Annullamento senza rinvio: le Sezioni Unite chiariscono il nuovo perimetro

La Cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all’esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa sulla base degli elementi di fatto già accertati ovvero sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando perciò necessari ulteriori accertamenti.

E’ quanto hanno stabilito, in via nomofilattica, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3464, depositata in cancelleria il 24 gennaio 2018. Lesioni colpose, pena illegale. La vicenda controversa trae origine da un sinistro stradale in occasione del quale il conducente di un veicolo ha cagionato lesioni personali in danno di un terzo coinvolto. In esito al giudizio di primo grado, il Tribunale ha mandato indenne da censura l’imputato. La Corte d’Appello, compulsata dalla Procura, ha tuttavia ribaltato il verdetto assolutorio, infliggendo una condanna per il reato di lesioni colpose. Alla difesa non è rimasto altro che ricorre in sede di legittimità. Tra vari motivi di ricorso, è stato chiesto agli Ermellini di rideterminare la pena inflitta della Corte territoriale, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 620, comma 1, lett. l , c.p.p., come recentemente riformato ad opera della legge n. 103/2017. Rideterminazione della pena in sede di legittimità. L’art. 620, comma 1, lett. l , cit., rubricato Annullamento senza rinvio”, prevede che Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la Corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio [] l se la Corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio . La Sezione della Corte interessata dal ricorso ha evidenziato la presenza di talune incertezze applicative in merito all’esatto perimetro dei poteri attribuiti al Supremo Consesso, anche alla luce di recentissimi arresti giurisprudenziali. Invero, secondo un primo indirizzo interpretativo già patrocinato ante riforma , la rideterminazione della pena in sede di legittimità potrebbe avvenire nei soli casi in cui non occorra sostituire un giudizio di merito a quello effettuato nelle fasi precedenti. Secondo altro orientamento, invece, la riforma del 2017 e la sottostante ratio deflattiva delle procedure impugnatorie consentirebbe la rideterminazione della pena in sede di legittimità ove non siano necessari accertamenti di fatto, sulla base dei parametri utilizzati nella decisione di merito ai fini della commisurazione della pena. Il nuovo perimetro dell’annullamento senza rinvio. In relazione a quanto sopra richiamato, la Sezione remittente ha dunque paventato una qual incertezza sull’esatta casistica in cui è possibile, per la Cassazione, annullare senza rinvio la sentenza impugnata nella parte riguardante l’irrogazione di una pena assunta illegale”, così procedendo direttamente alla rispettiva rideterminazione. Con la sentenza in epigrafe le Sezioni Unite dirimono l’ apparente contrasto prospettato, avendo cura di soffermarsi – in via analitica – sulle condizioni al ricorrere delle quali, in conseguenza dell’annullamento della sentenza gravata, è possibile ritenere superfluo” il rinvio al giudice di merito, potendosi provvedere direttamente alle statuizioni occorrenti in sede di legittimità. In proposito, dopo aver ripercorso i lavori preparatori della riforma e la giurisprudenza maturata sul tema, le Sezioni Unite chiudono il cerchio affermando che la Cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche in esito a valutazioni discrezionali”, può decidere la controversia in base agli elementi di fatto già accertati ovvero sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. La sentenza merita particolare attenzione poiché riconosce, in via interpretativa, il definitivo ed incontestato allargamento delle ipotesi di annullamento senza rinvio della Corte capitolina.

Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 30 novembre 2017 – 24 gennaio 2018, n. 3464 Presidente Canzio – Relatore Zaza Ritenuto in fatto 1. M.R. ha presentato ricorso avverso la sentenza del 30 novembre 2016 con la quale la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Bologna, appellata dal Procuratore generale e dalla parte civile, aveva affermato la responsabilità del M. per il reato di lesioni colpose, così riqualificata l’originaria imputazione di lesioni dolose. Il M. era ritenuto responsabile, in base alle sue stesse dichiarazioni, di aver colposamente cagionato le lesioni colpendo con la propria autovettura lo sportello di quella del C. mentre questi ne usciva, e condannato alla pena di Euro 500 di multa. 2. Il ricorrente ha proposto due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio motivazionale sull’affermazione di responsabilità, rilevando il travisamento delle dichiarazioni dell’imputato, con le quali lo stesso non ammetteva di avere volontariamente colpito l’autovettura della persona offesa, ma asseriva solo che l’urto era avvenuto, nonostante la sua pronta frenata, mentre riprendeva la marcia, a causa dell’imprudenza del C. nell’uscire repentinamente dal proprio veicolo senza accertarsi che ciò non costituisse pericolo per la circolazione. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge nella determinazione della pena in misura superiore al massimo edittale, previsto dall’art. 590 cod. pen., per il reato di lesioni colpose lievi, nella misura di Euro 309 di multa. 3. Con ordinanza del 19 settembre 2017, la Quarta Sezione penale, investita della decisione sul ricorso, ha evidenziato - con riguardo al motivo sull’illegalità della pena inflitta ed alla questione relativa alla possibilità per la Corte di cassazione di rideterminare direttamente la stessa in misura corretta secondo la nuova formulazione dell’art. 620, comma 1, lett. l , cod. proc. pen., come recentemente modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 - l’esistenza di una precedente pronuncia di questa Corte Suprema, per la quale con la riforma il legislatore si sarebbe limitato a confermare l’orientamento giurisprudenziale formatosi sotto la normativa previgente, che indicava, come presupposto per la rideterminazione della pena in sede di legittimità, la possibilità di procedervi senza sostituire un giudizio di merito a quello effettuato nelle fasi precedenti. Ed ha ritenuto non condivisibile tale indirizzo in considerazione della espressa previsione, nel nuovo testo normativo, della facoltà del giudice di legittimità di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, la quale, considerata alla luce dell’intento deflativo che caratterizza complessivamente la riforma attuata con la citata legge n. 103 del 2017, deve essere interpretata nel senso di consentire la riformulazione del trattamento sanzionatorio in sede di legittimità, ove non siano necessari accertamenti in fatto, sulla base dei parametri utilizzati nella decisione di merito ai fini della commisurazione della pena. Rilevata pertanto l’esistenza sul punto di un potenziale contrasto interpretativo, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite. 4. Con decreto del 16 ottobre 2017 il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l’odierna udienza pubblica. 5. Il Procuratore generale ha depositato memoria a sostegno della tesi per la quale il novellato art. 620, comma 1, lett. l , cod. proc. pen. attribuisce alla Corte di cassazione, nel caso in cui il giudice di merito abbia irrogato una pena illegale, la facoltà discrezionale di rideterminazione della pena esercitabile sulla base delle statuizioni del giudice di merito, purchè non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. Considerato in diritto 1. La questione rimessa alle Sezioni Unite è così definita Entro quali limiti e a quali condizioni la Corte di cassazione, ritenendo superfluo il rinvio, pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l , cod. proc. pen. . 