Astensione del difensore e validità della comunicazione a mezzo fax

Nel caso in cui il difensore aderisca all’astensione dichiarata dalla Camere Penali, detta adesione deve essere esaminata dal giudice procedente e non può essere messa in discussione la sua validità solo perché la volontà di astenersi è comunicata a mezzo fax.

Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza n. 3861/18, depositata il 26 gennaio. Il fatto. Il GIP condannava l’imputato per i reati di furto e violazione degli obblighi imposti con la sorveglianza speciale, ossia gli arresti domiciliari. A seguito della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo, con la quale veniva dichiarata inammissibilità del gravame per tardività, il condannato ricorre per cassazione. Secondo il ricorrente il difensore aveva depositato una dichiarazione di adesione all’astensione dalle udienze proclamata dall’OUA e dalle Camere Penali, la quale veniva ignorata dalla Corte territoriale che,al contrario, avrebbe dovuto prenderla in considerazione. Astensione del difensore e volontà dell’imputato. La Cassazione ha preliminarmente ricordato che, secondo l’art. 4 del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze, l’astensione non è consentita nei procedimenti in cui l’imputato è in stato di custodia cautelare o detenzione solo se il medesimo chieda espressamente che si proceda. Nel caso di specie a seguito della comunicazione di aderire all’astensione da parte del difensore l’imputato non ha espresso nessuna volontà di svolgimento del processo. Inoltre secondo la Suprema Corte non è giustificabile il fatto che la Corte di merito non abbia menzionato nella sentenza impugnata la volontà di astensione del difensore. Infatti secondo la giurisprudenza di legittimità l’astensione forense corrisponde all’esercizio di un diritto avente sicuro fondamento costituzionale e non semplicemente come un legittimo impedimento . Astensione a mezzo fax. Quanto premesso comporta che, in caso di adesione del difensore all’astensione proclamata dalle Camere Penali, la mancata concessione del rinvio dell’udienza determina una nullità per mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell’art. 178 c.p.p Inoltre, osserva la Corte, l’art. 3 del codice di autoregolamentazione citato recita testualmente che l’atto contente la dichiarazione di astensione può essere trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del PM”, e dunque deve ritenersi ritualmente formulata la richiesta che il difensore trasmetta a mezzo fax alla cancelleria del giudice competente . Aggiunge la Suprema Corte che l’utilizzo del telefax come forma di comunicazione rispetta l’esigenza di autenticità della provenienza e della ricezione, in quanto rappresenta uno strumento tecnico che da assicurazioni in ordine alla ricezione dell’atto da parte del destinatario, attestata dallo stesso apparecchio di trasmissione mediante il c.d. ok” o altro simbolo equivalente . Analoghe osservazioni sono state prospettate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di omessa pronuncia sulla richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore inoltrata a mezzo fax. Anche in questi casi la comunicazione tempestiva trasmessa al numero fax della cancelleria del giudice procedente comporta l’ammissibilità dell’inoltro e la nullità della sentenza che non prenda in considerazione tale comunicazione. In applicazione di questi principi la Corte ha ritenuto fondato il ricorso ed ha annullato la sentenza senza rinvio trasmettendo contestualmente gli atti alla Corte d’Appello per l’ulteriore corso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 10 novembre 2017 – 26 gennaio 2018, numero 3861 Presidente Blaiotta – Relatore Menichetti Ritenuto in fatto 1. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza in data 24 marzo 2017, dichiarava inammissibile per tardività l’appello proposto da C.F. avverso la sentenza di condanna resa dal G.I.P. del Tribunale di Marsala, quale responsabile dei reati di furto aggravato in abitazione e di violazione degli obblighi impostigli con la sorveglianza speciale, fatti aggravati dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 2. Ha proposto ricorso l’imputato, tramite il difensore di fiducia, lamentando come unico motivo violazione di legge. Espone che il giorno 24 marzo 2017 era in corso l’astensione dalle udienze proclamata dall’OUA e dalle Camere Penali ed in difensore, di concerto con l’imputato agli arresti domiciliari, aveva depositato il 20 marzo una dichiarazione di adesione all’astensione, di cui la Corte di Palermo non aveva tenuto conto. Considerato in diritto 1. il ricorso è fondato. 