperibilità . Circostanza la prima verificatasi nel caso di specie, in cui all’udienza preliminare del 6.3.2014 l’imputato era stato dichiarato contumace ai sensi dell’art. 420 quater all’epoca vigente, conservandone, quindi, lo status a prescindere dalla qualificazione di assente attribuitagli erroneamente in dibattimento. Con la conseguenza che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di esecuzione in violazione della suddetta disposizione normativa transitoria, l’imputato, conservando le prerogative conseguenti alla qualità di contumace, da ritenersi non venute meno per un’irrilevante – erronea - successiva qualificazione di assente , aveva diritto a ricevere la notificazione dell’estratto contumaciale. L’assenza di tale notificazione fa ritenere non ritualmente formatosi il titolo esecutivo, correttamente e tempestivamente eccepito in sede di incidente di esecuzione, ove l’indagine affidata al giudice è limitata al controllo dell’esistenza di un titolo esecutivo e della legittimità della sua emissione. Con la conseguenza che deve ritenersi non esecutiva la sentenza del Tribunale di Velletri in data 26/10/2015 e ancora possibile l’impugnazione della stessa, proprio per non essere stato notificato l’estratto contumaciale. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio e va dichiarata non esecutiva la suddetta sentenza, disponendo la restituzione degli atti al Tribunale di Velletri per la notificazione dell’estratto contumaciale. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara non esecutiva la sentenza in data 26/10/2015 emessa dal Tribunale di Velletri, disponendo la restituzione degli atti al Tribunale di Velletri per la notificazione dell’estratto contumaciale.