Punibile il commercio di capi di abbigliamento con marchio di colore contraffatto

Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi può essere integrato anche laddove abbia ad oggetto prodotti contraddistinti da una particolare combinazione cromatica, debitamente registrata come marchio.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4682/18, depositata il 31 gennaio. Il caso. Il Tribunale di Pescara accoglieva la richiesta di riesame del decreto di convalida del sequestro disposto dal Procuratore della Repubblica e, per effetto dell’accoglimento, revocava la misura con riferimento a tutti i beni dell’istante, indagato per contraffazione. In particolare erano stati sequestrati dei capi di abbigliamento riportanti un marchio contraffatto nel suo elemento decorativo di tessuto. Il Procuratore della Repubblica ricorre in Cassazione dolendosi perché il Tribunale non avrebbe considerato la tutela riconosciuta dalla legge al c.d. marchio di colore, inteso quale precisa e ben identificata sequenza cromatica, definita da una successione sequenziale di precisi codici di tonalità, nel caso di specie protetta dal marchio internazionale rectius già comunitario e ora europeo . Marchio cromatico. La Suprema Corte, pur dichiarando inammissibile il ricorso, sottolinea l’esattezza delle formulazioni del Procuratore ricorrente. L’art. 474 c.p. sanziona l’introduzione nello Stato e il commercio di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati . Il codice della proprietà industriale d.lgs. n. 30/2005 prevede espressamente la possibilità che il marchio sia costituita da una particolare combinazione cromatica art. 7 . La giurisprudenza ha poi precisato che l’adozione di una particolare combinazione cromatica, per contraddistinguere un determinato prodotto può costituire oggetto di registrazione come marchio a condizione che la sua utilizzazione, oltre a non essere imposta dalla natura stessa del prodotto o necessaria per il raggiungimento di un risultato tecnico o tale da conferire un valore sostanziale del prodotto, sia del tutto avulsa da una funzione ornamentale, risultando ispirata a criteri di pura fantasia o di attitudine differenziatrice . Anche il marchio europeo può essere costituito da colori perché rispetti i requisiti di differenziazione e distinzione del prodotto Regolamento CE n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009, modificato dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2424 del 16 dicembre 2015 e poi dal Regolamento n. 1001/2017 . Ne consegue che la contraffazione di un marchio cromatico debitamente registrato, pedissequamente riprodotto a fini commerciali, può integrare il reato in parola art. 474 c.p. . Ciò posto il ricorso viene comunque ritenuto infondato in quanto non coglie la ratio decidendi che sostiene il provvedimento impugnato omettendo di censurare la correttezza della motivazione e la sua coerenza con riferimento ad uno specifico elemento probatorio.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 7 novembre 2017 – 31 gennaio 2018, numero 4682 Presidente Vessichelli – Relatore Scotti Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Pescara con ordinanza del 20/6-21/6/2017 ha accolto la richiesta di riesame proposta ai sensi dell’articolo 324 cod.proc.penumero dall’avv. Sabatino Ciprietti nell’interesse di Z.G.Y. avverso il decreto 20/5/2017 di convalida del sequestro emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, revocandolo con riferimento a tutti i beni indicati nel verbale di perquisizione effettuati dalla Guardia di Finanza di Pescara capi di vestiario in ritenuta contraffazione del marchio K-way recante riproduzione di un elemento decorativo, consistente in una striscia di tessuto multicolore applicata in corrispondenza della cerniera lampo . 2. Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica di Pescara denunciando violazione di legge perché il Tribunale non aveva tenuto conto della tutela riconosciuta dalla legge al marchio di colore, costituito da una precisa e ben identificata sequenza cromatica, definita da una successione sequenziale di precisi codici di tonalità, nel caso protetta dal marchio internazionale rectius già comunitario e ora Europeo , registrato presso l’EUIPO al numero 3971561, in titolarità della Basic Net s.r.l., che aveva peraltro confermato la violazione del proprio titolo di proprietà industriale. La documentazione fotografica, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, era allegata in copia fotostatica all. 1, foglio 5 e in ogni caso non avrebbe dovuto essere necessariamente depositata nei medesimi termini di espletamento del giudizio di convalida ex articolo 335 cod.proc.penumero . 3. In data 2/11/2017 ha depositato memoria difensiva ex articolo 127 cod.proc.penumero l’avv.Sabatino Ciprietti, difensore di fiducia dell’indagato Z.G.Y. , che sottolinea che nessuno dei giubbini sequestrati recava il marchio K-way e che sugli stessi figurava solo un mero motivo decorativo, costituito da strisce parallele colorate, privo di capacità distintiva e caratterizzato proprio da una funzione ornamentale. Il difensore segnala inoltre che il Tribunale del riesame di Pescara, adito con ricorso per riesame proposto dalla difesa dello Z. , con ordinanza del 12/9/2017 aveva revocato anche il sequestro preventivo successivamente concesso dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta del Pubblico Ministero, ritenendo escluso il fumus boni iuris perché l’apparenza della sequenza di colori presente sulle cerniere dei capi sequestrati era ictu oculi del tutto eterogenea rispetto alla sequenza adottata sui capi marchiati K-way . Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, pur dovendosi concedere al Procuratore ricorrente l’esattezza delle formulazioni in punto di diritto sostanziale. 2. L’articolo 474 cod.penumero , in tema di Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi , sanziona penalmente, al comma primo, chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, nonché, al secondo comma, chiunque, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito. Tali delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. L’articolo 7 del codice di proprietà industriale d.lgs.10/2/2005 numero 30 prevede espressamente la possibilità di registrare un marchio costituito da una particolare combinazione cromatica Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese . Questa Corte, in sede civile, ha precisato che l’adozione di una particolare combinazione cromatica, per contraddistinguere un determinato prodotto può costituire oggetto di registrazione come marchio a condizione che la sua utilizzazione, oltre a non essere imposta dalla natura stessa del prodotto o necessaria per il raggiungimento di un risultato tecnico o tale da conferire un valore sostanziale del prodotto, sia del tutto avulsa da una funzione ornamentale, risultando ispirata a criteri di pura fantasia o di attitudine differenziatrice. Sezione 1 civile, 13/10/2014, numero 21588 . La legislazione comunitaria, con il Regolamento CE numero 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio dell’Unione Europea, nel testo recentemente modificato dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, numero 2424 del 16 dicembre 2015, e ora ricodificato dal Regolamento 14/06/2017 numero 1001, prevede analogo istituto in seno all’articolo 4 possono costituire marchi UE anche i colori purché adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese e a essere rappresentati nel registro dei marchi dell’Unione Europea in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l’oggetto della protezione garantita al loro titolare. La Corte giustizia UE sez. II, 24/06/2004, numero 49 ha affermato che colori o combinazioni cromatiche, disegnati astrattamente e senza contorno in una domanda di registrazione, e le cui tonalità siano enunciate con riferimento a un campione di colore e precisate secondo una classificazione di colori internazionalmente riconosciuta, possono costituire un marchio comunitario nella misura in cui essi si presentino effettivamente come un segno e la domanda di registrazione comporti una disposizione sistematica che associa i colori considerati in modo predeterminato e costante inoltre secondo la Corte giustizia UE 6/05/2003, numero 104 anche un semplice colore specifico, senza limitazioni spaziali, può possedere, per taluni prodotti e servizi, carattere distintivo sempreché possa essere oggetto di rappresentazione grafica chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, costante e oggettiva, requisito suscettibile di essere soddisfatto mediante la determinazione per mezzo di un codice di identificazione internazionalmente riconosciuto. Pertanto, la contraffazione di un marchio cromatico UE debitamente registrato, pedissequamente riprodotto su beni detenuti per il commercio, ben potrebbe integrare i reati ipotizzati, poiché l’elemento decorativo in questione costituisce un segno suscettibile di acquisire con la registrazione la veste giuridica di titolo di proprietà industriale. 3. Occorre peraltro rilevare che il provvedimento impugnato è sorretto da una concorrente ratio decidendi, tra l’altro non censurata in modo puntuale e pertinente nel ricorso, poiché il Tribunale ha anche lamentato che nel fascicolo sottopostogli non vi fosse alcuna documentazione fotografica, aggiungendo che l’assoluta inconsistenza degli elementi portati alla sua attenzione precludeva qualsiasi possibile valutazione del fumus boni iuris. 3.1. Al proposito occorre rilevare in primo luogo che in tema di misure cautelari reali e di sequestro Ndr testo originale non comprensibile il Pubblico Ministero, al pari delle altre parti processuali, può ricorrere contro le ordinanze emesse ai sensi degli articolo 322 bis e 324 cod.proc.penumero solo per violazione di legge e non già ex articolo 606, comma 1, lett. e , cod.proc.penumero , per vizio della motivazione, incluso il travisamento della prova. Nella fattispecie il Procuratore ricorrente critica la correttezza logica della motivazione e la sua coerenza con uno specifico elemento probatorio, senza che ricorra il caso dell’assoluta assenza grafica della motivazione, con la conseguente inammissibilità della doglianza. 3.2. Sotto altro profilo, inoltre, è evidente che la valutazione circa la contraffazione di un marchio registrato involge necessariamente il raffronto comparativo del segno registrato dal titolare con quello apposto sul prodotto asseritamente contraffattivo. Nella specie, come lo stesso Procuratore ricorrente ammette alla pagina 2, ultimo capoverso, del suo ricorso e come del resto risulta dal fascicolo processuale, i prodotti sequestrati erano raffigurati solo in copia fotostatica allegato 1, foglio 5 , in bianco e nero, al pari della sequenza cromatica del marchio UE ciò, evidentemente, impediva quel necessario confronto fra le due sequenze, sia sotto il profilo seriale, sia sotto il profilo delle tonalità cromatiche, che costituisce l’imprescindibile presupposto della valutazione di confondibilità tra i segni articolo 20 c.p.i. articolo 9 reg. UE 14/6/2017 numero 1001 . 4. Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.