2. Secondo l’articolo 4 del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze, approvato dall’O.U.A., l’astensione non è consentita nei procedimenti o processi con imputato in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l’imputato chieda espressamente che si proceda, malgrado l’astensione del difensore solo in tale caso il difensore non può astenersi. Nel caso di specie, a corredo del ricorso, il difensore ha prodotto copia della dichiarazione di astensione dalle udienze penali proclamata dall’Unione delle Camere Penali nei giorni dal 20 al 24 marzo 2017, nonché copia della dichiarazione di adesione a detta astensione a firma dell’Avv. Salvatore Chiofalo, difensore di fiducia del C. , inoltrata il 20 marzo 2017 a mezzo fax alla Sezione Terza Penale della Corte d’Appello di Palermo, davanti alla quale si celebrava il processo, con dicitura di esito ok . Come si evince dagli atti, consultabili in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un vizio procedurale, tale fax è stato acquisito dalla cancelleria ed allegato al verbale di udienza. Nessuna volontà sullo svolgimento comunque del processo risulta invece espressa dall’imputato. La dichiarazione di astensione del difensore non è stata esaminata dalla Corte di merito, che non ne fa alcuna menzione nella sentenza oggi impugnata. 3. Tanto premesso, si osserva che l’astensione forense, secondo giurisprudenza ormai consolidata, va qualificata come esercizio di un diritto avente sicuro fondamento costituzionale e non semplicemente come un legittimo impedimento partecipativo in tal senso S.U., numero 25711 del 30.5.2013, Ucciero, Rv.255346 S.U., numero 40187 del 27/3/2014, Lattanzio, Rv.259926-26-28 S.U., numero 15232 del 30/10/2014, in proc. Tibo ed altro, Rv.263031 relativa ai procedimenti camerali a partecipazione necessaria o facoltativa del difensore . Di conseguenza, quando il difensore abbia aderito alla iniziativa dell’astensione dalla partecipazione alle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi di categoria, la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione della udienza, in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme dell’articolo 3 del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità per mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell’articolo 178, primo comma, lett. c , c.p.p Il richiamato articolo 3 recita testualmente che l’atto contenente la dichiarazione di astensione può essere trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero e dunque deve ritenersi ritualmente formulata la richiesta che il difensore trasmetta a mezzo fax alla cancelleria del giudice procedente così le citate S.U., Lattanzio . Si tratta dell’evoluzione delle forme di comunicazione e notificazione, che rispetta l’esigenza di autenticità della provenienza e della ricezione, come in precedenza già rilevato dalle sezioni Unite di questa Corte - a proposito dell’articolo 148, comma 2 bis, c.p.p. - secondo cui il telefax è uno strumento tecnico che dà assicurazioni in ordine alla ricezione dell’atto da parte del destinatario, attestata dallo stesso apparecchio di trasmissione mediante il cosiddetto ok o altro simbolo equivalente S.U., numero 28451 del 28/4/2011, Pedicone, Rv.250121 . Tali assunti sono stati ribaditi in successivi arresti delle Sezioni semplici di questa Corte, che, in analogo tema di omessa pronuncia sulla richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, posta l’ammissibilità dell’inoltro a mezzo telefax della relativa istanza, hanno affermato che l’omessa pronuncia da parte del giudice determina la nullità della sentenza successivamente adottata, purché la comunicazione sia tempestiva e la trasmissione sia fatta ad un numero di fax della cancelleria del giudice procedente e non invece ad un qualsiasi numero di fax dell’ufficio giudiziario da ultimo, Sez.5, numero 535 del 24/10/2016, dep. Il 5/1/2017, Rv. 268943 . 4. Applicando tali principi alla fattispecie in esame, avendo il ricorrente dimostrato che la richiesta di rinvio del difensore di fiducia era stata comunicata in data 20 marzo 2017 a mezzo telefax indirizzato alla cancelleria della Sezione penale procedente, la Corte d’Appello era tenuta ad esaminarla ed a pronunciarsi sul punto. L’omissione in cui è incorsa porta di conseguenza all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Palermo per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’Appello di Palermo per l’ulteriore corso.