Commette false dichiarazioni il debitore che non indica tutti i propri beni “utilmente pignorabili”?

L’art. 388, comma 6, c.p. sanziona l’inottemperanza del debitore all’ordine impartitogli dall’ufficiale giudiziario di indicare beni utilmente pignorabili, ai sensi dell’art. 492, comma 4, c.p.c., ossia beni che, tra quelli del debitore, appaiono di facile vendibilità e abbiano un controvalore non inferiore all’importo del credito precettato, aumentato, come per legge, della metà.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2021/18, depositata il 18 gennaio. La normativa di riferimento. L’art. 388, comma 6, c.p. applica la pena della reclusione fino ad un anno o della multa fino a 516 euro al debitore o all’amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione . Ai sensi dell’art. 492, comma 4, c.p.c., infatti, Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti [] l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili [] avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione . In definitiva, dunque, il debitore, ove richiesto dall’ufficiale giudiziario di indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, ometta di farlo, incorre nella condotta di cui all’art. 388, comma 6, c.p Il caso. Ebbene, nel caso di specie, l’imputato, nell’ambito di una procedura esecutiva per il pagamento di un credito di circa 4000 euro, aveva indicato all’ufficiale giudiziario solo un’autovettura del valore di circa 10000 euro e una quota di un terreno. Sottoposto a processo per il delitto di cui all’art. 388, comma 6, c.p., per avere omesso di indicare, invece, tutti i propri beni pignorabili, veniva assolto in primo grado, in quanto secondo il giudice il riferimento ai beni utilmente pignorabili” rende non rilevante una dichiarazione di per sé incompleta, ma comunque idonea a soddisfare il credito. Tuttavia, lo stesso veniva condannato dalla Corte d’Appello, sulla scorta del principio che il debitore, al contrario, avrebbe dovuto dichiarare tutti i beni utilmente pignorabili”, escludendo, dunque, solamente quelli in tutti o in parte impignorabili. Sull’interpretazione della norma. Ricorreva l’imputato, che ha eccepito violazione dell’art. 388 c.p. in relazione all’art. 492, comma 4 c.p.c., posto che il significato della norma è ricavabile già dal tenore letterale della stessa, che vuole che il debitore, per scansare” il reato de quo , debba indicare i propri beni utilmente pignorabili” e non già, genericamente, quelli pignorabili. L’aver, quindi, indicato beni di maggior valore rispetto al credito omettendone altri peraltro due vecchi veicoli e una piccola quota di un terreno , avrebbe dovuto escludere il dolo del reato. I beni utilmente pignorabili”. In accoglimento del ricorso, i Giudici di legittimità evidenziano l’erroneità del ragionamento della corte di merito con riferimento all’interpretazione dell’espressione beni utilmente pignorabili”. Ed invero, la norma non richiede che il debitore indichi tutto il proprio patrimonio pignorabile, ma solo quei beni il cui valore possa soddisfare il credito. Soddisfatta tale esigenza, dunque, il debitore ottempera certamente all’ordine impartitogli. D’altra parte, poiché il pignoramento si perfeziona già con la semplice dichiarazione del debitore circa i beni pignorabili, non si può pensare che il pignoramento si estenda all’intero patrimonio, a meno che l’ufficiale giudiziario non abbia ritenuto che i beni indicati siano sufficienti a soddisfare il credito. In questa ipotesi, quindi, richiede al debitore di indicarne ulteriori utilmente pignorabili” che abbiano un valore sufficiente a coprire l’importo del credito e delle spese, aumentato della metà. Nel caso di specie, dunque, secondo la Corte non sussiste il reato indicato, stante che il debitore, in effetti, aveva indicato un bene di valore e liquidabilità più che adeguata a soddisfare il credito, omettendo di individuare ulteriori beni in mancanza di necessità. La querela per il reato di false dichiarazioni, pertanto, è stata presentata al di fuori di qualsiasi situazione di insoddisfazione del credito, in assenza di una precisa volontà del debitore di omettere di palesare beni la cui vendita potesse effettivamente consentire di adempiere alla sua obbligazione.