I criteri restrittivi per la configurabilità dell’omicidio del consenziente

Nella fattispecie il ricorrente era imputato per aver ucciso la moglie e il figlio disabile. Secondo la difesa l’atto del padre era giustificato dal forte disagio familiare per le gravi condizioni del figlio. I Giudici, però, ritengono non configurabile nel caso di specie il reato, meno grave, di omicidio del consenziente, stante le risultanze probatorie e il rispetto del diritto alla vita.

Sul tema la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 3392/18 depositata il 24 gennaio. La vicenda. La Corte d’Assise d’Appello di Roma riformava la sentenza di prime cure e riduceva la pena inflitta all’imputato condannato in primo grado per i delitti di omicidio del consenziente e di omicidio volontario commessi in danno, rispettivamente, alla moglie e al figlio disabile. La Corte territoriale escludeva la sussistenza del consenso del figlio disabile e riteneva corretta la qualificazione del fatto in danno al figlio come omicidio volontario in relazione agli indici che dimostravano l’attaccamento alla vita e alla condizioni psicofisiche della vittima nonché alle circostanze di esecuzione del delitto. Avverso la decisione di merito ricorre per cassazione il condannato lamentando l’omessa derubricazione del reato di omicidio volontario in quello di omicidio del consenziente, in quanto lo stesso aveva agito nella convinzione che il figlio avesse dato il consenso al delitto. Omicidio volontario e omicidio del consenziente. In primo luogo la Cassazione ha ritenuto inconferenti le censure del ricorrente in relazione al consolidato principio di legittimità secondo il quale ai sensi dell’art. 579 c.p. in tema di omicidio del consenziente il consenso della vittima è elemento costitutivo del reato . Ciò comporta che, nel caso in cui il reo incorra in errore sull’esistenza del consenso, deve applicarsi la norma di cui all’art. 47, comma 2, c.p. Errore di fatto , in base alla quale l’errore di fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso . Nel caso di specie il reato diverso per il quale deve rispondere l’agente è costituito dall’omicidio volontario, ai sensi dell’art. 575 c.p Infatti il consenso della vittima incide sulla tipicità del fatto punito dall’art. 579 c.p., e non sulla sua antigiuridicità a titolo di esimente ex art. 50 c.p. , con la conseguenza che non può trovare applicazione nella fattispecie la disciplina dell’errore sulla sussistenza di una causa di giustificazione prevista dall’art. 59, comma 4, c.p. Circostanze non conosciute o erroneamente supposte infondatamente invocata dal ricorrente . Vittima in condizioni di deficienza psichica. Infine la Suprema Corte ha chiarito che un’ulteriore prova dell’infondatezza delle doglianza è costituita da quanto dispone l’art. 579, comma 3, n. 2, c.p., secondo il quale deve trovare applicazione la disposizione relativa all’omicidio volontario allorché il fatto sia commesso in danno di una persona che versi in condizioni patologiche di deficienza psichica . L’unica eccezione per la configurazione del reato meno grave di omicidio del consenziente è che il consenso della vittima alla propria soppressione costituisca il frutto di una deliberazione pienamente consapevole, non inquinata nella sua formazione da un deficit mentale di natura patologica . Ciò in quanto deve sempre prevalere il diritto alla vita riconosciuto come inviolabile dall’art. 2 Cost. che non può attribuire a terzi il potere di disporre, in base alla propria percezione della qualità della vita altrui, dell’incolumità e dell’integrità fisica di un’altra persona . Per le ragioni esposte la Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 26 maggio 2017 – 24 gennaio 2018, n. 3392 Presidente Di Tomassi – Relatore Sandrini Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 4.02.2016 la Corte d’assise d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 5.03.2015 dal GIP del Tribunale in sede, all’esito di giudizio abbreviato, ha ridotto ad anni 8 di reclusione la pena inflitta a R.S. , confermando nel resto la condanna dell’imputato per i delitti, unificati in continuazione, di omicidio del consenziente e di omicidio volontario, rispettivamente commessi, il omissis , nel medesimo contesto spaziotemporale, in danno della moglie F.M.T. e del figlio disabile R.A. , la prima uccisa con un colpo di pistola alla testa e il secondo soffocato