L’attualità del pericolo può desumersi dalle dichiarazioni rese sui social network

Ai fini dell’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora, l’attualità del pericolo di reiterazione del reato deve valutarsi sulla probabilità di ricaduta nel delitto e lo stato di pericolosità dell’indagato può desumersi da condizioni oggettive ed esterne , come il fatto di compiacersi sulla rete di saper modificare i motori di automobili.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 6539/18, depositata il 9 febbraio. Il caso. Il Tribunale per il riesame di Campobasso rigettava il ricorso proposto dall’interessato nei confronti dell’istanza volta ad ottenere l’annullamento della misura cautelare dell’obbligo di dimora imposta dal GIP, per il pericolo di reiterazione del reato di omicidio colposo, essendo l’istante incline alla violazione delle norme dettate dal codice della strada in tema di limiti di velocità, nonché solito diffondere consigli in rete su come potenziare i veicoli. Avverso il provvedimento del Tribunale l’interessato propone ricorso per cassazione denunciando l’inadeguatezza e la carenza di motivazioni in ordine alla misura cautelare applicatagli, in considerazione dell’assenza di un pericolo di reiterazione dettato dall’avvenuto sequestro della propria autovettura e dalla sospensione della patente. La reiterazione. Il Supremo Collegio ribadisce che l’attualità del pericolo di reiterazione del reato deve valutarsi in considerazione di una possibile ricaduta nel delitto , fondata sulla permanenza dello stato di pericolosità dell’indagato dal momento della commissione del fatto sino al tempo del giudizio cautelare. Tale stato di pericolosità può altresì desumersi dalle condizioni oggettive ed esterne del soggetto, ciò comportando che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all’epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente . Ebbene, nel caso di specie, la Suprema Corte ha riconosciuto la correttezza del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, posto che l’interessato non solo si compiace della capacità di aumentare in modo illecito la potenza dei motori delle auto sui social network ma si limita a sottolineare la propria incensuratezza, di per sé ininfluente per una valutazione inerente al pericolo di recidiva, rimarcando il tempo trascorso dal fatto prima dell’applicazione della misura. Ritiro del mezzo ed attualità del pericolo. Inoltre, anche le circostanze dell'avvenuto sequestro del veicolo e della sospesione della patente non ostano all’applicabilità della misura cautelare, poiché la mera privazione del mezzo di proprietà e dell’abilitazione a condurre veicoli, non appare sufficiente ad elidere di per sé il pericolo, connesso solo alla volontà del soggetto, cui chiunque può mettere a disposizione un’automobile, tanto più laddove sia dimostrata la usa capacità di modificare motori . La Corte dunque rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 9 gennaio – 9 febbraio 2018, n. 6539 Presidente Ciampi – Relatore Nardin Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento in data 5 settembre 2017 il Tribunale per il riesame di Campobasso ha rigettato il ricorso di C.W. con il quale era stata formulata istanza di annullamento della misura cautelare dell’obbligo di dimora dalle ore 21 alle ore 6, per tutti i giorni della settimana, imposto dal G.I.P. del Tribunale di Campobasso. 2. Il provvedimento ha ritenuto non revocabile né attenuabile la misura cautelare per il pericolo concreto di reiterazione del reato art. 589 cod. pen. , essendo il C. incline alla violazione di regole e prescrizioni relative al limite di velocità, anche avuto riguardo alla condotta dal medesimo tenuta su Facebook, laddove egli si faceva vanto di saper intervenire sul potenziamento dei motori, il che faceva presumere che vi avesse provveduto anche in favore di amici, di conoscenti e di terzi. Parimenti ha osservato che né il sequestro dell’autovettura, né la sospensione della patente fossero misure idonee a tutelare le esigenze della collettività, avuto riguardo alla mera formalità della mancanza temporanea del provvedimento abilitativo ed alla non ostatività alla reiterazione della mera privazione della sua automobile. 3. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione C.W. , a mezzo del suo difensore, affidandolo ad un unico motivo con il quale lamenta la violazione della legge processuale ed il vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame ritenuto il concreto pericolo della reiterazione della condotta con argomentazioni generiche ed insoddisfacenti, senza misurarsi con il fatto che la mancanza dell’autovettura e della patente di guida, nonché il tempo trascorso deponevano per l’insussistenza di occasioni prossime di reato. Rileva come l’ordinanza non tenga conto del fatto che la concreta capacità a delinquere concretezza dell’esigenza cautelare e la presenza di occasioni prossime di reato attualità debbono essere autonomamente valutate, non essendo sovrapponibili. Osserva che il giudice del riesame ha omesso di indicare sulla base di quali considerazioni formula una valutazione prognostica negativa del pericolo di reiterazione, dimenticando non solo che il C. è incensurato, ma anche che la misura è stata applicata a ben 4 mesi dal fatto ed infine, che il medesimo senza patente e senza auto non avrebbe potuto reiterare il reato per impossibilità materiale. Sottolinea che il giudizio prognostico, contrariamente a quanto ritenuto con il provvedimento impugnato, deve adeguarsi all’adagio secondo cui siccome è certo o comunque altamente probabile che si ripresenterà l’occasione del delitto, altrettanto certamente, o comunque con elevato grado di probabilità la persona sottoposta alle indagini tornerà a delinquere e non quello secondo cui se si presenta l’occasione, o molto probabilmente, la persona sottoposta alle indagini reitererà il delitto Cass. Sez. 3, n. 37087/2015 . Mentre, nel caso di specie, il Tribunale in sede di riesame, così come il G.I.P. pretendono di ricavare la sussistenza della propensione a delinquere sulla sola base del pregresso comportamento attribuendogli una duplice valenza sintomatica sotto il profilo sia della concretezza che dell’attualità. Considerato in diritto 1. La censura è infondata. 