L’astensione dell’avvocato di fiducia impone il rinvio anche dell’udienza camerale

L’adesione del difensore di fiducia all’astensione dalle udienze, laddove comunicata o dichiarata dallo stesso nelle forme e nei termini previsti dal codice di autoregolamentazione, comporta il rinvio dell’udienza anche in forma camerale ove vi sia la necessaria partecipazione del difensore.

Sul tema si è espressa la Suprema Corte con la sentenza n. 4423/18, depositata il 30 gennaio. La vicenda. Il Tribunale di Sorveglianza di Catania rigettava l’istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione in carcere avanzata da un soggetto condannato per diversi reati, tra cui truffa, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. I difensori impugnano la decisione con ricorso per cassazione deducendo la nullità dell’ordinanza per essere stata celebrata l’udienza nonostante la loro assenza per adesione all’astensione delle udienze proclamata dall’Unione delle Camere Penali. Astensione del difensore e udienza camerale. La Suprema Corte accoglie il ricorso affermando che, in riferimento al procedimento di sorveglianza, l’astensione del difensore dalle udienze, pur non essendo riconducibile nell’ambito dell’istituto del legittimo impedimento , costituisce espressione di un diritto di libertà che, se esercitato nel rispetto dei limiti normativamente previsti dalla legge e dal codice di autoregolamentazione , impone il rinvio dell’udienza anche camerale in tutti i casi in cui sia prevista la necessaria partecipazione del difensore. In particolare, ai sensi dell’art. 3 del codice di autoregolamentazione, il difensore deve dichiarare, personalmente o tramite sostituto processuale, l’adesione all’astensione all’inizio dell’udienza o nell’atto di indagine preliminare. La comunicazione può avvenire anche con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del PM , oltreché degli altri avvocati costituiti almeno due giorni prima della data stabilita. In caso mancato rispetto di tali formalità, si riscontra una nullità di natura assoluta del provvedimento giudiziale ex art. 178, comma 1, lett. c , c.p.p In conclusione, l’accoglimento del ricorso porta all’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 18 dicembre 2017 – 30 gennaio 2018, n. 4423 Presidente Tardio – Relatore Rocchi Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Catania rigettava l’istanza di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare o della semilibertà avanzata da C.G. , condannato per truffa, resistenza a pubblico ufficiale, lesione personale e altri reati e nei cui confronti il P.M. aveva emesso provvedimento di cumulo per la pena di anni uno, mesi otto e giorni quattordici di reclusione. Il Tribunale valutava negativamente la pluralità e la natura dei reati, l’epoca recente della loro consumazione ottobre 2014 , le modalità di esecuzione, sintomatiche di personalità particolarmente incline alla violenza e alla sopraffazione, i numerosi precedenti specifici per lesione personale e minaccia e la pendenza di altri procedimenti per estorsione e truffa, anche successivi a quelli per i quali era stata pronunciata condanna. Tali elementi non permettevano di valutare positivamente il periodo trascorso in libertà ai sensi dell’art. 47, comma 3, ord. pen. e facevano ritenere non idonee le misure della detenzione domiciliare e della semilibertà. Era mancante ogni resipiscenza o ripudio della devianza, cosicché le misure proposte non apparivano idonee al reinserimento sociale e alla prevenzione della ricaduta nel crimine. 2. Ricorrono per cassazione i difensori di C.G. , deducendo nullità dell’ordinanza ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c , cod. proc. pen In effetti, l’udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza era stata celebrata nonostante la mancanza del difensore di fiducia, che aveva dichiarato di aderire all’astensione dalle udienze proclamata dall’Unione delle Camere Penali era stato violato, quindi, il diritto costituzionalmente garantito all’astensione e il conseguente diritto al rinvio dell’udienza. In un secondo motivo, il ricorrente deduce mancanza di motivazione con riferimento alla decisione di rigetto dell’istanza. 3. Il Procuratore Generale dott.ssa Olga Mignolo conclude per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Questa Corte, proprio con riferimento al procedimento di sorveglianza, ha affermato che l’astensione del difensore dalle udienze non è riconducibile nell’ambito dell’istituto del legittimo impedimento, costituendo espressione di un diritto di libertà, il quale, se esercitato nel rispetto e nei limiti indicati dalla legge e dal codice di autoregolamentazione, impone il rinvio anche dell’udienza camerale, in tutti i casi in cui il procedimento preveda la partecipazione necessaria del difensore Sez. 1, n. 3113 del 09/12/2014 - dep. 22/01/2015, Torneo, Rv. 26192401 di conseguenza, la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell’udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall’art. 3, primo comma, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità per la mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell’art. 178, primo comma, lett. c , cod. proc. pen., che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore Sez. 2, n. 45158 del 22/10/2015 - dep. 11/11/2015, Pezzini, Rv. 265041 . L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Catania. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Catania.