nel sonno con un cuscino il GIP aveva escluso l’aggravante della premeditazione e ritenuto, nei confronti del figlio, le aggravanti di cui all’art. 61 n. 5 cod.pen. e del fatto commesso contro un discendente, giudicate subvalenti rispetto alle attenuanti generiche e all’attenuante del vizio parziale di mente. I giudici di merito ricostruivano il contesto fattuale in cui si collocava il duplice omicidio, rappresentato da una situazione di grave disagio familiare esasperata dalla condizione di disabilità di R.A. , affetto da tetraparesi spastico-distonica dall’età di sei mesi, che gli inibiva la deambulazione e la gestione autonoma delle attività fisiologiche, aggravata da un ritardo cognitivo lieve accompagnato da disturbo psicotico e del comportamento la condizione di salute del figlio aveva inciso negativamente sullo stato psicologico della madre, affetta da depressione e patologia tiroidea dopo un tentativo rimasto incompiuto di soppressione della moglie e del figlio, che aveva debilitato ulteriormente quest’ultimo, posto in essere l’anno precedente, il duplice omicidio era stato commesso dall’imputato sulla scorta della volontà manifestata dalla moglie in un appunto scritto che ne disponeva le modalità esecutive la perizia psichiatrica aveva accertato che l’imputato era affetto da scissione paranoidea, che ne scemava grandemente la capacità di intendere e di volere al momento del fatto. La Corte territoriale escludeva la sussistenza di un consenso del figlio A. alla propria soppressione, contraddetta da una serie di indici che ne dimostravano l’attaccamento alla vita, tra i quali il conseguimento della laurea in scienze dell’educazione, e dalla patologia psichica che escludeva comunque la formazione di un consapevole consenso all’omicidio riteneva pertanto corretta la qualificazione del fatto in danno del figlio come omicidio volontario e sussistente l’aggravante della minorata difesa della vittima, in relazione alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze di esecuzione del delitto, in ora notturna. 2. Ricorre per cassazione R.S. , a mezzo del difensore, deducendo tre motivi di doglianza. Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo all’omessa derubricazione del reato di cui all’art. 575 in quello di cui all’art. 579 cod.pen., sotto il profilo dell’errore sul consenso della vittima alla propria soppressione in cui era incorso l’imputato deduce la mancata valutazione degli elementi di fatto dai quali emergeva il convincimento dell’agente di aver agito col consenso del figlio, ricavabili dal riferimento contenuto nella lettera lasciata dalla moglie a una comune volontà della donna e del figlio di porre fine alla propria esistenza, dal rapporto simbiotico esistente tra madre e figlio, dalla soggezione dell’imputato alla volontà della moglie accertata dalla perizia psichiatrica l’errore sulla sussistenza del consenso era dunque idoneo a escludere il dolo omicidiario, dovendo trovare applicazione - in via analogica - alla fattispecie l’art. 59 terzo comma cod.pen Col secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 59, 61 n. 5, 89 cod.pen., nonché vizio di motivazione, con riguardo alla mancata esclusione dell’aggravante della minorata difesa, sotto il profilo della sua incompatibilità col disturbo psichico che aveva determinato il riconoscimento dell’attenuante della seminfermità mentale, nonché dell’intento dell’imputato di adempiere alla volontà manifestata dalla moglie nel modo più indolore possibile per il figlio. Col terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 133 cod.pen., censurando il mancato contenimento della pena nel minimo edittale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo di doglianza è privo di fondamento per un duplice ordine di ragioni. 