Il dies a quo per impugnare e i limiti di esecutività del decreto penale di condanna in caso di nullità della notifica

La nullità della notifica del decreto penale di condanna, nel caso di specie perché notificato al difensore d’ufficio e non a quello di fiducia ritualmente nominato, comporta la non esecutività del decreto stesso. La Cassazione è interrogata in merito al dies a quo per proporre impugnazione al decreto penale nel caso in cui il giudice competente ignori la nullità della notificazione.

Sul punto la Suprema Corte con sentenza n. 6246/18, depositata il 9 febbraio. Il caso. Il GIP del Tribunale di Monza rigettava l’istanza di non esecutività del decreto penale di condanna emesso nei confronti del richiedente, ai sensi dell’art. 670 c.p.p. Questioni sul titolo esecutivo , ritenendo che il termine di 30 giorni, previsto a pena di decadenza, per proporre opposizione al decreto fosse già decorso, perché decorreva dalla conoscenza del provvedimento, che risultava al 18 febbraio 2016, mentre la richiesta risultava depositata in cancelleria il 28 aprile 2016 . Con tale decisione veniva rigettata la richiesta del richiedente, il quale ricorre in Cassazione fondando al sua doglianza sul fatto che il decreto penale non veniva notificato correttamente all’imputato, infatti, detto notificazione avveniva presso un difensore di ufficio e non al domicilio eletto presso il difensore di fiducia. Dalla nullità della notifica, secondo il richiedente, consegue che il termine per proporre opposizione non era mai decorso con conseguente erronea dichiarazione di esecutività del decreto penale di condanna. Senza dichiarazione di non esecutività, non decorre il termine per impugnare. La Cassazione ha rilevato che la notifica del decreto penale di condanna è nulla in quanto, nonostante la parte ricorrente aveva correttamente eletto domicilio presso il difensore di fiducia, il decreto veniva notificato presso un difensore d’ufficio. Da ciò discende che il decreto di condanna non avrebbe mai dovuto essere dichiarato esecutivo perché il termine per l’impugnazione non era mai decorso. In ragione di quanto rilevato, la Corte ha sottolineato che il GIP, in applicazione dell’art. 670 c.p.p., avrebbe dovuto dichiarare che il decreto non era esecutivo e solo da tale momento sarebbe decorso il termine per proporre impugnazione. Infine la Cassazione ha osservato che la conoscenza del provvedimento da parte dell’imputato è del tutto irrilevante, sia perché in quel momento il decreto penale di condanna era già stato dichiarato definitivo, sicché correttamente è stato proposto l’incidente di esecuzione, sia perché in ogni caso non coinvolge l’omessa notifica al difensore di fiducia, mai avvenuta . Per questi motivi la Suprema Corte ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Monza per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 12 gennaio – 9 febbraio 2018, n. 6246 Presidente Savani – Relatore Semeraro Ritenuto in fatto 1. R.L. propose incidente di esecuzione chiedendo di riconoscere la non esecutività del decreto penale di condanna emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza nei suoi confronti il 29 ottobre 2014, dichiarato esecutivo il 20 gennaio 2015, perché non notificato correttamente all’imputato presso il domicilio eletto presso il difensore di fiducia ed al difensore di fiducia nominato il decreto penale era stato notificato infatti al difensore di ufficio. 2. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza ha ritenuto fondata l’istanza quanto alla richiesta di restituzione nel termine ex artt. 175 e 462 cod. proc. pen., aderendo alla tesi difensiva. Il giudice per le indagini preliminari però, con ordinanza del 6 settembre 2016, ha rigettato l’istanza di non esecutività del decreto ritenendo che il termine di 30 giorni, previsto a pena di decadenza, per proporre l’opposizione al decreto penale di condanna fosse già decorso, perché decorreva dalla conoscenza del provvedimento, che risultava al 18 febbraio 2016, mentre la richiesta risultava depositata in cancelleria il 28 aprile 2016. 