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 17 ottobre 2017 – 18 gennaio 2019, n. 2021 Presidente Rotundo – Relatore Di Stefano Ritenuto in fatto 1. Nei confronti di F.S. si è proceduto per il reato di cui all’art. 388 cod. pen. per avere questi, nell’ambito della procedura esecutiva promossa da Fa.Se. , richiesto dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 492, comma 4, cod. proc. civ. di indicare le cose o i crediti pignorabili, reso false dichiarazioni in merito alle cose o ai crediti pignorabili. In particolare ometteva di indicare la disponibilità di beni mobili autocarro tg. omissis e autovettura tg. omissis ed immobili due terreni siti nel comune di foglio nr. . 1.1 Per tale fatto - il tribunale di Udine, sezione di Palmanova, il 20 aprile 2012, in sede di giudizio abbreviato condizionato alla produzione di documenti, assolveva l’imputato. - La corte di appello di Trieste, con sentenza del 5 febbraio 2015, in accoglimento dell’appello del procuratore generale, lo condannava sulla scorta di una diversa valutazione giuridica delle medesime circostanze di fatto, non controverse. Questa la vicenda concreta 2. Fa.Se. il 19 aprile 2010 aveva notificato all’imputato un atto di precetto per circa Euro 4300. Aveva poi chiesto di procedere a pignoramento mobiliare. In occasione del sopralluogo dell’ufficiale giudiziario presso la residenza, questi aveva invitato il debitore a indicare i beni di sua proprietà pignorabili. Il ricorrente aveva quindi dichiarato di essere proprietario della vettura di marca BMW e di una quota di 1/6 di un terreno sito in Concordia Sagittaria. Tale dichiarazione era resa a verbale il 5 giugno 2010, per cui l’ufficiale in pari data aveva proceduto al pignoramento della vettura stessa per un valore di 10.000 Euro in data 11 giugno 2011 l’avvocato del creditore aveva chiesto che si procedesse a vendita della autovettura pignorata. Tale vendita era stata sospesa in quanto il creditore aveva presentato opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ 2.1 Il 30 giugno 2011 l’Agenzia delle Entrate, in risposta alla rituale richiesta del creditore, comunicava che F.S. era proprietario di due terreni siti nel Comune di , di un autocarro targato omissis e di una autovettura targata omissis . Il creditore, allora, presentava querela per il reato di cui all’art. 388, comma 6, cod. pen. per non avere il debitore indicato tali beni all’ufficiale giudiziario. 2.2 Citato quindi a giudizio l’imputato, il tribunale lo aveva assolto ritenendo che la indicazione dell’art. 492, comma 4, cod. proc. civ., facendo riferimento ai beni utilmente pignorabili , renda non rilevante una dichiarazione di per sé incompleta quando non sia in grado di influire negativamente sulla procedura esecutiva, come nel caso di specie in cui il bene indicato era stato ritenuto di valore superiore a quello del credito vantato dal debitore. 2.3 La corte di appello, premesso che era stata acquisita la nuova circostanza di fatto dell’essere stato denunciato il furto della autovettura pignorata venendo così dichiarato estinta la procedura esecutiva per la sottrazione dell’unico bene pignorato, riteneva che la interpretazione data dal primo giudice della norma in questione fosse erronea. La indicazione dei beni utilmente pignorabili va intesa nel senso che per legge l’obbligo di dichiarazione è escluso solo per quei beni che sono in tutto od in parte non pignorabili. 3. F.S. ricorre contro tale decisione. 3.1 Con il primo motivo deduce la violazione di legge per erronea applicazione dell’articolo 388 cod. pen. in collegamento con l’articolo 492 cod. proc. civ L’obbligo non riguarda la indicazione di qualsiasi bene in proprietà del debitore ma di quei beni che possono risultare utili ai fini della esecuzione da parte del creditore e, comunque, sufficienti a soddisfare il credito. In caso contrario, la legge processuale civile non avrebbe parlato di indicazione di beni utilmente pignorabili ma solo di quelli pignorabili. Comunque, non si potrebbe ritenere un obbligo di indicare ogni e qualsiasi bene, anche minimo, passibile di pignoramento. Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente avesse indicato prontamente la disponibilità di una vettura, effettivamente pignorata per un valore indicato dall’ufficiale giudiziario in Euro 10000, ed un terreno, non risultando dichiarati due veicoli assai datati e di infimo valore ed un terreno di valore minimo. 