2.1. Questa Corte ha chiarito, in tema di omicidio del consenziente ex art. 579 cod.pen., che il consenso della vittima è elemento costitutivo del reato, di tal che, ove il reo incorra in errore sulla sussistenza del consenso, deve trovare applicazione la previsione normativa dell’art. 47 secondo comma cod.pen., in base alla quale l’errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso, che nel caso di specie è costituito dal delitto di omicidio volontario ex art. 575 cod.pen., del quale pertanto deve rispondere l’agente il consenso della persona offesa, infatti, incide sulla tipicità del fatto punito dall’art. 579 cod.pen., e non sulla sua antigiuridicità a titolo di esimente ex art. 50 cod.pen. , con la conseguenza che non può trovare applicazione nella fattispecie - la disciplina dell’errore sulla sussistenza di una causa di giustificazione prevista dall’art. 59 quarto comma cod.pen. Sez. 1 n. 12928 del 12/11/2015, Rv. 266409 , infondatamente invocata dal ricorrente. Alla stregua dei suddetti principi di diritto, che devono essere ribaditi, le argomentazioni del ricorrente intese a censurare l’omessa o inadeguata valutazione, da parte della sentenza impugnata, di una serie di elementi di fatto che sarebbero idonei a dimostrare il convincimento dell’imputato di aver agito, nel commettere l’omicidio del figlio disabile, col consenso della vittima, si rivelano del tutto inconferenti. 2.2. Sotto un ulteriore profilo, la Corte di merito ha correttamente valorizzato la patologia anche psichica da cui era affetta la vittima R.A. , sofferente di un ritardo cognitivo aggravato da disturbi psicotici e del comportamento, al fine di escludere - comunque - la stessa configurabilità di un valido consenso della persona offesa alla propria eliminazione fisica. L’art. 579 terzo comma n. 2 cod.pen. prevede, infatti, che debba trovare applicazione la disposizione relativa all’omicidio volontario, ex art. 575 cod.pen., allorché il fatto sia commesso in danno di una persona che versi in condizioni patologiche di deficienza psichica perché sia configurabile il meno grave reato di cui all’art. 579 cod.pen., occorre che il consenso della vittima alla propria soppressione costituisca il frutto di una deliberazione pienamente consapevole, non inquinata nella sua formazione da un deficit mentale di natura patologica, dovendo altrimenti riconoscersi - in tutti i casi in cui manchi una prova univoca, chiara e convincente di una libera ed effettiva volontà di morire manifestata dalla vittima - assoluta prevalenza al diritto alla vita, quale diritto personalissimo, riconosciuto come inviolabile dall’art. 2 Cost., che non può attribuire a terzi anche se si tratti di stretti congiunti il potere di disporre, in base alla propria percezione della qualità della vita altrui, dell’incolumità e dell’integrità fisica di un’altra persona Sez. 1 n. 43954 del 17/11/2010, Rv. 249052 . 3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato, fino a rasentare l’inammissibilità. Premesso che, nel caso di specie, appare difficilmente configurabile la stessa sussistenza di un interesse dell’imputato ad ottenere l’esclusione di una circostanza aggravante che è stata ritenuta subvalente nel giudizio di comparazione con le concorrenti circostanze attenuanti, in presenza di una pena che è stata determinata dalla sentenza impugnata a partire dal minimo edittale previsto dall’art. 575 cod.pen. di anni 21 di reclusione, con successiva applicazione nella misura piena di un terzo della diminuente per le riconosciute attenuanti generiche Sez. 4 n. 20328 dell’11/01/2017, Rv. 269942 , non è certamente erronea o incongrua la motivazione con cui la Corte di merito ha ritenuto sussistente l’aggravante - di natura oggettiva Sez. 1 n. 712 del 2/12/2010, Rv. 249422 - della minorata difesa, ex art. 61 n. 5 cod.pen., in relazione alle circostanze di tempo e di luogo della consumazione del reato e delle condizioni personali della vittima, pacificamente conosciute dall’imputato agli effetti dell’art. 59 secondo comma cod.pen., essendo stato commesso l’omicidio in orario notturno all’interno di un’abitazione privata in danno di una persona tetraplegica sostanzialmente incapace di difendersi, soffocandola nel sonno con un cuscino. 4. Il terzo motivo di doglianza è inammissibile, in quanto si risolve in una generica censura di fatto sulla misura della pena, che è stata contenuta dalla Corte di merito, nel corretto esercizio dei poteri discrezionali attribuiti dagli artt. 132 e 133 cod.pen., in misura prossima ai minimi edittali, anche per quanto riguarda l’aumento di anni 1 mesi 6 di reclusione prima della riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato applicato per la continuazione con l’omicidio della moglie consenziente, così da rendere il richiamo al criterio dell’adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod.pen., comunque sufficiente a soddisfare l’obbligo di motivazione sul punto Sez. 2 n. 28852 dell’8/05/2013, Rv. 256464 . 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.