L’uso della forza per abbassare il finestrino dell’auto integra il tentato furto aggravato

Il colpo non è riuscito, e ora l’uomo si ritrova condannato a otto mesi di reclusione e 260 euro di multa per tentato furto con l’aggravante della violenza sulle cose”. A influire sulla pena anche il gesto da lui compiuto per facilitarsi l’ingresso nella vettura.

Ha visto il finestrino non completamente chiuso di un’automobile in sosta. Ha provato a forzarlo, tirandolo giù, per poter entrare nel veicolo, e poi vedere di trovare qualcosa da portar via. Ma il colpo non è riuscito. Ora quel gesto, cioè l’avere con forza abbassato il finestrino, costa al ladro una pena più severa. Per i Giudici, difatti, ci si trova di fronte a un lampante caso di tentato furto”, con l’aggravante però della violenza sulle cose” Cassazione, sentenza n. 6157/18, sez. IV penale, depositata l’8 febbraio . Violenza sulle cose. Decisivo il passaggio in Corte d’appello, dove i giudici ricalcolano la pena nei confronti del giovane ladro, fissandola in otto mesi di reclusione e 260 euro di multa . Cosa è cambiato rispetto alle valutazioni compiute in Tribunale? Molto semplicemente, è stata riconosciuta la circostanza aggravante della violenza sulle cose . Per i giudici di secondo grado, nell’infilare il braccio per abbassare ulteriormente il finestrino dell’automobile, lasciato semiaperto dal proprietario il ladro ha manifestato violenza sulle cose . Questa visione, ovviamente contestata dal difensore dell’uomo, viene condivisa e confermata dai giudici della Cassazione. A loro parere, difatti, è proprio il mutamento nella destinazione del finestrino, determinato dall’uso di indubbia energia fisica da parte del ladro a dare corpo all’aggravante della violenza sulle cose . In sostanza, correttamente, spiegano i magistrati del Palazzaccio, è stato valutato come l’abbassamento con forza abbia mutato la destinazione del vetro dello sportello che, altrimenti avrebbe continuato a rappresentare una barriera per impedire l’accesso di estranei all’interno del veicolo .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 20 dicembre 2017 – 8 febbraio 2018, n. 6157 Presidente Ciampi – Relatore Ranaldi Fatto e diritto 1. Con sentenza del 13.1.2017 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, in relazione al contestato reato di tentato furto, ha dichiarato la sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose e, giudicando tale aggravante equivalente alla concesse attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nei confronti dell’imputato B.A.M. in mesi 8 di reclusione ed Euro 260 di multa. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando in sintesi giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. quanto segue. I Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen Osserva che in fatto è stato accertato che l’imputato ha aperto l’autovettura nella quale ha poi tentato di compiere il furto introducendo un braccio nel finestrino lasciato semi-aperto dal proprietario. Secondo l’assunto accusatorio, nell’infilare il braccio l’imputato avrebbe ulteriormente abbassato il finestrino e per tale motivo, secondo la Corte territoriale, avrebbe manifestato violenza sulle cose. Deduce che, anche ammettendo il dedotto abbassamento del finestrino, nel caso non è intervenuto alcun danneggiamento, trasformazione o mutazione del finestrino stesso tale da poter ritenere sussistente l’aggravante in questione. II Mancanza di motivazione in ordine alla negata prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. Deduce che la richiesta della difesa in sede di gravame per ottenere la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, in ragione della lieve entità del fatto e del comportamento collaborativo del prevenuto, non ha trovato alcuna risposta nella sentenza impugnata. 3. I motivi dedotti in ricorso sono infondati. 3.1. Quanto al motivo sub I , costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui, in tema di furto, sussiste l’aggravante della violenza sulle cose tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione. Fattispecie relativa al riconoscimento dell’aggravante per il tentato furto di traversine di ferro mediante asportazione delle viti di fissaggio delle medesime . Sez. 5, n. 24029 del 14/05/2010, Vigo, Rv. 24730201 in termini cfr. Sez. 5, n. 7267 del 08/10/2014 - dep. 2015, Gravina, Rv. 26254701 Sez. 5, n. 641 del 30/10/2013 - dep. 2014, Eufrate, Rv. 25794901 . Nel caso di specie, è proprio il mutamento nella destinazione del finestrino, determinato dall’uso di indubbia energia fisica da parte del prevenuto, che è stato apprezzato dalla Corte territoriale per desumere la sussistenza dell’aggravante in parola. È stato infatti correttamente valutato come l’abbassamento con forza del vetro dello sportello dell’autovettura, lasciato appena socchiuso dal proprietario, abbia mutato la destinazione di quel vetro, che senza la condotta dell’imputato avrebbe continuato a rappresentare una barriera per impedire l’accesso di estranei all’interno del veicolo. 3.2. Quanto al motivo sub II, è appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142 o con formule sintetiche tipo si ritiene congrua vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583 , ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico Sez. 3, sent. del 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298 . Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie. La Corte di appello ha infatti congruamente giustificato il giudizio di equivalenza delle circostanze, escludendo quindi di poter ritenere la prevalenza delle attenuanti, valutando la particolare pregnanza delle aggravanti della violenza sulle cose sul piano oggettivo e della recidiva sul piano soggettivo, secondo una ponderazione di merito insindacabile nella presente sede di legittimità. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.