Assenza del difensore: nullità sanabile se manca un concreto pregiudizio per l’imputato

La mancata disamina della richiesta di differimento presentata dal difensore di fiducia non comporta nullità ogni volta in cui nel corso dell’udienza non sia stata svolta attività idonea a pregiudicare concretamente i diritti di difesa dell’imputato.

Lo ha stabilito la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2018, depositata in cancelleria il 18 gennaio 2018. Porto d’armi ingiustificato. Nel caso di specie un uomo è stato sottoposto a procedimento penale per il reato di porto ingiustificato fuori dalla propria abitazione di due coltelli a serramanico art. 4, l. aprile 1975, n. 110/1975 . In esito al giudizio di prime cure, il Tribunale ha accertato la responsabilità penale dell’imputato per l’effetto condannandolo alla pena di giustizia. Tanto ha confermato la Corte di Appello, sebbene previa rimodulazione a ribasso della pena comminata. La vicenda è stata dunque portata all’attenzione dei Giudici di legittimità. Difensore assente” nullità sanabile? In disparte il merito della controversia, la sentenza della Suprema Corte merita attenzione sotto un versante squisitamente processuale. Nell’ambito del ricorso, la difesa ha dedotto la nullità della pronuncia di condanna in relazione alla mancata disamina, da parte del Tribunale, della richiesta di differimento presentata dal difensore di fiducia per concomitante impegno professionale e della conseguente trattazione del processo in assenza del legale impedito, così in violazione inter alia degli artt. 420- ter e 484, c.p.p La Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sulla paventata nullità, ha rigettato il motivo di ricorso rilevando - conformemente a quanto opinato dalla Corte territoriale - l’assenza di dimostrazione, da parte della difesa, di un concreto pregiudizio patito dall’imputato in relazione al mancato differimento per impedimento del difensore di fiducia. Secondo gli Ermellini, quando una violazione processuale non determina, in concreto, alcun pregiudizio ai diritti di difesa va escluso che la eventuale nullità possa estendersi agli atti successivi ex art. 185, c.p.p Un tale effetto, infatti, si verifica nei soli casi in cui sia stato effettivamente condizionato il compimento degli atti che sono conseguenza - necessaria ed imprescindibile - dell’atto nullo, e non anche degli atti che si pongano semplicemente in obbligata sequenza temporale” con quest’ultimo. La richiesta di differimento. In generale - osserva la Corte - vale il principio per cui la presentazione della richiesta di rinvio comporta l’obbligo, per il giudice, di esaminarla ed esprimere una determinazione al riguardo da giustificare in relazione al caso concreto, a pena di nullità assoluta. Tale principio, tuttavia, è applicabile nei soli casi in cui i il difensore non possa partecipare per legittimo impedimento e ii sia stata compiuta attività processuale rilevante e, soprattutto, incidente sulla decisione finale, ciò che non accade tutte le volte in cui, ad esempio, l’udienza si sia risolta in un mero rinvio. Il sistema processuale - si spiega nella sentenza in esame - accoglie una interpretazione della nullità non strettamente legata all’aspetto formale intesa quale mera contestazione della violazione della disposizione di legge per cui resta salva la cd. sanatoria per conseguimento dello scopo” proprio dell’atto nullo. Le garanzie scaturenti dalla sanzione della nullità sono legate al più generale principio del giusto processo” comprensivo dei canoni di funzionalità e ragionevole durata , i cui caratteri fondamentali e finalità non possono assumersi pregiudicati a fronte di una nullità che sia priva di conseguenze reali e della capacità di riflettersi sugli atti compiuti in un momento successivo. In definitiva, sul crinale delle considerazioni di cui sopra, la Cassazione ha rigettato il ricorso confermando quanto statuito dalla Corte di Appello.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 6 dicembre 2017 – 18 gennaio 2018, n. 2018 Presidente Tardio – Relatore Boni Ritenuto in fatto 1.Con sentenza resa il 18 dicembre 2015 la Corte di appello di Catania riformava parzialmente la sentenza dell’1 ottobre 2014, con la quale il Tribunale di Ragusa aveva condannato l’imputato R.C. alla pena di mesi uno di arresto ed Euro 600,00 di ammenda, in quanto ritenuto responsabile del reato di porto ingiustificato fuori dalla propria abitazione di due coltelli, fatto commesso il omissis , e, per l’effetto, rideterminava detta pena in mese uno di arresto ed Euro 60,00 di ammenda, confermando nel resto l’impugnata sentenza. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi a violazione di legge in relazione agli artt. 125 comma 3 e 586 cod. procomma pen. per violazione del diritto di difesa in relazione agli artt. 420 ter e 484 cod. procomma pen La Corte di appello non ha offerto alcuna risposta alle censure mosse con l’atto di appello, perché non ha considerato che l’eccezione di nullità era stata sollevata in riferimento all’udienza del 5/2/2014 e non soltanto quanto a quella dell’1/10/2014. Si era dedotta la nullità per la mancata disamina da parte del Tribunale nel giudizio di primo grado della richiesta di differimento presentata dal difensore di fiducia per concomitante impegno professionale e della trattazione del processo in assenza del legale impedito, della cui nomina non si era nemmeno preso atto se non con la sentenza che aveva definito il primo grado di giudizio. La Corte di appello ha poi rilevato che nessun rilievo può assegnarsi al mancato differimento dell’udienza, perché in essa non si era svolta attività istruttoria. Al contrario nella richiesta di rinvio dell’udienza del 5/2/2014 si erano rappresentate le attività processuali da svolgere in altra sede giudiziaria, l’impossibilità di nominare un sostituto processuale e le ragioni dell’accordata preferenza alla partecipazione al processo davanti al Tribunale di Gela perché fissato in data antecedente. Inoltre, la motivazione con la quale l’1/10/2014 era stata rigettata la richiesta di differimento per quella data era solo apparente perché conteneva il riferimento alla natura contravvenzionale del reato ed all’impossibilità di accordare rinvii per alcuna ragione, determinazione illegale, arbitraria e ingiustificata che non teneva conto della possibilità di sospendere i termini di prescrizione per sessanta giorni o per un periodo minore. Inoltre, le motivazioni esternate con la sentenza a giustificazione del diniego di rinvio del processo sono diverse da quelle addotte alle udienze del 17/9/2014 e dell’1/10/2014 perché si ammettono i concomitanti impegni professionali del difensore, ma metteva in discussione la ripartizione degli incarichi dello stesso con i propri collaboratori nonostante sussistessero tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza b violazione di legge in relazione dell’art. 4 l. n. 110/75 per mancanza dei presupposti oggettivi della fattispecie e contraddittorietà con i dati oggettivi ricavabili dal corpo di reato la sentenza non dà conto delle eccezioni difensive relative alle dimensioni dei coltelli sequestrati fondate sulla discrasia tra quanto riportato nel capo d’imputazione e quanto deducibile dal corpo di reato, ove la lunghezza della lama risulta rispettivamente di cm. 5,5 e di cm. 6,5. Nel primo caso le dimensioni sono tali da escludere che l’oggetto sia un’arma da punta o da taglio perché non supera i 6 cm. ed il manico non supera gli 8 cm Il fatto che l’imputato fosse impegnato nel condurre l’auto non gli aveva consentito di fare alcun uso dei due coltellini che non erano utilizzabili per l’offesa alla persona, non ravvisandosi un contesto aggressivo. Anche in ordine al coltello di maggiori dimensioni, non è stato considerato che il R. all’epoca svolgeva attività di bracciante agricolo e di manovale, come la moglie, il che ha offerto un giustificato motivo per il porto di tali strumenti. c Violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche la richiesta contenuta nell’atto di appello non era per nulla generica, ma fondata sulla scarsa offensività dei coltellini, non affilati e detenuti per svolgere il proprio mestiere, mentre la motivazione incentrata sulla mancata resipiscenza e sulla mancata collaborazione per accertare i fatti è chiaramente ed evidentemente illogica, trattandosi di parametri non previsti dall’art. 62 bis cod. pen Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Con riferimento alle doglianze espresse col primo motivo di ricorso, la sentenza in esame ha osservato che soltanto all’udienza dell’1/10/2014 nel giudizio di primo grado, per il quale erano state avanzate reiterate istanze di differimento del processo, era stata compiuta concreta attività dibattimentale, sicché non assume rilievo che su tali istanze riferite ad udienze precedenti non si fosse provveduto nel senso sollecitato dalla difesa. In ordine a tale giustificazione il ricorso, che pure affronta diffusamente i relativi temi, non oppone alcuna smentita per allegare il compimento in un momento antecedente all’1/10/2014 di adempimenti istruttori o di altra natura e la loro influenza sulla decisione assunta. Tanto equivale a rilevare l’aspecificità della censura mossa col primo motivo in relazione al diniego di differimento delle udienze antecedenti l’1/10/2014, che, secondo la più analitica esposizione contenuta nella sentenza di primo grado, non erano state contraddistinte da effettiva attività rilevante sul giudizio di responsabilità e sulla commisurazione della relativa sanzione. Infatti, quella del 5/2/2014 aveva comportato il rinvio per assumere i testi indicati dalle parti nella successiva del 2/7/2014 si era disposto il rinvio per informare l’imputato della celebrazione del giudizio innanzi alla sede centrale del Tribunale di Ragusa all’udienza del 17/9/2014, nell’assenza dell’imputato che aveva ricevuto a mani proprie la notificazione della ordinanza assunta all’udienza precedente, era stata respinta l’eccezione del comparso difensore, avv.to Bellino, che aveva contestato la nullità del decreto di citazione per mancata indicazione di luogo e data del fatto di reato. Soltanto all’udienza dell’1/10/2014 si era svolta l’istruttoria, nonostante la richiesta difensiva di differimento per altro impegno professionale del patrocinatore dell’imputato. 1.1Sotto tale primo profilo la decisione assunta non contrasta con il parametro normativo di riferimento, poiché alcun concreto pregiudizio per i diritti di difesa è stato allegato e dimostrato. Al riguardo si è già affermato da parte di questa Corte con orientamento condiviso dal Collegio che Quando una violazione processuale non determina, in concreto, alcun pregiudizio ai diritti di difesa, deve escludersi che la eventuale nullità possa estendersi anche agli atti successivi, ai sensi dell’art. 185 cod. procomma pen., in quanto tale effetto si produce solo quando sia stato effettivamente condizionato il compimento degli atti che sono conseguenza necessaria ed imprescindibile di quello nullo e non degli atti che si pongono semplicemente in obbligata sequenza temporale con quest’ultimo. Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l’omessa pronuncia su una istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore di fiducia non avesse determinato alcuna nullità della udienza non rinviata e di una seguente, atteso che nelle udienze svoltesi senza la presenza del difensore di fiducia non si era svolta alcuna attività processuale, mentre egli aveva, poi, regolarmente preso parte alle successive udienze esercitando appieno il suo ruolo difensivo sez. 6, n. 33261 del 03/06/2016, Lombardo, rv. 267670 sez. 1, n. 479 del 17/11/2015, Iero, rv. 265854 sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, Calvaruso, rv. 264158 . L’orientamento citato, che si condivide, afferma dunque che la presentazione della richiesta di rinvio comporta per il giudice l’obbligo di sottoporla alla propria disamina e di esprimere una esplicita determinazione al riguardo, da giustificare in relazione al caso concreto, pena la nullità assoluta degli atti tale principio è stato ritenuto applicabile soltanto nei casi in cui all’udienza, cui il difensore non possa partecipare per legittimo impedimento, sia stata compiuta attività processuale rilevante ed incidente sulla decisione finale. Qualora, al contrario, l’udienza si sia esaurita nel mero rinvio del processo, non sarebbe riscontrabile alcuna menomazione del diritto di difesa ed il difetto di assistenza dell’imputato, altrimenti causa di nullità assoluta degli atti e della sentenza ai sensi dell’art. 178 cod.proc.pen., comma 1, lett. e e dell’art. 179 cod.proc.pen., comma 1, resta escluso anche per la presenza di un legale designato d’ufficio a rappresentarlo ed assisterlo Cass. sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, Calvaruso, rv. 264158 . Concludendo sul punto, non si vuole certamente sostenere che la presenza del difensore di fiducia dell’imputato sia facoltativa o persino superflua va condiviso come logico e giuridicamente corretto il rilievo per cui la sua assenza compromette la legittimità degli atti processuali compiuti soltanto in caso di concreta lesività. La pretesa nullità non va, infatti, valutata in astratto, ma in relazione alla effettiva situazione processuale verificatasi. È lo stesso sistema processuale a legittimare una interpretazione delle nullità non strettamente legata all’aspetto formale, inteso quale mera constatazione della violazione della disposizione di legge, in questo caso posta a presidio del diritto di assistenza dell’imputato, tanto da avere previsto la possibilità di sanatoria per conseguimento dello scopo proprio dell’atto nullo e da richiedere l’interesse, da riscontrarsi in termini di concretezza ed attualità, ad eccepire la nullità mediante l’impugnazione e la sua estensione agli atti processuali successivi. Le garanzie che la comminazione della sanzione della nullità assicura all’imputato sono legate all’attuazione del giusto processo, i cui caratteri fondamentali e le cui finalità non subiscono pregiudizio per effetto di nullità priva di conseguenze reali e della capacità di riflettersi sugli atti compiuti in momento successivo. Il che è tanto più vero in quanto tra le istanze, che il giusto processo tutela, vi sono anche quelle della funzionalità e della ragionevole durata del processo, che resterebbero frustrate da un’interpretazione formalistica della nullità, foriera della necessità di ripetizione di atti nulli in casi in cui alcuna effettiva lesione la parte possa lamentare con dispendio di tempo e di attività in assenza di un risultato processualmente utile. 1.2 In ordine poi alla decisione assunta all’udienza dell’1/10/2014 di trattare il processo nonostante la richiesta difensiva di rinvio, il Tribunale non aveva omesso di pronunciarsi, ma, per come riportato nel ricorso, aveva richiamato l’ordinanza del 17/9/2014 ed evidenziato la natura contravvenzionale del reato. Nella sentenza lo stesso giudice aveva espresso ulteriori motivate perplessità circa a l’attività processuale che avrebbe dovuto impegnare almeno due sostituti dell’avv.to Bellino, che aveva all’uopo indicato tali collaboratori col numero plurale, perché entrambi avrebbero dovuto comparire davanti allo stesso Tribunale di sorveglianza b la necessità per l’avv.to Bellino di partecipare alla trattazione di due procedimenti in località distanti tra loro, Siracusa e Caltagirone c la mancata specificazione delle ragioni di preminenza dell’impegno professionale da svolgere davanti alla magistratura di sorveglianza. La Corte di appello, investita della questione, ha mostrato di condividere la valutazione espressa dal Tribunale sull’insussistenza di un legittimo impedimento, perché ha rilevato la contraddittorietà dell’istanza con la quale si era rappresentato che i sostituti possibili erano impegnati presso un’unica diversa sede giudiziaria, ossia il Tribunale di sorveglianza di Catania, e la mancata specificazione dei criteri di assegnata preferenza a tale impegno a fronte di un dato oggettivo, costituito dalla brevità del termine di prescrizione del reato ascritto al R. . 1.2.1 Ebbene, se non è contestabile che il termine di prescrizione del reato addebitato al ricorrente è breve, perché pari a cinque anni e che la sua scadenza non era remota rispetto al momento di conclusione del processo di primo grado, limitata al periodo di sessanta giorni. La decisione contestata ha correttamente tenuto conto di tale profilo, mentre la possibilità di contenere il rinvio entro il termine di sessanta giorni non può affermarsi come automatica soluzione che è, invece, subordinata alla composizione dei già formati ruoli delle udienze successive ed all’urgenza dei relativi incombenti. 1.2.2 Non pare poi potersi riconoscere la denunciata nullità in riferimento allo osservazioni critiche in ordine alla scelta di destinare dei sostituti processuali in numero di due a partecipare allo stesso procedimento innanzi al Tribunale di sorveglianza di Catania sul punto il ricorso rivendica correttamente la facoltà discrezionale di distribuzione degli incarichi ai legali designati propri sostituti, ma omette di replicare al rilievo operato nelle due conformi sentenze di merito circa il contenuto dell’istanza, redatta con il riferimento ritenuto dai giudici. Non giova quindi interpretare a posteriori le giustificazioni fornite e specificare che i due sostituti sarebbero stati inviati, uno a Catania, l’altro a Caltagirone, perché in tali termini non si era espressa l’istanza rivolta al giudice ragusano. In ogni caso, si assume in ricorso che la fissazione delle udienze innanzi alla Corte di assise di Siracusa ed al Tribunale di Caltagirone era avvenuta precedentemente a quella dell’udienza dell’1/10/2014 resta però da obiettare che se, come afferma il difensore, costui era già a conoscenza di tali impegni, avrebbe dovuto rappresentarli al Tribunale di Ragusa all’udienza del 17/9/2014, alla quale l’avv.to Bellino, pur presente, non aveva sollevato obiezioni circa il rinvio all’1/10/2014, salvo poi inviare cinque giorni dopo la richiesta di differimento, il che costituisce una condotta processuale non leale e collaborativa e non assolve nemmeno all’onere di formulare tempestivamente la richiesta e di documentare l’impedimento. 1.2.3 Infine, sebbene sia incongruo e non pertinente il rilievo operato in sentenza circa la priorità della trattazione del presente processo rispetto a quello pendente presso il Tribunale di sorveglianza perché il reato è soggetto a termine di prescrizione più breve, dal momento che in questo secondo caso non vi è un reato da accertare, le altre ragioni esposte dalla Corte di appello sono congrue e rispettose dei criteri di valutazione dettati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420 ter, comma quinto, cod. procomma pen., a condizione che il difensore a prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni b indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo c rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato d rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. procomma pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 02/02/2015, Torchio, rv. 262912 . 