L’errore dell’avvocato che non ha impiegato l’ordinaria diligenza esclude la restituzione in termini

Se il luogo, la data e l’orario dell’udienza erano correttamente indicati nel verbale dell’udienza precedente, il difensore non può invocare la restituzione in termini per l’erronea informazione ricevuta dalla cancelleria.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6743/18, depositata il 12 febbraio. Il fatto. Il GIP del Tribunale di Catania rigettava l’istanza di rimessione sul ruolo del procedimento a carico di alcuni imputati previa rilevazione che l’udienza preliminare si era svolta nell’aula e nell’orario indicati nel verbale della precedente udienza. Avverso tale pronuncia, ricorre uno degli imputati deducendo che i propri difensori avevano ricevuto dalla cancelleria un’informazione erronea sul luogo e sull’orario dell’udienza. Gli era infatti stata consegnata la schermata” del S.I.C.P. Sistema Informativo della Cognizione Penale dalla quale risultava che l’udienza si sarebbe celebrata in una diversa aula da quella in cui è stata poi effettivamente svolta. Il ricorrente chiede dunque l’annullamento dell’ordinanza impugnata configurando tale vicenda una palese ipotesi di caso fortuito . Rimessione in termini. La Suprema Corte, dichiarando l’infondatezza del ricorso, ricorda che l’art. 175, comma 1, c.p.p. prevede la possibilità di restituzione nel termine stabilito a pena di decadenza laddove il PM, le parti private o i difensori dimostrino di non averlo potuto osservare per caso fortuito o forza maggiore. Si tratta di ipotesi che, per costante orientamento giurisprudenziale, ricorrono soltanto allorquando la falsa rappresentazione della realtà o la vis maior invocabile come impeditiva del rispetto del termini, non risultino superabili mediante la normale diligenza ed attenzione . Esula dunque da tale descrizione l’errore dell’avvocato anche se concretizzatosi con il concorso della cancelleria se l’errore medesimo era evitabile mediante il ricorso alla media diligenza. Tornando alla vicenda, la Corte esclude la possibilità di invocare il caso fortuito posto che, come affermato dal GIP, il luogo, la data e l’ora dell’udienza erano indicati nel verbale di quella precedente, atto assistito da forza probatoria fino alla querela di falso che ogni parte avrebbe dovuto verificare con l’ordinaria diligenza. Risultano in conclusione inconferenti sia le informazioni ricevute dalla cancelleria che la richiamata schermata” del sistema informatico. Per questi motivi, il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 14 dicembre 2017 – 12 febbraio 2018, n. 6743 Presidente Di Nicola – Relatore Mengoni Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 7/7/2017, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania rigettava l’istanza di rimessione sul ruolo del procedimento a carico di S.C. + altri, rilevando che l’udienza preliminare - celebrata in quella data - si era tenuta all’orario e nell’aula indicati nel verbale della precedente udienza, celebratasi il 19/4/2017. 2. Propone ricorso per cassazione lo S. , a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi - violazione o falsa applicazione dell’art. 175, comma 1, cod. proc. pen Premesso che il 7/7/2017 i difensori del ricorrente si erano recati in cancelleria per informazioni, così venendo a sapere che l’udienza preliminare si sarebbe celebrata nell’aula 1 GIP, come da schermata del S.I.C.P. agli stessi consegnata ciò premesso, la mancata presenza dei legali medesimi nell’aula 3 G.i.p. - dove, diversamente, l’udienza era stata tenuta - doveva esser addebitata, per l’appunto, ad errata informazione della cancelleria, sì da determinare una palese ipotesi di caso fortuito. Al riguardo, peraltro, il G.i.p. investito della questione - avrebbe fatto riferimento al solo verbale dell’udienza del 19/4/2017, omettendo così di valutare, nell’ottica dell’art. 175 cod. proc. pen., il valore processuale della citata schermata prodotta dal legale fiduciario, in uno con l’errata informazione ricevuta dalla cancelleria secondo motivo . Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 2. Con requisitoria scritta del 22/11/2017, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso. Considerato in diritto 4. Il ricorso risulta manifestamente infondato al riguardo, peraltro, le doglianze possono essere trattate congiuntamente, attesane la palese identità di ratio. L’art. 175, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. stabilisce che il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore laddove, per costante e condiviso indirizzo, tali ipotesi ricorrono soltanto allorquando la falsa rappresentazione della realtà, o la vis maior invocabile come impeditiva del rispetto del termine, non risultino superabili mediante la normale diligenza ed attenzione tra le molte, Sez. 2, n. 48737 del 21/7/2016, Startari, Rv. 268438 . Con maggior precisione, ed in logico sviluppo di quanto appena indicato, questa Corte ha quindi ripetutamente affermato che non integra né l’una, né l’altra ipotesi l’errore del difensore ad esempio, il mancato o inesatto adempimento dell’incarico di proporre impugnazione , anche qualora determinatosi con il concorso della cancelleria, se evitabile mediante l’impiego della media diligenza, secondo una valutazione di fatto che spetta al giudice del merito Sez. 4, n. 10218 del 10/2/2016, Cimino, Rv. 266187 Sez. 1, n. 40282 del 6/6/2013, Sirignano, Rv. 257819 Sez. 5, n. 43277 del 6/7/2011, Mangano, Rv. 251695 . 5. Orbene, tutto ciò premesso, ed anche a voler ammettere che la disciplina appena menzionata sia applicabile al diverso caso in esame nel quale, e senza alcun riferimento a termini stabiliti a pena di decadenza , il difensore lamenta che l’udienza preliminare sarebbe stata celebrata in un’aula diversa da quella indicata dalla cancelleria, così come risultante nella schermata del sistema informatico , rileva la Corte che nessun caso fortuito può essere invocato ed invero, come congruamente affermato dal G.i.p. nell’ordinanza impugnata, l’udienza preliminare del 7/7/2017 era stata celebrata negli stessi giorno/ora/aula indicati nel verbale della precedente data della stessa udienza, tenutasi il 19/4/2017. Indicati, cioè, nell’unico atto che - con forza probatoria fino a querela di falso - le parti tutte avrebbero dovuto verificare, con ordinaria diligenza, per individuare i parametri spazio-temporali - poi correttamente rispettati - della successiva udienza. Quel che, all’evidenza, costituisce una adeguata e non censurabile motivazione del provvedimento in esame, atteso che tale argomento - invero decisivo - ha implicitamente sottratto ogni rilevanza alla richiamata schermata del sistema informatico, così come alle comunicazioni ricevute dalla cancelleria, peraltro la prima comunque richiamata nel provvedimento. 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. ed a carico di ciascun ricorrente, l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.