Il finto avvocato non può essere rimproverato se poco diligente nella difesa della parte

Il Giudice di merito rigettava la richiesta di restituzione nel termine per impugnare promossa dal condannato. Quest’ultimo ricorre per cassazione deducendo che i Giudici avevano omesso di considerare la circostanza anomala verificatasi durante l’ultima udienza del procedimento. Il presunto difensore presentatosi in aula come sostituto in realtà non era né un avvocato, né un praticante.

Sulla questione la Cassazione con sentenza n. 5791/18, depositata il 7 febbraio. Il caso. La controversia, oggetto di ricorso di cassazione trae origine dal rigetto, da parte dei Giudici di merito, della richiesta di restituzione nel termine per impugnare promossa dall’odierno ricorrente. Il ricorrente ha evidenziato, davanti alla Suprema Corte, che all’udienza conclusiva del procedimento, svoltosi in sua assenza, lo stesso veniva assistito da un presunto difensore, in qualità di sostituto del difensore di fiducia, che in realtà non era avvocato, né abilitato alla difesa davanti al collegio e neanche iscritto alle liste dei semplici praticanti. Secondo il ricorrente la nomina di un soggetto incapace ad assistere legalmente è sicuramente un atto abnorme . Il Giudice di merito, però, nonostante la grave violazione non concedeva la restituzione nel termine per impugnare così violando in un solo momento norme costituzionali poste a tutela del diritto di difesa e del giusto processo e norme procedurali poste a pena di nullità . Inoltre, secondo il ricorrente, erroneamente i Giudici di merito non hanno neppure preso in considerazione lo stato di salute del medesimo che aveva impedito la partecipazione al processo non ritenendola un causa di forza maggiore tale da giustificare la restituzione nel termine. La difesa illegittima e le gravi condizioni di salute. La Cassazione non ha dubbi sulla fondatezza del ricorso in relazione al fatto che la decisione del Giudice di merito si limita a rigettare la richiesta del ricorrente solo sulla base della violazione degli obblighi di diligenza del difensore di fiducia, il quale, assente all’udienza senza alcun legittimo impedimento, avrebbe dovuto nominare un sostituto, ed in relazione all’impossibilità di ritenere causa di forza maggiore le condizioni di salute del richiedente. Il Giudice di merito ometteva, invece, di valutare e riportare nella motivazione quanto dedotto dal ricorrente in riferimento alla richiesta di restituzione nel termine sostenuta sulla base della circostanza anomala della difesa da parte di un soggetto non abilitato. Infatti, osserva la Corte, il finto avvocato” non poteva avere certo obblighi di diligenza come quello di avvisare il difensore di fiducia dell’esito dell’udienza non essendo un difensore abilitato e neppure nominato sostituto dal difensore di fiducia, come invece genericamente ritenuto nel provvedimento impugnato . Da ciò consegue la decisione della Cassazione di annullare l’ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo esame alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 14 dicembre 2017 – 7 febbraio 2018, n. 5791 Presidente Di Nicola – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Catania con provvedimento del 21 luglio 2017 rigettava l’istanza di V.G. di restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza del Tribunale di Catania del 13 gennaio 2017. 2. V.G. propone ricorso per Cassazione, tramite difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p 2.1. Violazione di legge, art. 97 e 102, cod. proc. pen Il ricorrente nelle ultime quattro udienze solo due con effettiva attività processuale, escussione di un teste del P.M. e discussione del procedimento nell’udienza del 25/11/2016 è stato assistito da 4 difensori diversi nominati ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen All’udienza del 25/11/2016 dove è stata discussa la controversia con le relative conclusioni delle parti, il ricorrente è stato assistito da tale C.A. , non Avvocato, e neppure abilitato alla difesa davanti al collegio, e neanche iscritto alle liste dei semplici praticanti. In relazione a ciò C.A. , con palese dolo, ometteva di dare comunicazione al difensore di fiducia - in atti nominato -, o anche all’imputato, onde non disvelare la gravissima ed illecita condotta posta in essere. La Corte di appello ha rigettato l’istanza di restituzione nel termine, nonostante la grave violazione suddetta, con riferimento al comportamento non diligente del difensore d’ufficio non si comprende, però, a quale difensore d’ufficio tra quelli nominati ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. si riferisce la Corte di appello. Non può la Corte di appello, ad opinione di questo difensore, garantire ad un soggetto non abilitato alla difesa tecnica, che esercitando la difesa innanzi ad un giudice ha posto in essere una chiara violazione di norma penale, una patente di legittimità, così violando in un solo momento norme costituzionali poste a tutela del diritto di difesa e del giusto processo e norme procedurali poste a pena di nullità . La Corte di appello in relazione alla certificazione dell’Ordine degli Avvocati di Catania, allegata all’istanza, avrebbe dovuto immediatamente attivarsi trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica, al fine della persecuzione di un fatto di reato, ictu oculi evidente . Inoltre con ordinanza del 22 novembre 2013, il Tribunale di Catania disponeva procedersi, per la tipologia del reato, e su