Omessa custodia dei cani e responsabilità per lesioni colpose

Nessun dubbio sulla responsabilità della persona che avrebbe dovuto controllare i quadrupedi. Rilevante anche il fatto che il padrone abbia volutamente ignorato le richieste di tenere chiuso il cancello.

Gli hanno ripetutamente chiesto di chiudere il cancello della propria abitazione per evitare l’uscita dei suoi quattro cani. Lui ha volutamente ignorato quella richiesta e ora si ritrova condannato per le lesioni provocate dai quadrupedi, colpevoli di aver aggredito un uomo Cassazione, sentenza n. 3873/18, sez. IV Penale, depositata il 26 gennaio . Omessa custodia. Linea di pensiero comune per il Giudice di pace e per i Giudici del Tribunale il padrone dei quattro cani va condannato per non aver adempiuto al proprio dovere di custodia e di controllo nei confronti dei quadrupedi. Ciò significa che a lui è addebitabile la responsabilità per lesioni riportate da un uomo aggredito dai cani, che hanno approfittato del cancello aperto per uscire in strada. Questa visione è condivisa e confermata dalla Cassazione. Nessun dubbio, quindi, sulla colpevolezza e sulla conseguente condanna. Decisiva anche la testimonianza di un carabiniere, il quale ha riportato che all’uomo era stato richiesto più volte di assicurare la chiusura del cancello per evitare l’uscita degli animali . All’uomo, in qualità di padrone dei quadrupedi, faceva capo una posizione di garanzia che , osservano i Magistrati, lo obbligava a controllare e custodire i suoi cani, adottando ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terze persone . E invece, proprio a causa del suo comportamento omissivo , consistito nel non aver provveduto al suo obbligo di custodia , i cani sono usciti , grazie al cancello aperto, e si sono avventati su un uomo, provocandogli lesioni serie.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 14 dicembre 2017 – 26 gennaio 2018, numero 3873 Presidente Blaiotta – Relatore Menichetti Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Cassino confermava la sentenza di condanna resa dal Giudice di Pace di Gaeta nei confronti di Sp. Fr. per il reato di lesioni colpose ai danni di Fl. Anumero , aggredito da quattro cani di proprietà dell'imputato. 2. Ha proposto ricorso lo Sp., tramite il difensore di fiducia, lamentando violazione di norme processuali ed illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, basata sulle sole dichiarazioni della persona offesa, e senza l'allegazione di un elemento dimostrativo della proprietà dei cani in capo ad esso ricorrente ed alla sua connessa posizione di vigilanza . Considerato in diritto 1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati e non si confrontano con il contenuto della sentenza impugnata, che ha respinto le medesime doglianze, già prospettate in sede di appello. Quanto alla valutazione della deposizione della persona offesa, i giudici di merito si sono uniformati al principio più volte affermato da questa Corte Suprema, secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'articolo 192, comma terzo, c.p.p. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento della penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità oggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto Sez.2, sent.numero 43278 del 24 settembre 2015, Rv.265104 . Nella specie, il Tribunale ha dato atto che le dichiarazioni del Fl., erano state puntualmente analizzate dal Giudice di Pace ed avevano trovato conferma nelle deposizioni dei due testi escussi in dibattimento. Quanto alla proprietà dei cani, la stessa non era mai stata contestata dallo Sp., al quale - secondo quanto ricordato dal teste Sp., Carabiniere in servizio a Ventotene - era stato richiesto più volte di assicurare la chiusura del cancello per evitare l'uscita degli animali. All'imputato faceva quindi capo una posizione di garanzia, che lo obbligava a controllare e custodire i suoi cani, adottando ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi, anche all'interno dell'abitazione Sez.4, sent.numero 6393 del 10 gennaio 2012, Rv.251951 Sez.4, sent.numero 18814 del 16 dicembre 2011, Rv.253594 . Come conseguenza del comportamento omissivo dell'imputato, che non aveva provveduto a tale obbligo di custodia, i cani erano fuoriusciti dal cancello e si erano avventati contro il Fl., provocandogli le lesioni descritte nel capo di incolpazione. Queste le corrette argomentazioni del Tribunale, palesemente immuni dalle denunciate censure. 2. Il ricorso va per tali considerazioni dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 2.000,00 Euro in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero Corte Cost., sent.numero 186/2000 . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.