Allacciarsi abusivamente al contatore condominiale è furto aggravato

L’aggravante della violenza sulle cose e della destinazione a un pubblico servizio, di cui all’art. 625, n. 7, c.p., sussiste in relazione al reato di furto di energia elettrica anche nell’ipotesi in cui un soggetto si sia allacciato abusivamente al contatore condominiale.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 4939/18, depositata l’1 febbraio. Il caso. La Corte d’Appello di Palermo confermava la sentenza emessa dal Tribunale della medesima città con cui l’imputato veniva riconosciuto responsabile del reato di furto di energia elettrica aggravato per essersi questi allacciato abusivamente al contatore condominiale che dava luce al vano scale. Avverso la sentenza della Corte distrettuale l’imputato ricorre per cassazione denunciando l’insussistenza dell’aggravante della violenza sulle cose e della destinazione a un pubblico servizio ex art. 625, n. 7, c.p La sussistenza dell’aggravante. Il Supremo Collegio evidenzia che la sussistenza dell’aggravante speciale del reato di furto di cui all’art. 625, n. 7, c.p., è stata riconosciuta, recentemente, in ipotesi analoga e che la stessa non sia subordinata al fatto che la condotta arrechi un effettivo nocumento alla fornitura di energia agli altri utenti . Pertanto, l’aggravante in questione si fonda sul principio del maggiore rispetto che va a determinate cose in ragione delle condizione in cui le stesse si trovano o della loro destinazione in particolare sono qualificabili come cose destinate a pubblico servizio quelle che servono ad un uso di pubblico vantaggio o di utilità collettive, per volontà del detentore o proprietario o per le qualità ad esse inerenti . Per la sussistenza dell’aggravante in esame è quindi ininfluente che l’allacciamento abusivo al contatore sia avvenuta a valle o a monte, trattandosi comunque di energia elettrica, bene oggettivamente destinato ad un’utilità collettiva . La Corte dunque rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 10 gennaio – 1 febbraio 2018, numero 4939 Presidente Piccialli – Relatore Pezzella Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Palermo, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente S.G. , con sentenza del 15/4/2016, confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Palermo, in data 6/10/2014, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui agli artt. 99, 81 comma 2, 624 comma 2, 625 numero 2 e 7 cod. penumero per furto Enel aggravato dalla violenza sulle cose e dalla destinazione a un pubblico servizio, commesso fino al omissis . L’imputato veniva condannato, concessagli la circostanza attenuante di cui all’articolo 62 numero 4 cod. penumero equivalente alle contestate aggravanti, alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia di quanto in sequestro. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, S.G. , deducendo l’unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173, comma 1, disp. att., cod. proc. penumero Il ricorrente deduce vizio di legge per avere ritenuto sussistente l’aggravante del mezzo fraudolento. Precisa di aver contestato, con i motivi di appello, la sussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 625 numero 7 cod. penumero , in quanto l’allacciamento abusivo era stato effettuato sul contatore condominiale, ad uso privato, e non su un bene destinato al pubblico servizio. Pertanto non sarebbe configurabile l’aggravante della commissione del fatto su beni destinati a pubblico servizio, trattandosi di un allacciamento diretto ad un contatore condominiale che alimentava esclusivamente il vano scala, come correttamente stabilito da questa Corte con sentenza numero 1850 del 18/1/2016 che, richiamando la sentenza numero 21456 del 17/4/2002, definisce come cose destinate a pubblico servizio quelle che servono ad un uso pubblico di vantaggio . La corte di appello, invece, avrebbe erroneamente ritenuto pubblico servizio il servizio di fornitura di energia elettrica ai privati facendo erroneo riferimento alla sentenza numero 21456 del 17/4/2002. Chiede, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata con l’adozione dei provvedimenti relativi e consequenziali. Considerato in diritto 1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. La Corte territoriale ha già argomentatamente e correttamente confutato la tesi difensiva circa l’insussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 625 numero 7 cod. penumero nel solco del condivisibile dictum secondo cui le ipotesi previste nell’ambito dell’aggravante speciale di cui all’articolo 625 numero 7 cod. penumero hanno un fondamento comune costituito dalla maggiore tutela che deve essere offerta a determinate cose in ragione delle condizioni in cui si trovano o della destinazione delle stesse la sussistenza di detti presupposti determina l’operatività dell’aggravante a prescindere dagli effetti provocati dall’azione delittuosa così Sez. 4, numero 21456 del 17/04/2002, Rv. 221617 che, in applicazione di tale principio ha ritenuto configurabile l’aggravante di cui all’articolo 625 numero 7 del cod. penumero nell’ipotesi di furto di energia elettrica attuato mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete elettrica dell’Enel, indipendentemente dal fatto che tale condotta avesse arrecato effettivo nocumento alla fornitura di energia agli altri utenti - conf. Sez. 4, numero 1850 del 7/1/2016, Cagnassone, Rv. 266229 . In quella condivisibile pronuncia si ebbe a precisare - e va qui ribadito - che le ipotesi descritte nell’articolo 625 numero 7 cod. penumero hanno un fondamento comune nel maggiore rispetto che va a determinate cose in ragione delle condizioni in cui le stesse si trovano o della loro destinazione in particolare, sono qualificabili come cose destinate a pubblico servizio quelle che servono ad un uso di pubblico vantaggio o di utilità collettive, per volontà del detentore o proprietario o per le qualità ad esse inerenti linee e vetture ferroviarie, elettrodotti, acquedotti linee telefoniche, biblioteche, ecc. . Il significato letterale della indicazione normativa ex articolo 625 numero 7 cod. penumero ed il fondamento delle relative ipotesi, individuate dal legislatore come evenienze idonee ad influire sulla gravità del reato e sulle conseguenze sanzionatorie, appare indurre ad un’interpretazione circa la ricorrenza di essa in senso obbiettivo, condizionata solo alla loro effettiva presenza, a prescindere dagli effetti provocati dall’azione delittuosa sul bene ritenuto meritevole di speciale tutele. Siffatta natura attribuita alla circostanza aggravante in parola prescinde evidentemente dalle modalità di imputazione della stessa al soggetto agente, al cui riguardo statuisce, appunto sotto altro profilo, l’articolo 59 comma 2 cod. penumero . 3. È dunque assolutamente ininfluente, ai fini della sussistenza dell’aggravante in questione, la circostanza che l’allacciamento abusivo sia avvenuto a valle o a monte del contatore condominiale, trattandosi comunque di energia elettrica, bene oggettivamente destinato ad un’utilità collettiva. Ne consegue che deve essere ormai ritenuta ampiamente superata la diversa interpretazione espressa da questa Corte di legittimità in tempi non recenti, secondo cui l’applicabilità dell’aggravante di cui all’articolo 625 numero 7 cod. penumero , relativamente al furto su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, presuppone che il fatto del colpevole abbia pregiudicato o esposto a pericolo di pregiudizio il servizio pubblico o resa inutilizzabile la cosa destinata a pubblica utilità così le risalenti sentenze 15/10/1965 - Cacocciola 25/03/1966 Capua 25/11/1966 Zerillo 17/01/1967 Grutti 21/03/1967 Russo 20/06/1967 Corona . 4. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege , la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.