2. Non ha pregio il secondo motivo perché genericamente formulato. La sentenza impugnata ha richiamato gli esiti del controllo condotto nei confronti dell’imputato, il quale era risultato avere detenuto i due coltelli a serramanico in sequestro nelle tasche dei pantaloni. Le dimensioni dei due strumenti sono state dedotte dal verbale di sequestro e dalla documentazione fotografica in atti e si è confermata la lunghezza in 7 e 8 cm. delle rispettive lame. Il ricorrente oppone l’errata considerazione della lunghezza del coltellino più piccolo, ma omette di specificare da quali dati sia possibile ricavare il riscontro probatorio del proprio assunto. L’aver invocato la empirica verifica di quanto sostenuto per come accertabile dall’apprezzamento della copia fotostatica e dalle indicazioni dell’uff.corpi di reato costituisce deduzione non valutabile, perché la riproduzione fotografica del corpo di reato con accanto una scala centimetrica, disegnata manualmente, non offre elementi certi di valutazione, tanto più necessari in quanto la lamentata differenza nella misurazione si risolve in poco più di un centimetro. Al contrario, per far risaltare tale differente dimensione la difesa avrebbe dovuto pretendere l’esibizione in udienza dei due strumenti in sequestro e la loro misurazione nel contraddittorio con l’accusa. Non è, pertanto, consentito a questa Corte di apprezzare il vizio denunciato nell’impossibilità di valutare direttamente gli atti processuali e di escludere che lo strumento di minori dimensioni sia qualificabile come da punta o da taglio secondo i criteri dettati dall’art. 80 del T.U.P.L.S Con apprezzamento di fatto correttamente argomentato e motivato, quindi insuscettibile di diversa valutazione in sede di legittimità, la Corte di appello ha osservato che per le loro intrinseche caratteristiche i due coltelli erano in grado di cagionare serie conseguenze pregiudizievoli, se rivolti contro la persona in azione aggressiva tanto è sufficiente per ritenere integrata la fattispecie penale contestata, a nulla rilevando che al momento del controllo l’imputato stesse viaggiando con la moglie a bordo di un’autovettura e non fosse impegnato in una qualche attività implicante l’uso della violenza. Rileva piuttosto l’assenza di una plausibile giustificazione per la condotta accertata, consistita nel portare al di fuori dell’abitazione i due coltelli sulla sua persona in un momento ed in un luogo in cui egli, ma nemmeno la moglie, erano impegnati in attività lavorativa. Appartiene, infatti, al costante insegnamento di questa Corte l’affermazione per cui il giustificato motivo del porto degli oggetti di cui all’art. 4, comma secondo, L. 18 aprile 1975 n. 110, ricorre solo quando particolari esigenze dell’agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite, relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento, alla normale funzione dell’oggetto Cass. sez. 1, n. 4498 del 14/01/2008, Genepro, rv. 238946 sez. 1, n. 41098 del 23/9/2004, Caruso, rv. 230630 sez. 1, n. 580 del 5/12/1995, Paterni, rv. 203466 . Tali condizioni nel caso di specie non sono emerse e correttamente si è pronunciato il giudizio di responsabilità nei termini contenuti nelle sentenze di merito. 3. Infine, non hanno pregio nemmeno le censure mosse col terzo motivo entrambe le sentenze di merito hanno negato le attenuanti generiche a ragione dei precedenti dell’imputato, due specifici, e del mancato chiarimento dei fatti accertati soltanto all’esito del controllo di polizia, mentre la Corte di appello ha correttamente ricondotto entro l’ambito legale la pena inflitta in relazione agli estremi edittali vigenti al momento della perpetrazione del fatto di reato e, in dissenso rispetto alle determinazioni del Tribunale, ha accordato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Si tratta di valutazioni, almeno la prima, connotate da pertinenza, logicità e frutto dell’uso dei poteri discrezionali del giudice di merito, che, siccome giustificate in modo non manifestamente illogico, superano il sindacato conducibile in sede di legittimità, mentre in ordine alla sospensione dell’esecuzione non può emettersi alcuna pronuncia per mancata proposizione di impugnazione da parte dell’accusa. Per le considerazioni svolte il ricorso, palesemente infondato in tutte le sue deduzioni, va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, al versamento della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.