2. L’ordinanza di rimessione ha indicato la questione nei termini relativi alla possibilità, per la Corte di cassazione, di annullare senza rinvio la sentenza impugnata nella parte riguardante l’irrogazione di una pena illegale, procedendo direttamente alla riformulazione della pena. 2.1. In questa prospettiva, occorre dire che il pur potenziale contrasto giurisprudenziale rinvenuto dalla Sezione rimettente sul punto è in realtà apparente. Tale contrasto è infatti evocato rispetto ad una lettura riduttiva della portata della modifica dell’art. 620, comma 1, lett. l , cod. proc. pen., attribuita ad una precedente sentenza della Suprema Corte Sez. 6, n. 44874 del 11/09/2017, Dessì , nella quale non si disconosceva il contenuto innovativo della riforma, nel senso della possibilità di rideterminare la pena in sede di legittimità sulla base dei criteri desumibili dalle sentenze di merito, ma si riteneva tale operazione impraticabile nel caso concreto. Trattandosi invero di una situazione nella quale per taluni dei reati, considerati satelliti nell’ambito della continuazione riconosciuta nel giudizio di merito, era decorso il termine prescrizionale, con la conseguente necessità di annullare la sentenza impugnata con la declaratoria di estinzione dei predetti reati e di rideterminare la pena per i reati residui, si osservava nella sentenza Dessì come la mancata individuazione, nella sentenza annullata, degli aumenti di pena riferibili ai singoli reati-satellite, reati dei quali peraltro non era neppure specificata l’esatta collocazione temporale, non consentisse per l’appunto di identificare i criteri in base ai quali la Corte di cassazione potesse procedere alla quantificazione della parte del complessivo aumento, irrogato ai sensi dell’art. 81 cod. pen., imputabile ai reati-satellite non prescritti. 2.2. La questione proposta, tuttavia, pone sostanzialmente all’attenzione delle Sezioni Unite una problematica di ben più ampio respiro, che investe, al di là del caso particolare della rideterminazione in sede di legittimità di una pena inflitta in termini illegali nel giudizio di merito, o della quale è comunque necessaria la rideterminazione a seguito dell’annullamento della sentenza impugnata, il significato complessivo della modifica dell’art. 620, comma 1, lett. l , cod. proc. pen. e quindi la definizione dei presupposti che consentono alla Corte di cassazione, ove rilevi le condizioni per l’accoglimento di taluno dei motivi di ricorso e per l’annullamento della sentenza impugnata sui punti relativi, di ritenere superfluo il rinvio al giudice di merito e di provvedere direttamente alle statuizioni occorrenti, e dei limiti in cui tale potere può essere esercitato. 3. Nella formulazione previgente, la disposizione di cui alla lettera 1 concludeva il testo dell’art. 620 cod. proc. pen. aggiungendosi, ai casi di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata specificamente indicati nelle precedenti lettere da a ad i , ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio ovvero può essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari . La norma prevedeva in sostanza due ipotesi, la superfluità del rinvio e la possibilità di diretta adozione in sede di legittimità dei provvedimenti necessari in conseguenza dell’annullamento della sentenza impugnata, che si configuravano come fattispecie residuali rispetto a quelle indicate nelle precedenti lettere dell’art. 620. La giurisprudenza di legittimità, formatasi su tale previsione con particolare riguardo all’ipotesi della diretta rideterminazione della pena da parte della Corte di cassazione, ma con l’enunciazione di principi di portata espansiva nei confronti di tutte le fattispecie residuali di cui si tratta, era nel senso che l’annullamento senza rinvio potesse essere disposto in presenza di due condizioni negative. La prima di esse richiedeva che tale annullamento non imponesse accertamenti in fatto su circostanze controverse. La seconda era ritenuta ricorrente ove i provvedimenti conseguenti all’annullamento non rendessero necessarie valutazioni discrezionali sulle circostanze di cui sopra valutazioni delle quali, come per gli accertamenti in fatto, si sottolineava l’incompatibilità con le attribuzioni del giudice di legittimità. Tali principi, sostenuti per l’annullamento della sentenza impugnata dalla quale fosse derivata la necessità di una rideterminazione della pena, in conseguenza di rimodulazioni normative della cornice edittale Sez. 6, n. 15157 del 20/03/2014, La Rosa, Rv. 259253 Sez. 6, n. 11564 del 12/03/2009, Masti, Rv. 242932 o di contraddittorietà intrinseche alla decisione annullata sul calcolo della pena inflitta Sez. 4, n. 41569 del 27/10/2010, Negro, Rv. 248458 , erano applicati anche con riguardo ad altre fattispecie, quali la rinnovazione del giudizio di bilanciamento fra le circostanze Sez. 5, n. 6782 del 06/12/2016, dep. 2017, Laconi, Rv. 269450 , la sostituzione delle pene detentive brevi Sez. 2, n. 40221 del 10/07/2012, Sgroi, Rv. 253447 o il rimedio all’omissione dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivo Sez. 3, n. 18509 del 15/01/2015, Gioffré, Rv. 263557 . 4. L’attuale formulazione della norma, introdotta dall’art. 1, comma 67, legge 23 giugno 2017, n. 103, prevede la possibilità dell’annullamento senza rinvio se la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio . 4.1. Il raffronto con il previgente testo normativo evidenzia in primo luogo come la struttura della norma non sia sostanzialmente mutata nella individuazione di due ipotesi residuali di annullamento senza rinvio. Le seconda di esse, nella successione del testo, reitera il richiamo della normativa precedente a ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio . L’altra fattispecie residuale, invece, è ora significativamente introdotta dal riferimento alla necessità che la Corte di cassazione ritenga di poter decidere . Tale premessa viene rimarcata, rispetto alla disciplina previgente, in termini che per un verso la individuano quale precondizione per l’esercizio del potere di annullamento senza rinvio in detta fattispecie e per altro, sottolineandone la natura valutativa, inducono a ricercare nel testo immediatamente successivo l’indicazione dei criteri in base ai quali questa valutazione deve essere effettuata. 4.2. Sotto questo profilo, la norma attribuisce rilievo esplicito ad uno dei presupposti già individuati dalla giurisprudenza, formatasi sotto la vigenza della precedenza formulazione, come necessari per la diretta adozione in sede di legittimità dei provvedimenti necessari a seguito dell’annullamento della sentenza impugnata vale a dire, la condizione che non siano necessari accertamenti in fatto. Tanto conduce inevitabilmente a chiedersi se si possa ritenere tuttora operante l’altra condizione identificata dalla giurisprudenza di legittimità per la decisione senza rinvio della Corte di cassazione ai sensi della previgente lettera l dell’art. 620, ossia la possibilità di assumere le determinazioni necessarie senza ricorrere a valutazioni discrezionali sul punto oggetto dell’annullamento della sentenza impugnata. In questa prospettiva, viene in risalto l’innovativa disposizione che individua le statuizioni del giudice di merito quale parametro per le valutazioni della Corte di cassazione. Tale previsione è testualmente accostata alla riconosciuta possibilità di rideterminare direttamente la pena in sede di legittimità, ripresa anch’essa dalla normativa preesistente. E questa circostanza pone il problema se il riferimento alle statuizioni del giudice di merito sia limitato nella sua operatività all’ipotesi della rideterminazione della pena in sede di legittimità, o debba invece essere logicamente collegato alla disposizione introduttiva sulla ritenuta possibilità, per la Corte di cassazione, di decidere direttamente il ricorso, riconducendo in termini generali all’esercizio di tale potere la funzione di quelle statuizioni. 5. Risulta determinante, ai fini della soluzione del problema e della ricostruzione della complessiva portata della modifica normativa, l’esame delle connotazioni testuali della norma, per come appena delineate, alla luce dell’intento del legislatore quale emerge dai lavori preparatori. 5.1. Nella relazione conclusiva della Commissione si osservava in proposito che le proposte di modifica, nell’ottica di razionalizzazione, deflazione ed efficacia delle procedure impugnatorie, investono l’allargamento delle ipotesi di annullamento senza rinvio . Un’affermazione, questa, che veniva ribadita nella relazione di accompagnamento L’allargamento delle ipotesi di annullamento senza rinvio, disciplinate dalla lettera l dell’articolo 620 del codice di procedura penale, tende a deflazionare i casi di giudizio di rinvio dopo annullamento . La finalità perseguita dal legislatore, per quanto emerge da questi passaggi, è inequivoca, e non richiede ulteriori commenti. La riforma era chiaramente mirata all’estensione delle ipotesi di annullamento senza rinvio, in un’ottica deflativa dei casi di nuovo giudizio di merito a seguito di annullamento in cassazione. 