3. Il difensore di R.L. ha proposto il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 6 settembre 2016 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza. 3.1. La difesa ha riproposto la questione di nullità assoluta della notifica del decreto penale di condanna in quanto non notificato all’imputato presso il domicilio eletto e perché notificato al difensore di ufficio anziché a quello di fiducia già nominato. Di conseguenza, essendo nulla la notifica, il termine per proporre opposizione non è mai decorso, con conseguente erronea dichiarazione di esecutività del decreto penale di condanna. La difesa ha ribadito che il R. ha appreso dell’esecutività del decreto penale di condanna solo il 17 e 18 febbraio 2016, rispettivamente all’atto dell’esecuzione della confisca disposta con il decreto stesso e della notifica ad opera della p.g. del decreto penale. Ha rilevato la difesa che il decreto penale non avrebbe mai potuto divenire esecutivo, poiché, la notifica del decreto penale di condanna è insanabilmente nulla per omessa consegna ad uno dei soggetti titolari di un autonomo diritto di opposizione, sicché il titolo esecutivo non è validamente formato. La difesa ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione Sez. 2, del 15 febbraio 2010 n. 5972 ed il principio espresso da Cass. Sez. 3 del 18 aprile 2012 n. 14858 secondo cui la notifica del decreto penale di condanna al difensore di ufficio in presenza di una nomina fiduciaria è chiaramente irrilevante e improduttiva di effetti e viziata da nullità assoluta. 3.2. La difesa ha quindi dedotto il vizio di assoluta carenza di motivazione ex art. 606 lett. e cod. proc. pen. poiché non è dato comprendere perché il giudice per le indagini preliminari ne abbia ritenuta la fondatezza esclusivamente con riferimento alla richiesta di restituzione nel termine ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 462 e 175 cod. proc. pen., per altro proposta solo in via subordinata alla declaratoria di non esecutività del titolo. 3.3. Inoltre, ritiene la difesa sussistere il vizio di violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Ed invero, con l’incidente di esecuzione il difensore aveva proposto la questione ex art. 670 cod. proc. pen. della non esecutività del decreto penale di condanna. Tale questione era del tutto fondata perché effettivamente la notifica del decreto penale di condanna era affetta da una duplice nullità. A pagina 66 del fascicolo, cioè alla pagina che precede la richiesta del p.m. di decreto penale di condanna, vi è l’atto di nomina di due difensori da parte di R.L. il quale nello stesso atto ha eletto domicilio presso l’Avv. Andrea Mifsud. Il decreto penale di condanna è stato notificato al ricorrente, senza che risulti alcuna notifica a mani proprie , in Olbia e presso un difensore di ufficio. Dunque, tali notifiche erano nulle il decreto penale di condanna non avrebbe dovuto essere dichiarato esecutivo perché non era mai decorso il termine per proporre l’impugnazione. Il giudice per le indagini preliminari quindi, in applicazione dell’art. 670 cod. proc. pen., avrebbe dovuto dichiarare che il decreto penale di condanna non era divenuto esecutivo e solo da tale momento, ai sensi del comma 1 dell’art 670 cod. proc. pen. sarebbe decorso il termine per proporre impugnazione. Va poi rilevato che il comma 3 dell’art. 670 cod. proc. pen. si applica quando il giudice dell’esecuzione non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento, mentre nel caso in esame egli avrebbe dovuto dichiarare non esecutivo il decreto penale di condanna. Infine, deve osservarsi che l’avvenuta conoscenza del provvedimento da parte del solo imputato il 18 febbraio 2016 è del tutto irrilevante, sia perché in quel momento il decreto penale di condanna era già stato dichiarato definitivo, sicché correttamente è stato proposto l’incidente di esecuzione, sia perché in ogni caso non coinvolge l’omessa notifica al difensore di fiducia, mai avvenuta. Va dunque disposto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza per un nuovo esame relativo alla richiesta di dichiarare non esecutivo il decreto penale di condanna emesso nei confronti di R.L. e di adottare i provvedimenti conseguenti. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Monza per un nuovo esame.