Ragione creditoria e trascrizione di sequestro o confisca di prevenzione: rimessione alle Sezioni Unite

Al vaglio del Supremo Consesso il contrasto giurisprudenziale afferente all’esclusione od ammissibilità della tutela creditoria del cessionario che abbia un credito ipotecario insorto precedentemente ma acquistato in data successiva alla trascrizione di un provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione.

Terzo cessionario di credito ipotecario e trascrizione di sequestro o confisca di prevenzione prima di poter ottenere tutela della propria posizione creditoria, il terzo interessato cessionario del credito deve dimostrare la propria buona fede poiché, diversamente, non gode della tutela ex art. 52 d.lgs. n. 159/2011, più noto come Codice Antimafia. Ebbene, nel caso di specie, il contenzioso pervenuto sino alla Suprema Corte prendeva spunto dall’impugnazione del decreto del tribunale competente che aveva rigettato la domanda di ammissione al pagamento del credito garantito da ipoteca su alcuni beni che erano stati oggetto di confisca di prevenzione in data antecedente all’avvenuta cessione. Nel ricorso in Cassazione, la società titolare del credito quale terzo interessato -, a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale, deduceva la errata applicazione della legge penale, sostenendo la erroneità dell'orientamento giurisprudenziale cui il tribunale si era acriticamente richiamato per giustificare la decisione impugnata ed in base al quale il diritto del terzo, che si sia reso cessionario di un credito posteriormente all'adozione del sequestro di prevenzione sul bene costituito a garanzia del suddetto credito, sarebbe pregiudicato già solo per questo dal citato intervento ablativo, in quanto ipso iure soggetto qualificabile in mala fede. Nel ricorso, la società rilevava come nella giurisprudenza di legittimità esistesse anche orientamento di segno opposto in base al quale l'art. 52 del succitato d.lgs. n. 159/2011 fa salvo il diritto di credito del terzo, con data certa anteriore al sequestro, tutela che non può non essere estesa anche all'acquirente del credito ricorrendo le condizioni poste dal I° comma del menzionato articolo e che sussisterebbero nel caso di specie. In particolare, secondo la tesi difensiva della ricorrente, sussiste il requisito della buona fede dell'acquirente essendo stato il credito in questione oggetto di un'operazione di cartolarizzazione riservata ad investitori professionali, sottoposti a vigilanza da parte delle autorità di settore e che, per le sue modalità, rende concretamente inesigibile in capo al cessionario la preventiva verifica delle condizioni giuridiche di tutti i beni assoggettati a garanzia reale in quanto ceduti in blocco. La questione rimessa alle Sezioni Unite. In definitiva, quel che occorre stabilire è se la cessione, avvenuta dopo la trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione, del credito precedentemente insorto, determini o meno, di per sé, uno stato di mala fede in capo al nuovo titolare, come tale preclusivo dell'ammissibilità della sua ragione creditoria. Orbene, risultando effettivamente coesistenti due orientamenti giurisprudenziali contrapposti, stante la attualità del contrasto evidenziato nel ricorso, sono stati ritenuti sussistenti dalla Quinta Sezione i presupposti ex art. 618 c.p.p. per disporre la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite al fine di stabilire se la cessione, avvenuta dopo la trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione, del credito ipotecario precedentemente insorto determini o meno di per sé uno stato di mala fede in capo al nuovo titolare, come tale preclusivo della ammissibilità della sua ragione creditoria . I due orientamenti giurisprudenziali. Il Tribunale rifiutava la tutela richiesta dalla ricorrente società, aderendo alla tesi maggioritaria e limitandosi a richiamare adesivamente il conforme orientamento della giurisprudenza di legittimità. In particolare, secondo tale primo orientamento, il terzo cessionario di credito garantito da ipoteca su beni sottoposti a sequestro e/o confisca di prevenzione gode della medesima tutela del creditore originario a condizione che risultino, anche nei suoi confronti, la anteriorità dell'iscrizione dell'ipoteca e la anteriorità della cessione rispetto al sequestro per consentire la prova della buona fede, intesa come affidamento incolpevole, non potendosi ritenere sufficiente che tali condizioni si siano realizzate in capo al solo cedente. A sostegno di tale conclusione, viene osservato come la disposizione richiamata dell'art. 52 del Codice Antimafia debba interpretarsi nel senso che la confisca pregiudica ipso iure i diritti di credito dei terzi che risultino da atti con data certa posteriore al sequestro, perché essendo il creditore istante automaticamente in colpa, diventa irrilevante la prova delle ulteriori condizioni previste dal medesimo articolo, comma primo, lett. b . In definitiva, la norma si riferisce in maniera generica agli atti aventi data certa anteriore al sequestro senza distinguere in merito alla natura originaria o derivativa del diritto, tutelando solo il cessionario che lo abbia acquistato precedentemente all'intervento cautelare, avendo egli avuto la possibilità di verificare preventivamente la situazione del bene attraverso la consultazione dei registri pubblici. A questa corrente di pensiero, si è venuto a contrapporre un diverso orientamento giurisprudenziale in base al quale si sostiene che il riconoscimento di una situazione di affidamento incolpevole del creditore assistito da garanzia non è necessariamente precluso dal fatto che il medesimo abbia acquistato il diritto in epoca successiva all'adozione del sequestro, principio affermato anche limitatamente alle ipotesi in cui l'acquisto sia avvenuto mediante cessione di rapporti giuridici in blocco, ritenendosi che tale modalità di trasferimento di posizioni giuridiche potrebbe rendere concretamente inesigibile -per l'entità dell'operazione l'onere in capo al cessionario della previa verifica di tutti i beni sottoposti ad originaria garanzia ipotecaria e correlati ai crediti ceduti. In tal modo viene escluso implicitamente che l'acquisto successivo alla trascrizione del sequestro esclude di per sè la buona fede del cessionario. Il medesimo principio è stato ribadito da altra più recente pronuncia ove si è affermato che il riconoscimento di una situazione di affidamento incolpevole del creditore, assistito da garanzia preesistente al sequestro, non è precluso dal fatto che il medesimo abbia acquistato il diritto in epoca successiva all'adozione del provvedimento ablativo, evidenziando come la cessione del credito, in qualunque modo avvenuta, determina solo la sostituzione del creditore originario, sicché il nuovo creditore subentra nella medesima posizione giuridica del cedente.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, ordinanza 9 – 30 gennaio 2018, n. 4416 Presidente Palla – Relatore De Gregorio Ritenuto in fatto 1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda di ammissione al pagamento del credito garantito da ipoteca su beni oggetto di confisca di prevenzione proposta da Island Refinancing s.r.l. ai sensi degli artt. 1 commi 194 e ss. L. n. 228/2012, nonché 52 e 58 d.lgs. n. 159/2011. 2. Avverso il decreto ricorre la società titolare del credito quale terza interessata a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale deducendo errata applicazione della legge penale. In particolare la ricorrente eccepisce l’erroneità dell’orientamento giurisprudenziale cui il Tribunale si è acriticamente richiamato per giustificare la decisione impugnata e per cui il diritto del terzo che si sia reso cessionario di un credito posteriormente all’adozione del sequestro di prevenzione sul bene costituito a garanzia del suddetto credito sarebbe solo per questo pregiudicato dall’intervento ablativo in quanto ipso iure in malafede. In tal senso viene rilevato come nella giurisprudenza di legittimità esista anche orientamento di segno opposto che deve essere condiviso, posto che l’art. 52 d.lgs. n. 159/2011 fa salvo il diritto di credito del terzo con data certa anteriore al sequestro, tutela che non può non essere estesa anche all’acquirente del credito ricorrendo le condizioni poste dal primo comma del menzionato articolo e che sussistono nel caso di specie. In particolare secondo il ricorso sussiste il requisito della buona fede dell’acquirente, essendo il credito in questione stato oggetto di una operazione di cartolarizzazione ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 385/1993, operazione riservata a investitori professionali sottoposti a vigilanza da parte delle autorità di settore e che per le sue modalità rende concretamente inesigibile in capo al cessionario la preventiva verifica delle condizioni giuridiche di tutti i beni assoggettati a garanzia reale in quanto ceduti in blocco. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni Unite. 2. La questione giuridica pregiudiziale sottoposta all’attenzione della Corte riguarda il limite dell’estensione della tutela prevista nei confronti del creditore ipotecario dall’art. 52 d.lgs. n. 159/2011, in quanto richiamato dall’art. 1 comma 200 I. n. 228/2012, applicabile ratione temporis alla domanda della ricorrente. In particolare si tratta di stabilire se il cessionario di un credito di data certa anteriore al decreto con cui è stato disposto il sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione sul bene costituito a garanzia del credito medesimo possa godere della suddetta tutela, ricorrendo le ulteriori condizioni poste dalla prima delle disposizioni succitate, anche qualora il suo acquisto sia intervenuto successivamente all’adozione del provvedimento cautelare di prevenzione. In definitiva il quesito è se la cessione, avvenuta dopo la trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione, del credito precedentemente insorto determini o meno di per sé uno stato di mala fede in capo al nuovo titolare, come tale preclusivo dell’ammissibilità della sua ragione creditoria. Il Tribunale di Palermo, nel caso di specie, ha risposto affermativamente a tale quesito, limitandosi a richiamare adesivamente un conforme orientamento della giurisprudenza di legittimità. 3. Secondo il richiamato orientamento, infatti, il terzo cessionario di credito garantito da ipoteca su beni sottoposti a sequestro ed a confisca di prevenzione gode della medesima tutela del creditore originario, a condizione che risultino, anche nei suoi confronti, l’anteriorità dell’iscrizione dell’ipoteca e l’anteriorità della cessione rispetto al sequestro per consentire la prova della buona fede, intesa come affidamento incolpevole, non potendosi ritenere sufficiente che tali condizioni si siano realizzate in capo al solo cedente Sez. 2, n. 38821 del 28 marzo 2017, Island Refinancing Srl, Rv. 271181 Sez. 2, n. 7694 del 11 febbraio 2016, Italfondiario S.p.a., Rv. 266204 Sez. 2, n. 38821 del 1 luglio 2015, Italfondiario S.p.a., Rv. 264831 Sez. 2, n. 28839 del 3 giugno 2015, Italfondiario Spa, Rv. 264299 Sez. 2, n. 10770 del 29 gennaio 2015, IslandRefinancing S.r.l., Rv. 263297 . A sostegno di tali conclusioni si osserva come la disposizione di cui art. 52 d.lgs. n. 159/2001 debba interpretarsi nel senso che la confisca pregiudica ipso iure i diritti di credito dei terzi che risultino da atti con data certa posteriore al sequestro, talché essendo il creditore istante automaticamente in colpa, diventa irrilevante la prova delle ulteriori condizioni previste dall’art. 52, comma primo, lett. b, del citato decreto legislativo. La norma, in definitiva, riferendosi in maniera generica agli atti aventi data certa anteriore al sequestro, non distinguerebbe in merito alla natura originaria o derivativa del diritto, tutelando solo il cessionario che lo abbia acquistato precedentemente all’intervento cautelare, avendo altrimenti egli avuto la possibilità di verificare preventivamente la situazione del bene attraverso la consultazione dei registri pubblici in questo senso soprattutto Sez. 2, n. 38821 del 28 marzo 2017, cit. . 4. All’orientamento illustrato - decisamente maggioritario ancorché formatosi quasi esclusivamente all’interno di una singola sezione - se ne è venuto contrapponendosi altro di segno opposto. In una prima occasione si è infatti sostenuto che il riconoscimento di una situazione di affidamento incolpevole del creditore assistito da garanzia non è necessariamente precluso dal fatto che il medesimo abbia acquistato il diritto in epoca successiva all’adozione del sequestro, principio, peraltro, affermato limitatamente all’ipotesi in cui l’acquisto sia avvenuto mediante cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 385/1993, ritenendosi che tale modalità di trasferimento di posizioni giuridiche potrebbe rendere concretamente inesigibile, per l’entità dell’operazione, l’onere in capo al cessionario della previa verifica di tutti i beni sottoposti ad originaria garanzia ipotecaria e correlati ai crediti ceduti, escludendosi implicitamente che l’acquisto successivo alla trascrizione del sequestro escluda di per sé la buona fede del cessionario sottraendolo alla tutela dell’art. 52 d.lgs. n. 159/2011 Sez. 6, n. 35602 del 16 giugno 2015, Sagrantino Italy Srl e altro, Rv. 265605 . Una successiva ed ancor più recente pronunzia, nel ribadire il principio, ha affermato che il riconoscimento di una situazione di affidamento incolpevole del creditore assistito da garanzia preesistente al sequestro non è precluso dal fatto che il medesimo abbia acquistato il diritto in epoca successiva all’adozione del provvedimento ablativo, evidenziando come la cessione del credito, in qualunque modo avvenuta, determina soltanto la sostituzione del creditore originario, sicché il nuovo creditore subentra nella medesima posizione giuridica del cedente, assumendone sia i diritti che gli oneri ed i rischi, compreso quello che il proprio dante causa non fosse in buona fede al momento dell’erogazione del credito Sez. 5, n. 1841/17 del 24 novembre 2016, Italfondiario S.p.a., Rv. 269123 . Da ultimo l’orientamento è stato ribadito da una ulteriore pronunzia della Sesta Sezione, che, nel riproporre le argomentazioni sviluppate nei precedenti menzionati, ha, altresì, osservato come la pretermissione dei diritti del cessionario non è affatto imposta dalla lettera o dalla ratio dell’art. 52 del d.lgs. n. 159/2011, il quale si riferisce ai crediti sorti anteriormente all’avvio del procedimento di prevenzione e non prende in considerazione l’ipotesi della successione nel rapporto obbligatorio, in quanto, per l’appunto, in base alla legislazione codicistica ed all’interpretazione giurisprudenziale, la cessione del credito, in qualunque modo avvenuta, determina solo la sostituzione del creditore originario, con la conseguenza che sarà la malafede del cedente nel senso stabilito dall’art. 52 cit. e non la cessione in quanto tale a precludergli la possibilità di far valere le sue pretese sul bene del debitore che sia stato, nel frattempo, oggetto di ablazione Sez. 6, n. 43126 del 15 giugno 2017, Island Refinancing s.r.l., non massimata . 5. Pur dovendosi riconoscere alla questione illustrata carattere pregiudiziale, non può sottacersi come anche in riferimento all’altro rilievo svolto dalla ricorrente sussista un latente contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità. Infatti la maggior parte delle pronunzie che escludono la tutela del creditore cessionario che abbia acquistato il credito successivamente alla trascrizione del sequestro, negano rilevanza al fatto che la cessione sia avvenuta nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione ex art. 58 d.lgs. n. 385/1993, disposizione che non incide sugli oneri di diligenza richiesti al creditore titolare della garanzia reale per tutte v. Sez. 2, n. 38821 del 28 marzo 2017, cit. . Per converso, come si è evidenziato, Sez. 6, n. 35602 del 16 giugno 2015, Sagrantino Italy Srl, cit. ha ritenuto non indifferenti le modalità della cessione, giungendo ad affermare che quando questa avvenga in blocco sia sostanzialmente inesigibile che il cessionario provveda alla verifica delle eventuali trascrizioni relative alle garanzie costituite per ognuno dei crediti oggetto dell’operazione. Affermazione che trova un addentellato in quanto statuito da Sez. 1, n. 45260 del 27 settembre 2013, Italfondiario S.p.a, Rv. 257913, seppure nel diverso ambito della tutela del terzo avverso la confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306/1992. 6. Stante l’attualità del contrasto evidenziato, deve dunque ritenersi sussistano i presupposti di cui all’art. 618 c.p.p. per disporre la rimessione del ricorso alla Sezioni Unite al fine di stabilire se la cessione, avvenuta dopo la trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione, del credito ipotecario precedentemente insorto determini o meno di per sè uno stato di mala fede in capo al nuovo titolare, come tale preclusivo dell’ammissibilità della sua ragione creditoria . P.Q.M. Dispone rimettersi il ricorso alle Sezioni Unite.