La formale notifica non è sempre sufficiente come prova della tempestiva conoscibilità della sentenza contumaciale

In tema di rimessione in termini per impugnare la sentenza contumaciale, la valutazione del giudice circa la tempestiva conoscibilità dell’atto deve essere piena e non può limitarsi alla rilevazione della formale notificazione, che, nel caso di specie, avveniva a mani della moglie del destinatario invalida per vizio di mente.

Sul punto la Cassazione con sentenza n. 3298/18, depositata il 24 gennaio. Il fatto. Il Tribunale rigettava la richiesta di rimessione in termini dell’imputato per proporre appello avverso la sentenza contumaciale emessa dal medesimo giudice, ritenendo correttamente eseguita la notificazione dell’estratto della sentenza presso il domicilio dell’imputato, a mani della moglie. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato deducendo che erroneamente nel provvedimento impugnato è stata ritenuta provata la capacità di intendere e di volere della moglie, la quale ha materialmente ritirato l’atto notificato, sebbene la stessa sia stata riconosciuta invalida a causa del suo stato mentale. Situazione di incertezza sulla tempestiva conoscibilità. La Suprema Corte ha osservato che in tema di rimessione in termini per proporre opposizione a decreto penale di condanna l’istante deve allegare le ragioni sottese la mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato e il giudice è tenuto a verificare tali ragioni. Nel caso in cui non venga superata una situazione di obbiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l’istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l’opposizione . Ciò premesso la Corte ha ritenuto che il fatto che la notificazione sia stata eseguita secondo le modalità formalmente corrette, al contrario di quanto affermato dal Tribunale, non può essere dimostrativo della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà di non impugnare la sentenza contumaciale del destinatario. Infatti le condizioni psichiche del soggetto che ha materialmente ricevuto l’atto non sono state prese in considerazione dai Giudici che hanno ritenuto erroneamente sufficiente come prova della tempestiva conoscibilità della sentenza contumaciale il compimento della sola formale notificazione. Per questi motivi la Corte ha annullato l’ordinanza e rinvia la questione al Tribunale per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 19 luglio 2017 – 24 gennaio 2018, n. 3298 Presidente Amoresano– Relatore Gentili Ritenuto in fatto Con ordinanza resa in data 28 novembre 2016, il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di rimessione in termini per proporre appello avverso la sentenza contumaciale n. 1772/15, emessa dal medesimo Tribunale in data 5 febbraio 2015 a carico di I.R. , presentata dallo stesso imputato. Nel rigettare la richiesta de qua il Tribunale ha rilevato che la notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza in questione era stata eseguita presso il domicilio dello I. tramite consegna a mani della moglie di questo che, sebbene costei sia risultata affetta da stato ansioso depressivo con fobie e da un limitato deterioramento mentale, ciò non era dimostrativo della sua incapacità di intendere e di volere. Pertanto, ritenuta validamente eseguita la notificazione dell’estratto della sentenza, il Tribunale ha rigettato la istanza di rimessione in termini. Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione lo I. , deducendo la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nonché il travisamento di una prova. Il ricorrente, in sostanza, ha censurato il provvedimento impugnato in quanto in esso è stata ritenuta la capacità di intendere e di volere della moglie del ricorrente, soggetto che ha materialmente ricevuto il plico contenente l’atto notificato allo I. , sebbene la stessa fosse stata riconosciuta, a causa del suo stato mentale, invalida al 100% con riferimento al travisamento della prova il ricorrente ha lamentato che il Tribunale non abbia tenuto conto della documentazione probatoria assunta in atti, attestante la condizione patologica della donna ed abbia, invece, ritenuto la sua capacità di intendere e di volere. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso merita di essere accolto. Premesso il dato, pacifico in atti, che la sentenza del Tribunale di Roma n. 1772/15 contenente la condanna a carico dello I. è stata a lui notificata, nelle forme di cui all’art. 548, comma 3, cod. proc. pen., nella versione applicabile all’imputato condannato, presso il suo domicilio eletto tramite consegna a mani della di lui moglie, osserva il Collegio che è principio più volte ribadito di questa Corte quello secondo il quale, in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull’istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell’art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l’interessato non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento in questione ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l’istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l’opposizione Corte di cassazione, Sezione I penale, 2 maggio 2017, n. 20820 idem Sezione II penale, 30 novembre 2016, n. 51107 idem Sezione III penale, 24 agosto 2016, n. 35443 . Né ha un qualche rilievo dirimente, nel senso di escludere il diritto alla restituzione in termini, il fatto che la notificazione del provvedimento in ipotesi suscettibile di essere impugnato sia stata eseguita secondo modalità formalmente corrette, non potendo tale circostanza essere ex se considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale o di non opporre il decreto penale di condanna. Corte di cassazione, Sezione I penale, 24 settembre 2015, n. 38817 idem Sezione III penale, 18 settembre 2014, n. 38295 , e ciò anche laddove la notificazione sia stata eseguita, proprio come avvenuto nel caso ora in esame, a mani del coniuge del destinatario, presso il domicilio eletto di quest’ultimo Corte di cassazione, Sezione IV penale, 17 ottobre 2014, n. 43478 . Con riferimento, quindi, al caso di specie, ritiene il Collegio che la esistenza di un severo quadro nosologico a carico del soggetto che ha materialmente ricevuto l’atto, sebbene non sia di per sé indicativa della sua inidoneità a ricevere l’atto medesimo, tuttavia, considerata anche la patologia di carattere psichiatrico che riguardava la persona in questione, non consente, in assenza della attivazione di qualsivoglia attività di accertamento, di potere affermare, appunto sulla base della mera regolarità formale della notificazione, come, invece, risulta aver fatto il Tribunale di Roma con la ordinanza impugnata l’avvenuta presa di conoscenza dell’atto in capo al suo effettivo destinatario. Poiché, come già ricordato, la irrisolta situazione di incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento in relazione alla impugnazione del quale è stata richiesta la rimessione in termini si riverbera nel senso del necessario accoglimento della istanza in questione, la ordinanza impugnata, la quale, come detto, ha motivato, invece, il rigetto della istanza stessa sulla base di fattori non logicamente congrui, riconducibili alla mera regolarità formale della notificazione, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma, che, in diversa composizione personale, provvederà nuovamente, applicando gli esposti principi, in relazione alla istanza di rimessione in termini dello I P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di Roma.