La notifica all’indirizzo sbagliato dell’atto di citazione annulla l’intero giudizio

Dopo che l’atto di citazione in giudizio veniva ritualmente notificato all’imputato, il procedimento, svoltosi in assenza di quest’ultimo, si concludeva con sentenza di condanna, confermata anche in appello. Per i Giudici di legittimità è tutto da rifare in quanto la citazione in giudizio veniva notificata al civico sbagliato.

Sulla vicenda si è espressa la Cassazione con sentenza n. 3268/18, depositata il 24 gennaio. Il caso. La Corte d’Appello di Messina confermava la sentenza di primo grado che aveva condannato l’imputato, rimasto contumace, per il reato di lesioni personali a seguito delle condotte pregiudizievoli nei confronti di un medico e di un infermiere presso il pronto soccorso di un ospedale. Avverso la pronuncia di merito il condannato ricorre in Cassazione lamentando, tra gli altri motivi, l’omessa notificazione del decreto di citazione in giudizio presso la residenza del medesimo perché avvenuta all’indirizzo civico sbagliato. Secondo il ricorrente quanto rilevato comporterebbe la nullità assoluta e insanabile della notifica e dell’intero giudizio. Notifica all’indirizzo sbagliato. Gli Ermellini hanno ribadito che secondo il principio cardine in materia di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta ed insanabile, prevista dall’art. 179 c.p.c., ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p. . Quanto ricordato dalla S.C. è giustificato da un lato dalle esigenze di garantire il rispetto del diritto di difesa e dall’altro dalla necessità di celerità del processo. Nel caso in esame vi è piena prova dell’errore nell’individuazione dell’indirizzo a cui è destinata la notifica, attraverso le risultanze anagrafiche, ed, inoltre, non può essere riconosciuto alcun valore o idoneità alla notificazione eseguita al civico sbagliato. Per questi motivi la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 26 ottobre 2017 – 24 gennaio 2018, n. 3268 Presidente Pezzullo– Relatore Mazzitelli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza, emessa in data 8 aprile 2016, la Corte d’Appello di Messina confermava la sentenza, emessa, in data 13/12/2013, dal Tribunale di Barcellona P.G., con la quale M.F. era stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, per i reati, al medesimo ascritti, ex art. 582, 585, 577, comma 1 n. 4 e 336 cod. pen., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, presso il pronto soccorso dell’ospedale di omissis , il omissis , con dei pugni, aveva provocato al dott. C.P. ed all’infermiere professionale, S.C. , lesioni personali, rispettivamente consistite, per il primo, in trauma alla regione occipitale , guaribili in giorni 5, e, per il secondo, in algia alla regione emitoracica sinistra , guaribili in giorni 2, con l’aggravante di aver commesso il fatto, per commettere il reato, ex art. 336 cod. pen., consistito nell’aver minacciato il dott. C. , pronunciando la seguente espressione Forza, altrimenti comincio a dare pugni a qualcuno ed affermando che gli avrebbe staccato la testa e i cannarini , con chiaro riferimento alla gola, al fine di costringerlo a sottoporlo a visita, con precedenza, rispetto a pazienti, con più gravi patologie, e, pertanto, a compiere un atto contrario al proprio ufficio, con contestuale contestazione della recidiva semplice. 2. M.F. , a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando 2.1 vizio di legittimità, ex art. 606, lett. c , per violazione dell’art. 420 bis, in relazione all’art. 178, lett. c , e dell’art. 185, codice di rito, nella parte in cui la corte, erroneamente, aveva dichiarato l’assenza dell’imputato, anziché la sua contumacia, trovando applicazione la normativa anteriore, rispetto alla legge n. 67/2014, entrata in vigore il 15/05/2014, dopo l’emissione della sentenza di primo grado 2.2 e 2.3 vizi di legittimità, ex art. 606, lett. c ed e , per violazione dell’art. 429, comma 4, in relazione agli art. 178 e 179, codice di rito, stante l’omessa notificazione all’imputato del decreto di citazione a giudizio, presso la residenza del medesimo, situata in omissis , anziché , indirizzo presso il quale era stata tentata invano la notifica. A conferma dell’assunto sostenuto ha osservato parte ricorrente erano stati notificati ritualmente, presso il civico n. 131, sia l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare sia l’estratto contumaciale della sentenza impugnata. Si tratterebbe, pertanto, di una nullità assoluta ed insanabile, correlata ad un’omessa notifica, con conseguente nullità dell’intero giudizio e della sentenza impugnata, non suscettibile di sanatoria, ex art. 184, comma 1, cod. proc. pen Per di più, sarebbe viziata l’argomentazione, esposta dai giudici di merito, circa la presumibile conoscenza, da parte dell’imputato, della pendenza del procedimento, dovendosi considerare, al riguardo, l’indicazione, nella dichiarazione di nomina di nuovo difensore, del civico n. , frutto di un evidente errore materiale, evidenziato dalla sovrascrittura a penna del numero , e non essendo dirimente una semplice induzione della conoscenza dell’imputato, desunta dalla dichiarazione di nomina del nuovo difensore di fiducia 2.2.4 vizio di legittimità, ex art. 606, lett. c , per violazione degli art. 157, comma 8, e 161, comma 4, cod. proc. pen., in relazione all’art. 