L’omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio è coperta dal giudicato

L’omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio configura una nullità procedurale assoluta ed insanabile, la quale, tuttavia, non può essere fatta valere successivamente al passaggio in giudicato della sentenza emessa al termine del procedimento.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 5776/18, depositata il 7 febbraio. Il caso. Il Tribunale di Ragusa rigettava, con ordinanza, l’istanza presentata dall’imputato volta ad ottenere la dichiarazione di non esecutività della sentenza di condanna pronunciata a suo carico. Il Tribunale, nonostante la doglianza dell’imputato relativa all’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio, affermava che tale vizio risultava sanato dal giudicato, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. d , c.p.p Avverso l’ordinanza del Tribunale l’imputato ricorre per cassazione denunciando la nullità assoluta della sentenza emessa nei suoi confronti a fronte dell’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio. L’omessa notifica ed il giudicato. Il Supremo Collegio riconosce che l’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all’imputato configuri, ai sensi dell’art. 179, comma 1, c.p.p., una nullità assoluta ed insanabile. Tuttavia, nel caso di specie, laddove la nullità sia fatta valere in sede d’incidente di esecuzione, il Giudice non può attribuire rilievo alle nullità asseritamente verificatesi nel corso del processo di cognizione, in epoca precedente a quella del passaggio in giudicato della sentenza, le quali possono farsi valere solo nell’ambito del processo di cognizione con i normali mezzi di impugnazione previsti dalla legge, essendo altrimenti sanate e coperte dalla formazione del giudicato . Per tali ragioni, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione del Giudice di merito, il quale non ha attribuito rilievo alcuno al vizio di notificazione. La Corte dunque rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 22 settembre 2017 – 7 febbraio 2018, n. 5776 Presidente Cavallo – Relatore Galterio Ritenuto in fatto Con ordinanza in data 31.1.2017 il Tribunale di Ragusa, in qualità di G.E., ha rigettato l’istanza presentata da A.S. per sentir dichiarare la non esecutività della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal medesimo Tribunale per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio, affermando che il vizio di notifica era stato sanato dal giudicato, in conformità a quanto disposto dall’articolo 585, 1 comma lett. d c.p.p Avverso la suddetta ordinanza l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce che l’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all’imputato, mai effettuata presso la sua residenza, ubicata in omissis , bensì a tutt’altro indirizzo ovverosia in via omissis della stessa città, ha determinato la nullità assoluta della sentenza pronunciata nei suoi confronti, non sanabile attraverso la nomina di un difensore di ufficio che,in violazione del suo diritto di difesa lo ha privato della possibilità di conferire mandato ad un avvocato di sua fiducia. Considerato in diritto Il ricorso non può ritenersi fondato. Quantunque l’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all’imputato, disposta dall’articolo 552, 3 comma c.p.p., cui va ricondotta la notifica eseguita presso un indirizzo al medesimo non riferibile, configuri una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell’articolo 179, 1 comma c.p.p., trattasi ciò nondimeno di nullità che, al pari di ogni altra causa di invalidità procedimentale, non può superare la durata del procedimento stesso, venendo al momento in cui questo viene definito con sentenza irrevocabile travolta dall’autorità del giudicato Sez. 1, n. 19134 del 26/05/2006, Santarelli, Rv. 234224 . Conseguentemente ove venga fatta valere, come nel caso di specie, in sede di incidente di esecuzione, il G.E., che deve limitare la sua indagine limitata al controllo dell’esistenza di un titolo esecutivo e della legittimità della sua emissione, non può attribuire rilievo alle nullità asseritamente verificatesi nel corso del processo di cognizione, in epoca precedente a quella del passaggio in giudicato della sentenza, le quali possono farsi valere solo nell’ambito del processo di cognizione con i normali mezzi di impugnazione previsti dalla legge, essendo altrimenti sanate e coperte dalla formazione del giudicato Sez. 1, n. 19134 del 26/05/2006, Santarelli, Rv. 234224 Sez. 4, n. 1599 del 28/10/1994, Asole, Rv. 200400 Sez. 1, n. 8776 del 28/01/2008 - dep. 27/02/2008, Lasco, Rv. 239509 . Correttamente, pertanto, il Tribunale di Ragusa non ha attribuito rilievo alla dedotta nullità relativa al vizio di notifica del decreto di citazione all’imputato ed alla conseguente mancata conoscenza da parte di costui del procedimento celebrato nei suoi confronti, tanto più che neppure viene formulata alcuna contestazione specifica in ordine al luogo dell’eseguita notifica che la difesa si limita a dichiarare diverso da quello di residenza, senza tenere conto della pluralità dei luoghi nei quali, secondo la previsione di cui all’articolo 157 c.p.p., la notifica all’imputato non detenuto può essere effettuata e senza, perciò, nulla dedurre in relazione alla riferibilità del suddetto indirizzo al prevenuto. Vero è che l’incidente di esecuzione legittima, invece, la richiesta di restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza, che può essere presentata anche in via subordinata rispetto alla questione sul titolo esecutivo, ma il ricorrente non si confronta, rimanendo sul punto del tutto silente, con le puntuali argomentazioni svolte in negativo dal G.E. che ha ritenuto preclusiva rispetto alla richiesta subordinata ex articolo 175 c.p.p. la mancanza di prova, ed ancor prima di deduzione, circa il tempo dell’avvenuta conoscenza della pronuncia di condanna, dalla quale poter computare il termine decadenziale per la restituzione nel termine. Segue all’esito del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’articolo 616 c.p.p P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu