Il rapporto avvocato-cliente non sana la nullità della citazione a giudizio

La Corte di legittimità risolve in senso negativo la questione relativa alla possibilità di sanare la nullità della citazione a giudizio eseguita mediante consegna al difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto dall’imputato.

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5164/18, depositata il 2 febbraio. La vicenda. La Corte d’Appello di Bologna confermava la condanna di prime cure pronunciata dal Tribunale di Modena per il reato di stalking contestato all’imputato. Quest’ultimo ha proposto ricorso in Cassazione dolendosi per la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all’imputato, effettuata nei confronti del difensore di fiducia nonostante egli avesse rilasciato espressa dichiarazione di elezione di domicilio presso la propria residenza. Notificazione. La Corte, ripercorrendo la vicenda, rileva come la notifica del decreto di citazione per l’appello sia stata effettuata per via telematica presso il difensore, anziché presso il domicilio eletto dell’imputato indicato nell’atto di nomina depositato unitamente all’appello. Nella prima udienza, celebrata con la contumacia dell’imputato, il difensore aveva dedotto la nullità della notificazione della citazione in giudizio, ma la Corte territoriale ha rigettato la deduzione con una rilettura della sentenza delle Sezioni Unite n. 19602/08 secondo la quale, ferma restando la nullità ormai determinatasi, la difesa aveva l’onere di dimostrare la mancata conoscenza dell’atto da parte del proprio assistito in virtù di una concezione della dinamica processuale che attribuisce rilievo agli oneri informativi che legano l’avvocato al proprio cliente nell’ottica del minor sacrificio possibile alla celerità processuale . Il Collegio ritiene infine di risolvere la questione richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite n. 58120/17 che ha dato soluzione negativa del quesito se, in caso di dichiarazione o di elezione di domicilio dell’imputato, la nullità della citazione a giudizio, che sia stata eseguita mediante consegna del difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, possa essere sanata qualora il difensore, nel dedurre la nullità, non abbia allegato circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato . La notificazione del decreto di citazione in appello viene dunque dichiarata nulla, con la conseguente nullità di tutti gli atti successivi. La Corte annulla dunque la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 13 novembre 2017 – 2 febbraio 2018, n. 5164 Presidente Vessichelli – Relatore Borrelli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa 24 febbraio 2016, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Modena il 22 marzo 2013 nei confronti di L.I. per il reato di cui all’art. 612-bis, commi 1 e 2, cod. pen. commesso nei confronti della moglie da cui era separato. 2. Ricorre per cassazione l’imputato personalmente. 3. Con un primo motivo, il ricorrente, invocando l’art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen., lamenta la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all’imputato, effettuata al difensore di fiducia ex art. 157 comma 8-bis cod. proc. pen. nonostante vi fosse, nell’atto di nomina fiduciaria rilasciato per l’impugnazione, espressa dichiarazione di elezione di domicilio dell’imputato presso la propria residenza. Nel ricorso è altresì impugnata l’ordinanza emessa dalla Corte di appello allorché ha rigettato l’eccezione proposta sul punto dal difensore. 4. Con un secondo motivo, il ricorrente ugualmente lamenta violazione di legge, questa volta in relazione alla norma dell’art. 612-bis cod. pen. poiché il giudice del provvedimento impugnato aveva ritenuto sussistere il reato pur in assenza di prova certa che i fatti si fossero consumati prima dell’entrata in vigore della norma incriminatrice. 5. Con un terzo motivo, l’imputato lamenta vizio di motivazione in relazione all’art. 612-bis cod. pen. per contraddittorietà o manifesta illogicità e contrasto con le risultanze processuali per avere la Corte di appello ritenuto integrata la fattispecie incriminatrice, sotto il profilo dell’evento del reato, a dispetto delle risultanze processuali che deporrebbero per il contrario. Considerato in diritto 1. Il primo dei motivi di ricorso è fondato e va accolto, con annullamento della sentenza e rinvio alla Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio giacché si è verificata una nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio per il grado di appello e una nullità derivata di tutti gli atti successivi, che impone lo svolgimento di un nuovo processo. La fondatezza della questione procedurale censurata nel ricorso è assorbente e rende superfluo l’esame degli altri motivi. 2. Secondo quanto risulta dagli atti, la notifica del decreto di citazione per il giudizio d’appello è stata effettuata a mezzo S.N.T. Sistema Notifiche Telematiche il 28 gennaio 2016 - ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. - presso il difensore, anziché presso il domicilio a tal fine dichiarato dall’imputato ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen. nell’atto di nomina depositato in uno all’appello il 6 giugno 2013 presso il luogo di residenza . La prima ed unica udienza del giudizio di appello si è celebrata il 24 febbraio 2016 nella contumacia dell’imputato e la nullità concernente il sistema utilizzato per la notificazione è stata oggetto di eccezione formulata dal difensore di fiducia dell’imputato. La notificazione ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. invece che ex art. 161 cod. proc. pen., peraltro, non è messa in discussione dalla Corte di appello, che, nell’ordinanza emessa nella stessa data, così come in sentenza, è partita dal presupposto che le vicende procedimentali fossero effettivamente quelle ricostruite dalla difesa che aveva formulato l’eccezione. Quest’ultima - in sintesi - è stata tuttavia rigettata operando una rilettura della sentenza delle Sezioni Unite 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396 ed un esame di alcune pronunzie successive , secondo la quale, ferma restando la nullità determinatasi, la difesa aveva tuttavia l’onere di dimostrare la mancata conoscenza dell’atto da parte del proprio assistito, in virtù di una concezione della dinamica processuale che attribuisce rilievo agli oneri informativi che legano l’avvocato al proprio cliente, nell’ottica del minor sacrificio possibile della celerità processuale. 3. Ebbene, va a questo proposito richiamato il recentissimo arresto delle Sezioni Unite di questa Corte udienza 22 giugno 2017, ricorrente Tuppi, motivazioni ad oggi non depositate che ha dato soluzione negativa al quesito Se, in caso di dichiarazione o di elezione di domicilio dell’imputato, la nullità della citazione a giudizio, che sia stata eseguita mediante consegna al difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, possa essere sanata qualora il difensore, nel dedurre la nullità, non abbia allegato circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato . Se ne deve dedurre che il vizio lamentato dalla difesa dell’imputato non poteva dirsi sanato dalla mancata allegazione di circostanze che avessero inibito le comunicazioni tra l’imputato ed il suo difensore, sicché va dichiarata la nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello e, ai sensi dell’art. 185, comma 1, cod. proc. pen., la nullità derivata di tutti gli atti successivi, ciò imponendo la celebrazione di un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Oscuramento dei dati, come per legge. Motivazione semplificata.