179, cod. proc. pen., non avendo la corte fornito alcuna motivazione, a fronte delle censure di nullità, esposte nei motivi di gravame, circa l’inapplicabilità della disposizione dell’art. 157, cod. proc. pen., non trattandosi di una prima notificazione ad imputato non detenuto, e l’applicabilità, per l’inverso, della disposizione, di cui all’art. 161, comma 4, cod. proc. pen A ciò si aggiungerebbe, ad avviso della parte ricorrente, il mancato riscontro, in atti della prova dell’invio dell’avviso della notificazione, mediante deposito presso la casa comunale, e dell’espletamento di ricerche, maggiormente approfondite, compiute dall’ufficiale giudiziario 2.2.5 vizio di legittimità, ex art. 606, lett. c , per violazione degli art. 336 e 582, 55, 577 comma 1, n. 4 e 61 n. 2, in relazione all’art. 192, codice di rito, per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla valutazione delle prove e ad un vizio di travisamento del fatto, posto che l’infermiere S.C. , escusso in qualità di teste, aveva riferito che l’imputato era agitato e non ce la faceva più, che il medesimo, mentre vomitava, aveva chiesto l’intervento immediato di un medico e che, solo dopo la fine della visita di un altro paziente, era avvenuta la colluttazione, tra l’imputato ed il medico, senza realizzazione della fattispecie, contestata, ex art. 336 cod. pen Inoltre, lo S. aveva riferito di non essere stato colpito volontariamente dall’imputato e di essersi procurato le lesioni accidentalmente, per essersi intromesso tra i due, durante la colluttazione. 2.2.6. vizio di legittimità, ex art. 606, comma 1, lett. c , codice di rito, per violazione dell’art. 54, cod. pen. e dell’art. 192, codice di rito, avendo l’imputato agito in uno stato di necessità, comprovato dal successivo ricovero, presso il reparto di urologia. Considerato in diritto 1. Secondo i principi giurisprudenziali di legittimità, in tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta ed insanabile, prevista dall’art. 179 cod. proc. pen., ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016 dep. 17/02/2017, Amato, Rv. 26902801 . Trattasi dei principi cardine, nella materia de qua, sulla scorta dei quali viene data tutela alle esigenze, talvolta collidenti, connesse, per un verso, alla garanzia effettiva, costituzionalmente garantita, dei diritti della difesa, presupponenti, innanzitutto, un’adeguata conoscenza, quanto meno in via di astratta possibilità, se non ricercata in concreto, non solo dell’esistenza del procedimento, ma di ogni sua fase e di ciascuno degli atti processuali, costituenti singoli elementi della stessa, e, sotto altro profilo, alla necessità di una celerità processuale, quale bisogno ordinario e primario dell’ordinamento giuridico. L’equilibrio, tra le due esigenze sistematiche, appena menzionate, non può che essere raggiunto, tramite l’affermazione di un’invalidità assoluta, sostanzialmente indicativa di una notificazione di fatto inesistente, ossia priva, del tutto, su un piano da valutarsi ex ante, di qualsivoglia elemento, onde addivenire al soddisfacimento della sua funzione, con la contestuale eccezione del riscontro di un’effettiva conoscenza, richiamabile, in vista della sanatoria del vizio. 2. Esposte, cosi’, le doverose premesse, in linea di diritto, si osserva che, nel caso di specie, è provvista di certezza l’affermazione, secondo cui l’indirizzo esatto corrisponde con il civico n. 131, essendo stato allegate agli atti di causa le risultanze anagrafiche, a riprova del dato. La revoca del precedente difensore di fiducia e la nomina di altro legale, da parte dell’imputato, costituiscono elementi, sostanzialmente neutri, potendo essere indicativi, tutt’al più, della conoscenza dell’esistenza del procedimento, non già dell’acquisizione specifica dell’avvenuta emissione del decreto di citazione a giudizio. Del resto, anche a voler prescindere dall’ambiguità del dato costituito dalla correzione a penna del civico, sulla dichiarazione di nomina, non vi sono elementi, di alcun genere, all’interno del procedimento, onde poter affermare che la notifica è stata effettuata, in modo ambivalente, presso ciascuno dei due indirizzi, per cui è legittimo ritenere che la notifica, non effettuata presso il civico n. 131, non rivesta valore alcuno né, tanto meno, possiede una connotazione astratta di idoneità in vista del raggiungimento del risultato, proprio dell’atto. Né a diversa conclusione può indurre la relazione dell’ufficiale giudiziario, costituita dall’apposizione del timbro, indicativo della presenza di un nominativo analogo, potendo il dato in questione, peraltro non evidenziato dai giudici del merito, essere attribuito ad ipotesi di vario genere e non potendosi addebitare all’imputato una dimostrazione, relativa ad un indirizzo sconosciuto, fatta salva la produzione, compiuta, delle certificazioni anagrafiche, comprovanti, per l’appunto, il contrario. 3. Sulla scorta di dette considerazioni, si deve, quindi, annullare la sentenza impugnata, senza rinvio, inclusa la sentenza di primo grado, quale atto strettamente interdipendente, disponendosi, nel contempo, la trasmissione degli atti al tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto, per lo svolgimento di un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado. Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per nuovo giudizio.