La rilevanza dell’iscrizione all’elenco dei difensori d’ufficio per la validità della notifica del decreto di condanna

La semplice cancellazione dall’elenco dei difensori d’ufficio non impedisce l’esercizio dell’attività difensiva e non fa venir meno l’obbligo di prestare patrocinio che, ai sensi dell’art. 97, comma 5, c.p.p., è posto carico del difensore d’ufficio in quanto tale e grava su quest’ultimo sino a quando non venga sostituito per giustificato motivo .

Così la Cassazione con sentenza n. 5816/18, depositata il 7 febbraio. La vicenda. Il GIP del Tribunale di Brindisi dichiarava inammissibile per tardività l’opposizione proposta dal condannato avverso il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’interessato deducendo violazione di legge in quanto il decreto penale di condanna veniva notificato al difensore nominatogli d’ufficio, quando quest’ultimo era stato cancellato dall’elenco dei difensori d’ufficio, e ciò avrebbe dovuto comportare la nullità della notifica e di conseguenza il dies a quo del termine per proporre impugnazione non era ancora iniziato a decorrere. L’iscrizione all’elenco dei difensori d’ufficio e la validità della notifica. Gli Ermellini hanno ritenuto che il ricorso non può essere accolto. In primo luogo in quanto non risulta documentato in nessun modo il fatto che all’atto della notifica del decreto di condanna il difensore, indicato nell’atto, fosse stato cancellato dall’albo dei difensori d’ufficio. In ogni caso la Suprema Corte ha evidenziato che quanto prospettato dalla ricorrente non fa discendere né la nullità della notifica, né il conseguente mancato decorso del termine per impugnare. Ciò in applicazione del principio di diritto secondo il quale l’iscrizione all’elenco dei difensori d’ufficio ha natura amministrativa e serve ad orientare l’autorità giudiziaria nella scelta di un difensore d’ufficio, ai sensi dell’art. 97, comma 3, c.p.p., ma non incide sul complesso dei diritti e dei doveri che appartengono alla sfera processuale del suddetto difensore all’interno del nuovo codice di procedura penale, che, innovando rispetto al precedente ed ispirandosi all’esigenza di assicurare la concreta ed efficace tutela dei diritti dell’imputato, ha attuato la sostanziale equiparazione della difesa d’ufficio a quella di fiducia . Da quanto precisato dalla Corte consegue che il difensore ha l’obbligo di prestare patrocinio sino a quando non venga sostituito per giustificato motivo, indipendente dalla sua presenza o meno negli elenchi dei difensori d’ufficio. Per queste ragione la Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 10 ottobre 2017 – 7 febbraio 2018, n. 5816 Presidente Vessichelli – Relatore Guardiano Fatto e diritto 1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Brindisi dichiarava inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta nell’interesse di S.C. avverso il decreto penale di condanna emesso nei confronti di quest’ultimo in data 10.2.2015. 2. Avverso il suddetto provvedimento, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione lo S. , lamentando violazione di legge, in quanto il decreto penale di condanna è stato notificato al difensore nominatogli di ufficio, quando quest’ultimo era stato cancellato dall’elenco dei difensori di ufficio, ragione per la quale, trattandosi di notifica nulla, il dies a quo del termine per proporre opposizione non è mai iniziato a decorrere. Con requisitoria del 28.6.2017 il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, chiede che il ricorso venga rigettato. 3. Il ricorso non può essere accolto, essendo sorretto da motivi infondati. Come correttamente rilevato dal pubblico ministero nella sua requisitoria, va innanzitutto evidenziato come non risulti in alcun modo documentato, ma solo asserito dal ricorrente, che, all’atto della notifica del decreto penale di condanna emesso nei confronti dello S. , il difensore di ufficio indicato nel suddetto decreto l’avv. Valerio Costa fosse stato cancellato dall’albo dei difensori di ufficio. Dubbi sull’effettiva cancellazione dell’avv. Costa dall’albo dei difensori di ufficio alla data della notifica del decreto penale di condanna, peraltro, sono avallati dalla duplice circostanza che il suddetto difensore, da un lato, non risulta essersi attivato, né personalmente, né informando l’autorità giudiziaria procedente dell’impossibilità di adempiere l’incarico, per rendere possibile la sua sostituzione, conformemente alla previsione di cui all’art. 30, disp. att., c.p.p. dall’altro non appare avere rifiutato la notifica dell’atto di cui si discute. Infondato, comunque, è l’assunto difensivo che fa discendere la nullità della notifica ed il conseguente mancato decorso del termine per proporre opposizione, dalla circostanza dell’avvenuta cancellazione del difensore d’ufficio nominato nel decreto penale di condanna, alla data in cui l’atto è stato notificato al suddetto difensore. Non considera il ricorrente che la semplice cancellazione dall’elenco nazionale dei difensori di ufficio, previsto dall’art. 29 delle disposizioni di attuazione del codice di rito e richiamato dall’art. 97, co. 2, c.p.p., non impedisce l’esercizio dell’attività difensiva e non fa venir meno l’obbligo per il suddetto difensore di prestare il patrocinio, sancito dall’art. 97, co. 5, c.p.p., che, va sottolineato, è posto a carico del difensore di ufficio in quanto tale a prescindere, cioè, dall’iscrizione nel menzionato elenco nazionale e grava su quest’ultimo sino a quando non venga sostituito per giustificato motivo. L’iscrizione del difensore nell’elenco nazionale dei difensori di ufficio, in altri termini, rappresenta semplicemente un presupposto di natura amministrativa, che serve ad orientare l’autorità giudiziaria nella scelta da operare quando deve nominare un difensore di ufficio, ai sensi dell’art. 97, co. 3, c.p.p., ma non incide, come si è detto, sul complesso dei diritti e dei doveri che appartengono alla sfera processuale del suddetto difensore all’interno del nuovo codice di procedura penale, che, innovando rispetto al precedente ed ispirandosi all’esigenza di assicurare la concreta ed efficace tutela dei diritti dell’imputato, ha attuato la sostanziale equiparazione della difesa d’ufficio a quella di fiducia cfr., ex plurimis, Cass., sez. II, 17.10.2003, n. 43623, rv. 227688 . A tale principio sembrerebbe fare eccezione, perché espressamente previsto dalla legge, solo il caso, contemplato dall’art. 97, co. 4, ultimo periodo, c.p.p., in cui, venuto meno il difensore, di fiducia o di ufficio, in precedenza nominato, sostituto può essere nominato, ma esclusivamente nel corso del giudizio, solo un difensore iscritto nell’elenco di cui si discute, evenienza, tuttavia, estranea alla vicenda in esame. Interpretazione, quella proposta in questa sede, che trova conforto nel costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che individua come causa di nullità assoluta della notifica di un atto processuale al difensore non domiciliatario dell’imputato, solo l’avvenuta radiazione dall’Albo professionale, in quanto solo in questo caso la notifica può dirsi insussistente, trattandosi di difensore privo in radice dell’abilitazione a svolgere l’ufficio difensivo cfr. Cass., sez. V, 20.10.2016, n. 54168, rv. 268866 Cass., sez. VI, 28.5.2013, n. 26287, rv. 256817 . 4. Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese.