Moglie in travaglio in ospedale, ma il marito detenuto resta in carcere

Respinta dal GIP la richiesta di un permesso ad hoc. Decisione condivisa ora dalla Cassazione. Per i Giudici il lieto evento non è sufficiente per concedere l’uscita dalla casa circondariale per assistere alla nascita della figlia.

Prossimo il ‘fiocco rosa’ per un uomo in carcere. La gioia della paternità è però attenuata dalla severità dell’ordinamento penitenziario. Respinta, difatti, la sua richiesta di ottenere un ‘permesso’ per stare vicino alla compagna e assistere così alla nascita della figlia Cassazione, sentenza n. 3428, sez. I penale, depositata il 24 gennaio . L’evento. Inutile il ricorso proposto in Cassazione dall’avvocata dell’uomo. Per i Giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, è inappuntabile la decisione con cui il GIP del Tribunale ha respinto l’istanza di permesso presentata dal detenuto e finalizzata a ottenere la possibilità di recarsi in ospedale per assistere alla nascita della figlia . La richiesta è umanamente comprensibile, ma la giustizia si limita ad applicare le regole. In questo caso, in Cassazione viene ritenuta congrua la valutazione del GIP, il quale ha escluso che un evento positivo per la vita del detenuto , cioè l’arrivo di una figlia, potesse giustificare il permesso richiesto .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 19 luglio 2017 – 24 gennaio 2018, n. 3428 Presidente Carcano – Relatore Mancuso Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 7 novembre 2016, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa, richiamati gli artt. 11 e 30 ord. pen., rigettava l'istanza di permesso proposta al fine di consentire a Za. Mi., sottoposto a custodia cautelare in carcere, di recarsi in ospedale per assistere alla nascita della propria figlia. 2. L'avv. Giovanna Barsotti, in difesa dell'interessato, ha proposto ricorso per cassazione con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. b , cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 30, comma 2, ord. pen., in materia di permessi. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha già affermato che, ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall'art. 30, comma 2, L. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., devono sussistere i tre requisiti dell'eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell'evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell'idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015 - dep. 18/04/2016, Vi., Rv. 267210 . 1.2. Nel caso ora in esame, il giudice del merito si è attenuto al suddetto principio di diritto, perché sulla base di congrua motivazione ha escluso che un evento positivo per la vita di Za. Mi., cioè la nascita della propria figlia, potesse giustificare il permesso richiesto. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la sussistenza della ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di duemila Euro alla Cassa delle ammende.