2. Va, preliminarmente condiviso il principio secondo cui In tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato richiede una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell’indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall’analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed esterne all’accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva. Ne consegue che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all’epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente. In motivazione, la S.C. ha precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una specifica occasione per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice . Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016 - dep. 16/12/2016, Lucà, Rv. 26897701 cfr. anche da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 33004 del 03/05/2017 Cc. dep. 06/07/2017 Rv. 271216 Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016 - dep. 05/05/2016, Foti, Rv. 26694601 . L’orientamento espresso per il caso di misure cautelari che privano della libertà è nondimeno estensibile anche alle ipotesi meno afflittive, come quella dell’obbligo di dimora, dovendo tenersi presenti gli stessi criteri di concretezza ed attualità del pericolo. 3. Nel caso di specie il provvedimento impugnato non è incorso in alcuna violazione della legge processuale penale, né presenta vizi motivazionali. 4. Con esso si esamina, infatti, sia la sussistenza della concretezza del pericolo di reiterazione del reato, che la sua attualità. 5. Sotto il primo profilo, la Corte valorizza la personalità dell’interessato che si compiace della sua capacità di aumentare in modo illecito la potenza dei motori delle auto sui social network, da ciò desumendo la concreta possibilità di reiterare la condotta. Rispetto a siffatta motivazione il ricorrente non individua l’errore logico-giuridico dell’assunto, limitandosi ad sottolineare l’incensuratezza dell’indagato ed il tempo trascorso dal fatto, prima dell’applicazione della misura. Si tratta, nondimeno, di osservazioni prive di forza demolitoria, perché la concretezza, come elemento della reale e non ipotetica probabilità di reiterazione, si desume ai sensi dell’art. 274 lett. c anche dalla positiva capacità di porre in essere comportamenti illeciti, evincibile da condotte dell’interessato che, per la loro diffusività, dimostrino noncuranza in ordine al rispetto delle regole. In relazione a questa argomentazione posta, insieme con quella relativa all’attualità del pericolo, alla base del provvedimento di rigetto, il ricorrente nulla eccepisce, neppure affermando le ragioni dell’indifferenza di simili comportamenti rispetto alla sussistenza della concretezza del pericolo. D’altro canto non può ritenersi, come preteso, che l’incensuratezza renda contraddittoria l’affermazione del pericolo di recidiva. Essa infatti ha valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando l’intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta Sez. 2^, n. 4820 del 23/10/2012 - dep. 30/01/2013, Mellucci, Rv. 255679 e non è di per sé incompatibile con la prognosi sfavorevole ma richiede l’evidenziazione di elementi che denotino la probabile non occasionalità del fatto, come si è visto chiaramente indicati dal giudice del riesame nel provvedimento. Né può ritenersi che il tempo trascorso fra i fatti oggetto dell’accusa ed il tempo di applicazione della misura sia di per sé sintomatologico dell’insussistenza della concretezza del pericolo, laddove si motivino compiutamente le ragioni della sua irrilevanza, rinvenute nel caso di specie nello stesso stile di vita dell’interessato, amante della velocità e sprezzante del pericolo da questa causato, come dimostrato dalla sua condotta portata alla più larga conoscenza di terzi, a mezzo del suo profilo Facebook. 6. Sotto il diverso profilo dell’attualità, invece, l’ordinanza di reiezione giustifica il rigetto sottolineando che la reiterazione della condotta non sarebbe esclusa per il solo fatto della privazione della patente e per il sequestro della autovettura, stante la possibilità di fare a meno sia dell’una che dell’altra. 7. In questo caso, l’attualità del pericolo è valutata sotto il profilo prognostico avuto riguardo alla probabilità di ricaduta, da due diversi punti di vista. Da un lato, si fa riferimento alla possibilità che egli, essendosi fatto vanto delle sua capacità di alterazione dei motori, possa averlo fatto anche per terzi, con ciò ponendo le basi per la ripetizione della condotta, indipendentemente dalla privazione della sua automobile, dall’altro, si sottolinea che la mancanza del titolo abilitativo non impedisce all’interessato di porsi alla guida, trattandosi di un provvedimento meramente formale. 8. Anche con riferimento a siffatto secondo requisito l’ordinanza, seppure motivata in modo stringato, appare sostanzialmente incensurabile, quantomeno avuto riguardo ai motivi introdotti con il ricorso. Anche se, infatti, non si dà conto in modo espresso della prossimità concreta di occasioni favorevoli alla commissione di altri reati, vi è che la natura stessa del rimprovero alta velocità capace di causare gravissimi sinistri è connaturata ad un’attività umana, come quella di guida di veicoli, per la quale la dimensione dell’attualità di ripetizione dell’atto è intrinseca e dipende solo dalla fruibilità di un mezzo e dalla volontà di porsi alla guida. Cosicché la mera privazione del mezzo di proprietà e dell’abilitazione a condurre dei veicoli, non appare sufficiente ad elidere di per sé il pericolo, connesso solo alla volontà del soggetto, cui chiunque può mettere a disposizione un’automobile, tanto più laddove sia dimostrata la sua capacità di modificare i motori. 9. Il rigetto del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.