5.2. I lavori preparatori suggeriscono peraltro un ulteriore spunto di lettura dell’intervento riformatore, laddove nella relazione di accompagnamento si osservava come tale intervento fosse chiaramente ispirato all’analoga previsione per il giudizio civile di cassazione di cui al secondo comma dell’articolo 384 del codice di procedura civile . Il richiamo è alla disposizione per la quale la Corte di legittimità in sede civile, in caso di accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto . Il principio posto da tale norma, nei termini chiaramente delineati dal testo e d’altra parte confermati dalla costante giurisprudenza civile di legittimità Sez. 5 civ., n. 16171 del 28/06/2017, P. c. C., Rv. 644892 Sez. 1 civ., n. 9883 del 13/05/2016, Cangiano c. Ministero dell’Interno, Rv. 639723 Sez. 2 civ., n. 2313 del 11/02/2010, Schintu c. Schintu, Rv. 611365 Sez. 3 civ., n. 7073 del 28/03/2006, Grosso c. Watergames s.a.s. Rv. 590605 , è nel senso che unico limite alla cosiddetta cassazione sostitutiva , con la decisione del ricorso senza rinvio, è la possibilità di pervenire a tale decisione senza ricorrere ad accertamenti in fatto. La definizione di questa condizione negativa è stata però oggetto, in quella giurisprudenza, di più approfondita elaborazione, con riguardo all’attributo ulteriori che accompagna nell’espressione normativa il richiamo agli accertamenti in fatto. Occorre, invero, che la controversia possa essere decisa dalla Corte di cassazione in base agli stessi accertamenti posti a fondamento del giudizio di merito annullato Sez. 2 civ., n. 4975 del 12/03/2015, De Falco c. Mazziotti, Rv. 635071 , desumibili dalla sentenza impugnata Sez. 6 civ., n. 21045 del 13/09/2013, Oriente c. Comune di Portici, Rv. 627833 o, se necessario, da quella di primo grado Sez. L, n 20428 del 18/10/2004, Gambardella c. Ministero dell’Interno, Rv. 577758 . Il riferimento alla necessità o meno di ulteriori accertamenti svolge in sostanza, nella previsione civilistica, una duplice funzione. Per un primo aspetto, segna il limite del potere di annullamento senza rinvio nella ricorrenza di tale necessità da altro punto di vista, individua negli accertamenti già effettuati dal giudice di merito gli elementi in base ai quali detto potere deve essere esercitato. 5.3. L’intento del legislatore, nella modifica dell’art. 620, comma 1, lett. l , cod. proc. pen., si delinea, pertanto, in quello di ampliare la possibilità, per la Corte di cassazione in sede penale, di decidere il ricorso senza rinvio, in una prospettiva che tende ad assimilare il relativo potere a quello già riconosciuto nel giudizio di legittimità civile dall’art. 384 cod. proc. civ., secondo principi uniformi per la giurisdizione della Corte Suprema nei due settori. Principi per i quali l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato è praticabile ove le necessarie determinazioni possano essere assunte, in sede di legittimità, alla luce dei risultati degli accertamenti in fatto esposti nei provvedimenti di merito. 6. In questa prospettiva, anche al riferimento della nuova formulazione dell’art. 620, lett. l , cod. proc. pen. alla non necessità di ulteriori accertamenti in fatto deve essere attribuita non solo la funzione, esplicitamente prevista dalla norma, di escludere la possibilità di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato ove tale necessità sia presente, ma anche quella di indicare negli accertamenti già effettuati dal giudice di merito gli elementi in base ai quali si esercita il potere di decidere il ricorso senza rinvio in sede di legittimità. 6.1. Questa conclusione consente in primo luogo di rispondere al quesito sulla riferibilità dell’accenno della norma alle statuizioni del giudice di merito alla sola ipotesi della rideterminazione della pena o alla fattispecie della decisione senza rinvio nel suo complesso. La funzionalità di dette statuizioni si rivela infatti, da questo punto di vista, come sostanzialmente omogenea a quella svolta in positivo, ai fini della diretta decisione del ricorso, dagli accertamenti di fatto già acquisiti dal giudice di merito. In altre parole, il richiamo della norma ad una decisione da assumersi sulla base delle statuizioni del giudice di merito esplicita, per le determinazioni relative alla diversa quantificazione della pena, le modalità della valutazione sottesa in termini più generali al giudizio con il quale la Corte di cassazione ritiene di poter decidere il ricorso, che si è visto essere posto dalla norma quale precondizione per l’operatività della fattispecie di annullamento senza rinvio in esame. Ne segue che le statuizioni di cui sopra sono previste quali parametri fondanti e orientativi della decisione del ricorso senza rinvio. 6.2. Le stesse considerazioni risolvono altresì la questione sulla persistenza della condizione per l’annullamento senza rinvio, individuata dalla precedente giurisprudenza della Suprema Corte nella possibilità di giungere a tale decisione senza dare corso a valutazioni discrezionali. Una volta accertato che la nuova normativa consente alla Corte di cassazione di decidere senza rinvio in base alle statuizioni del giudice di merito, tanto descrive infatti puntualmente l’affidamento al giudice di legittimità di una deliberazione che costituisce il risultato di valutazioni, per l’appunto, discrezionali. Si tratta, evidentemente, di una discrezionalità vincolata , il cui esercizio è vincolato, infatti, da tali statuizioni. In primo luogo, dalla loro effettiva esistenza, intesa in senso processuale quale desumibilità dai provvedimenti di merito in secondo luogo, dalla loro adeguatezza a sostenere una decisione senza rinvio in sede di legittimità inoltre, dal delimitare le stesse il perimetro del materiale utilizzabile per la decisione della Corte di cassazione infine, dal determinare entro questi limiti il contenuto di tale decisione. 6.3. Per quanto detto finora, le statuizioni di cui si parla non possono essere identificate restrittivamente nelle sole decisioni assunte dai giudici di merito su singoli punti controversi il significato denotativo del termine deve invece essere esteso fino a comprendere i passaggi argomentativi posti a sostegno di tali decisioni e gli accertamenti in fatto che li giustificano. Depone in questo senso, innanzitutto, l’assimilazione funzionale di tali statuizioni agli accertamenti in fatto già compiuti dai giudice di merito. A ciò si aggiunge che solo in questa visione estensiva possono rinvenirsi elementi che orientino effettivamente la discrezionalità riconosciuta dalla nuova norma al giudice di legittimità. 6.4. I criteri dettati dalla nuova formulazione dell’art. 620, comma 1, lett. l , cod. proc. pen., d’altra parte, evidenziano la sostanziale unitarietà delle ipotesi residuali di annullamento senza rinvio previste dalla citata lett. l , nel segno complessivo della superfluità del rinvio, oggetto di una vera e propria disposizione di chiusura della norma. Superfluità che la giurisprudenza di legittimità associa da tempo alla situazione nella quale la completezza degli elementi raccolti e valutati nel giudizio di merito non consentirebbe di pervenire con il rinvio ad una decisione diversa da quella che il giudice di legittimità è in grado di pronunciare per tutte, Sez. 6, n. 26226 del 15/03/2013, Savina, Rv. 255784 . 7. L’applicazione dei criteri appena indicati richiede che la Corte di cassazione possa disporre di elementi definiti in misura sufficiente perché la stessa possa decidere il ricorso senza rinvio, assumendo le determinazioni necessarie e conseguenti all’annullamento della sentenza impugnata. E ciò senza che sia necessaria la consultazione di atti processuali diversi da quelli accessibili alla Suprema Corte, che si risolverebbe in ulteriori accertamenti in fatto, preclusi dall’espressa previsione contraria della norma in esame e del resto incompatibili con il giudizio di legittimità. Tali elementi dovranno pertanto essere desumibili dalla motivazione del provvedimento impugnato ed eventualmente di quello di primo grado conformemente, peraltro, al riferimento della norma in discussione alle statuizioni del giudice di merito, termine che, pur nella significazione ampia che è stata in precedenza ad esso attribuita, evoca i risultati di accertamenti esposti contestualmente ad argomentazioni decisorie. Va peraltro rimarcato che tanto pone a carico dei giudici di merito, perché si possano realizzare le finalità deflative proprie della nuova normativa, con particolare riguardo al contenimento dei rinvii dalla cassazione e dei conseguenti ulteriori giudizi, un onere di chiarezza e completezza delle motivazioni dei provvedimenti, sotto il profilo della puntuale indicazione di tutti gli elementi sui quali si fondano le decisioni. 8. Deve pertanto essere affermato il seguente principio di diritto La Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all’esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando perciò necessari ulteriori accertamenti di fatto . 9. Il principio appena enunciato non può tuttavia trovare applicazione nel caso in esame, in quanto il ricorso è inammissibile. 9.1. È inammissibile il motivo dedotto sull’affermazione di responsabilità dell’imputato. Le censure proposte si esauriscono nella denuncia del travisamento delle dichiarazioni dell’imputato, alle quali, secondo il ricorrente, sarebbe stata attribuita valenza accusatoria nonostante con le stesse il M. non avesse ammesso di aver volontariamente colpito, con la propria, l’autovettura della persona offesa, ma avesse invece dichiarato che nel riprendere la marcia il proprio veicolo urtava lo sportello della vettura del C. mentre questi lo apriva scendendo dalla sua automobile. Il lamentato travisamento è però insussistente, derivandone la manifesta infondatezza del motivo, laddove nella sentenza impugnata le dichiarazioni dell’imputato erano riportate negli esatti termini esposti nel ricorso ed in quanto tali valutate come rappresentative non di una condotta volontariamente diretta a colpire l’autovettura della persona offesa, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ma di un comportamento che cagionava per colpa tale collisione e le conseguenti lesioni subite dal C. per effetto dell’urto con lo sportello del proprio veicolo, nel momento in cui l’imputato effettuava la propria manovra non avvedendosi che la persona offesa si poneva sulla sua traiettoria. E su questa valutazione di responsabilità colposa, nella condotta ammessa dall’imputato, nessun rilievo è specificamente dedotto nel ricorso. 9.2. Sotto altro profilo, se è vero che la condanna dell’imputato è stata pronunciata solo nel giudizio di appello, sovvertendo la decisione assolutoria di primo grado, sulla base della prova dichiarativa proveniente dall’imputato, non sussistono all’evidenza le condizioni per rilevare d’ufficio in questa sede, in mancanza di una specifica censura sul punto, la violazione dell’obbligo di riassumere in secondo grado tali dichiarazioni ai fini di una diversa valutazione della loro attendibilità, secondo i principi stabiliti dalla Suprema Corte Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486 . Ciò è in primo luogo precluso, come affermato nella pronuncia appena citata, dall’inammissibilità del ricorso. In secondo luogo, e comunque, l’affermazione di responsabilità dell’imputato non era fondata su un giudizio difforme da quello della decisione di primo grado in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni del M. , ma era determinata da una diversa qualificazione giuridica del comportamento dell’imputato descritto in dette dichiarazioni, nel senso della riconducibilità dello stesso ad una condotta colposa di lesioni aspetto, questo, non considerato nella sentenza di primo grado. 10. È altresì inammissibile il motivo dedotto sulla determinazione della pena. La doglianza del ricorrente, per la quale la pena inflitta nella misura di Euro 500 di multa sarebbe superiore al limite massimo edittale previsto dall’art. 590 cod. pen., per l’ipotesi di lesioni colpose lievi, in Euro 309, è infatti manifestamente infondata ove non considera che, trattandosi di un reato appartenente alla competenza del giudice di pace ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, l’art. 52, comma 2, lett. a , di detto decreto prevede per tale reato, in quanto originariamente punito con la pena della reclusione o dell’arresto alternativa a quella della multa o dell’ammenda, la pena della multa da Euro 258 a Euro 2582 cornice edittale nella quale la pena irrogata al M. è ricompresa, essendo anzi prossima al minimo. 11. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che appare equo determinare in Euro 2.000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 a favore della cassa delle ammende.