La validità dell’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio

In tema di processo celebrato in assenza dell’imputato, la notificazione della citazione a giudizio effettuata all’imputato presso il difensore d’ufficio domiciliatario indicato nel corso delle indagini preliminari, è ritenuta valida in virtù della presunzione legale di conoscenza del procedimento.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5363/18, depositata il 5 febbraio. La vicenda. La Corte d’Appello di Trento annullava la sentenza di prime cure che aveva condannato l’imputato per la mancanza di conoscenza del processo a suo carico. Il decreto di citazione a giudizio era infatti stato notificato presso il difensore d’ufficio che però, nonostante l’elezione di domicilio, non aveva avuto alcun contatto con l’assistito. Il Procuratore generale ricorre in Cassazione. Elezione di domicilio. Il Collegio richiama l’art. 420- bis c.p.p. e il precedente giurisprudenziale Cass. Pen. n. 40848/17 secondo il quale, in tema di processo celebrato in assenza dell’imputato, la notificazione della citazione a giudizio all’imputato effettuata presso il difensore d’ufficio domiciliatario indicato nel corso delle indagini preliminari è ritenuta valida in virtù della presunzione legale di conoscenza del procedimento di cui alla norma su richiamata, presunzione superabile solo laddove risulti che l’assenza dell’imputato sia dovuto ad un’assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento art. 420- ter , comma 1, c.p.p. . Dagli atti processuali non emergono però ragioni tali da ostacolare il contatto tra imputato e difensore d’ufficio, posto che quest’ultimo era stato indicato espressamente nell’elezione di domicilio sottoscritta dall’imputato. Esclude dunque la Corte ogni dubbio sulla validità dell’elezione di domicilio, presupposto per la celebrazione del processo in assenza”. Resta la facoltà di dedurre la mancata conoscenza della celebrazione del processo con la richieste di rescissione del giudicato, istituto che richiede comunque presupposti diversi ed ulteriori rispetto a quelli prospettati dall’imputato. In conclusione, la sentenza impugnata viene annullata con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame del caso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 15 gennaio – 5 febbraio 2018, n. 5363 Presidente Palla – Relatore Morelli Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano - ha annullato la sentenza del Tribunale di Bolzano che aveva condannato E.N.E. in ordine al delitto di cui all’articolo 495 co. 1 e 2 c.p., ritenendo che non vi fosse prova del fatto che l’imputato fosse venuto a conoscenza del processo di primo grado, avendo eletto domicilio presso il difensore d’ufficio che non aveva avuto alcun contatto con lui. 2. Propone ricorso il Procuratore generale deducendo l’inosservanza o erronea applicazione di legge in quanto la Corte d’Appello avrebbe dovuto ritenere valida l’elezione di domicilio e la relativa notificazione del decreto di citazione a giudizio. 3. Il difensore dell’imputato ha presentato una memoria in cui evidenzia la correttezza della decisione impugnata, in quanto l’imputato non ebbe mai alcun contatto con il difensore d’ufficio e non venne mai a conoscenza della celebrazione del procedimento. Si eccepisce, nel caso fosse accolta l’interpretazione del Procuratore generale, l’incostituzionalità dell’articolo 420 bis co.2 c.p.p. in combinato disposto con gli artt. 161, 163 c.p.p In alternativa, si chiede che venga richiesto l’intervento, in via pregiudiziale, della Corte EDU perché valuti la possibile violazione dell’articolo 6 CEDU della norma citata. 4. In tema di processo celebrato in assenza dell’imputato ai sensi dell’articolo 420 bis c.p.p. si è ritenuta, in un recente indirizzo giurisprudenziale espresso da questa Sezione con la sentenza n. 40848 del 13/07/2017 Rv. 271015, la validità della notificazione all’imputato presso il difensore d’ufficio domiciliatario, indicato nel corso delle indagini preliminari, in ragione della presunzione legale di conoscenza del procedimento prevista da detta norma, superabile solo nel caso in cui risulti, ai sensi del successivo articolo 420 ter co. 1 c.p.p.,che l’assenza sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento. Tale principio è stato affermato anche in relazione al diverso istituto della rescissione del giudicato Sez. 5, n. 36855 del 07/07/2016 Rv. 268322 . 4.1. Non risulta, peraltro, né dalle decisioni dei giudici di merito né dalla memoria difensiva, che vi fossero ragioni oggettive tali da ostacolare il contatto fra l’imputato ed il difensore d’ufficio nominatogli nel verbale di elezione di domicilio sottoscritto dall’imputato sono indicati il nome del difensore d’ufficio ed il suo indirizzo e non è stata allegata la mancata conoscenza delle lingua italiana. Si è in presenza, quindi, di una valida elezione di domicilio, che costituisce il presupposto per la celebrazione del processo in assenza l’eventuale incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo potrà essere fatta valere nella richiesta di rescissione del giudicato, dovendosi sottolineare, comunque, che i presupposti per l’applicazione dell’istituto sono diversi ed ulteriori rispetto a quelli evidenziati dal difensore nella memoria, visto che la semplice assenza di contatto fra il patrocinatore e la parte è riconducibile a mera negligenza di quest’ultima, ove non siano allegate circostanze che ne dimostrino l’incolpevolezza. 5. In accoglimento del ricorso del Procuratore generale, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Trento. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Trento.