richiesta della parte civile, a porte chiuse. La nomina di un soggetto incapace ad assistere legalmente il ricorrente è sicuramente un atto abnorme. Orbene, quanto è accaduto è chiaramente ascrivibile alla violazione di cui all’art. 348, cod. pen., dunque la Corte adita, ove avesse rilevato la gravissima motivazione prospettata dal difensore avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Procura per la prosecuzione del reato, essendo lo stesso procedibile ex officio . Inoltre C.A. non essendo Avvocato non poteva presentare nessuna impugnazione la giurisprudenza richiamata dalla Corte di appello riguarda la sostituzione ex art. 102, cod. proc. pen 2.2. Illogicità della motivazione in relazione all’art. 175, cod. proc. pen. e all’istanza di restituzione nel termine. Il ricorrente è stato condannato alla pena di anni 5 di reclusione. La sentenza è divenuta irrevocabile il 5 giugno 2017, senza che V. ne venisse a conoscenza. Inoltre lo stato di salute del ricorrente e dei familiari, proprio nel periodo conclusivo del procedimento penale, non ha consentito informazioni sull’esito del processo. Solo al momento dell’arresto il ricorrente è venuto a sapere della sentenza. La motivazione dell’ordinanza impugnata è del tutto in conferente, tautologica ed aporetica, rispetto al thema decidendum, introdotto con l’istanza del difensore. Si chiedeva di rimettere nel termine l’imputato in relazione alle sue condizioni di salute, e della propria madre, e del coniuge tutti fatti ampiamente documentati . La Corte di appello, con palese violazione del principio di logicità della motivazione, ha ritenuto che le patologie del ricorrente e dei familiari non valgono quale causa di forza maggiore, in quanto riferite a periodo successivo a quello in cui venne pronunciata la sentenza di condanna, e perché mai portate a conoscenza del giudice di primo grado. Invece è proprio il periodo successivo alla condanna - quello intercorrente tra il deposito delle motivazioni, nel caso 90 giorni, e il termine per l’appello - che deve ritenersi valido ai fini di una forza maggiore. Infine in primo grado era stata avanzata istanza di sospensione del processo per le gravi ragioni di salute del ricorrente, e quindi il Tribunale era a conoscenza delle condizioni di salute del V. . L’ordinanza impugnata non affronta poi il tema dell’inversione dell’onere probatorio sull’istanza di restituzione nel termine. Infatti neanche la regolarità formale della notifica può essere ritenuta idonea a dimostrare l’effettiva conoscenza del provvedimento. Ha chiesto pertanto l’annullamento della decisione impugnata. 3. La Procura generale della Corte di cassazione, Sostituto Procuratore Generale Massimo Galli, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. Considerato in diritto 4. Il ricorso è fondato e deve accogliersi. Il Tribunale respinge l’istanza di restituzione nel termine rilevando che il difensore di fiducia, assente senza aver addotto alcun legittimo impedimento, né aver nominato sostituto, alle udienze successive a quella del 25 settembre 2015, con un comportamento improntato a normale diligenza, come quello di recarsi presso la cancelleria del giudice per chiedere informazioni, avrebbe potuto conoscere per tempo che era stata pronunciata sentenza di condanna e presentare impugnazione, non rilevando a tal fine la condotta del difensore d’ufficio che, in violazione degli obblighi di diligenza, abbia omesso di informare il difensore di fiducia circa il rinvio dell’udienza . né possono essere ritenute causa di forza maggiore le condizioni di salute del medesimo imputato, mai portate . all’attenzione del Tribunale, né tanto meno, quelle di familiari dello stesso, peraltro documentate in parte con riferimento ad epoca successiva alla pronuncia di condanna emessa il 13 gennaio 2017 . Il Tribunale però omette qualsiasi motivazione relativamente a quanto dedotto dal ricorrente con la richiesta di restituzione nel termine, ovvero la circostanza, anomala, della nomina del sig. C.A. all’udienza - del 25 novembre 2016 - di discussione della causa, ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., soggetto non abilitato alla difesa vedi certificazione allegata, del Consiglio dell’ordine di Catania, dove si attesta che lo stesso è Avvocato dal 4 aprile 2017, giuramento del 18 aprile 2017 . Alla successiva udienza del 13 gennaio 2017, è stato nominato altro difensore, sempre ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., ma non è stata svolta nessuna attività - per rinuncia alle repiliche. Conseguentemente non essendo, C.A. , difensore abilitato, lo stesso non aveva certo obblighi di diligenza di avvisare il difensore di fiducia , come invece genericamente ritenuto nel provvedimento impugnato. 4.1. La motivazione risulta, poi, anche manifestamente illogica laddove rileva che le condizioni di grave malattia del ricorrente, e dei suoi famigliari, è stata documentata solo relativamente al periodo successivo alla sentenza. Invece è proprio il periodo successivo alla sentenza che risulta rilevante per la proposizione, o no, dell’impugnazione, e quindi per la restituzione nel termine. Il provvedimento impugnato deve, quindi, annullarsi con rinvio per nuovo esame, in relazione ai punti sopra evidenziati. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catania per nuovo esame. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati significativi, a norma dell’art. 52 del d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.