3.2 Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del dolo del reato. L’avvenuta dichiarazione da parte del ricorrente in ordine a beni di maggior valore, tra cui la vettura poi effettivamente pignorata, avrebbe dovuto far escludere la volontà di rendere una dichiarazione falsa. Non è significativo in senso contrario la circostanza valorizzata dalla corte di appello di esser stata rubata l’autovettura pignorata. La parte civile ha presentato memoria deducendo È corretta la interpretazione data dalla Corte di Appello rileva che, peraltro, non è neanche vera la affermazione quanto ad essere i beni di scarso valore. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato essendo erronea l’interpretazione data dalla Corte di merito all’art. 388, comma 6, cod. pen 1.1 Secondo tale disposizione la sanzione penale si applica al debitore . che, invitato dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione . La norma per la quale l’art. 388, comma 5, cod. pen. fissa la sanzione è quella di cui all’art. 492, comma quarto, cod. proc. civ. forma del pignoramento che, appunto, prevede che l’ufficiale giudiziario possa dare la prescrizione in questione al debitore quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione, l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili . . 2. La questione che qui si pone riguarda la estensione dell’ambito degli altri beni utilmente pignorabili . 2.1 Invero lo stesso testo della disposizione del codice di procedura civile risolve il problema sul piano testuale, in quanto la norma non richiede che il debitore indichi tutto il suo patrimonio utilmente pignorabile, come ha sostenuto l’accusa e la Corte di Appello. L’ufficiale chiede che il debitore indichi ulteriori beni utilmente pignorabili al fine del pignoramento cui procede, quindi, con la soddisfazione di tale esigenza, il debitore come nel caso in esame ottempera all’ordine. 2.2 Poiché, però, il dubbio interpretativo in questa sede penale si è posto, si deve chiarire l’ambito dei beni utilmente pignorabili . Per determinarlo, si deve tenere conto del comma seguente dell’art. 492 cod. proc. civ., in particolare per la previsione che, una volta redatto il processo verbale della dichiarazione del debitore, i beni indicati, se beni mobili, sono di per sé considerati pignorati se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerati pignorati anche agli effetti dell’articolo 388, terzo comma, del codice penale . senza, si badi per quanto si dirà dopo, alcun limite il riferimento testuale è a tutti i beni indicati dal debitore. Lo stesso vale anche per i crediti verso terzi tra cui la liquidità dei conti bancari , il pignoramento è perfezionato con la sola dichiarazione. L’estensione del pignoramento, però, è misurato sul credito per cui si agisce e non si estende certamente all’intero patrimonio del debitore nella materia dell’espropriazione mobiliare, l’art. 517 cod. proc. civ. prevede che l’u.g. scelga i beni di più facile e pronta liquidazione, per un presumibile valore di realizzo pari all’importo del credito precettato aumentato della metà . La stessa misura, ex art. 546 cod. proc. civ., è prevista per il pignoramento presso terzi. 2.3 La disposizione dell’art. 492, quarto comma, cod. proc. civ., quindi, viene in questione quando l’ufficiale giudiziario non abbia trovato beni sufficienti per l’importo di credito e spese, prudenzialmente aumentato della metà, obbligando il debitore ad indicare dei beni, se ne ha. 3. È allora evidente che la indicazione dei beni utilmente pignorabili è funzionale ad ottenere un compendio pignorato che raggiunga il detto valore e non di più. Inoltre, proprio perché, quanto ai beni mobili, sono pignorati automaticamente tutti quelli dichiarati, senza alcuna previsione espressa di selezione da parte dell’ufficiale giudiziario, non si può pensare che in questo caso l’intero patrimonio mobiliare del debitore venga automaticamente pignorato senza rapporto con il valore del precetto. O possa essere pignorata l’intera disponibilità finanziaria presso gli istituti di credito. È invece proprio il limite della somma del precetto che comporta che l’ufficiale giudiziario debba comunque limitare i beni da pignorare, come del resto ha fatto nel caso di specie limitò il pignoramento all’autovettura e non lo estese alla quota di terreno pur dichiarata dal debitore esecutato . 3.1 Le disposizioni citate, quindi, dimostrano che la finalità della norma che impone la dichiarazione è arrivare al pignoramento dei beni di valore adeguato all’importo del credito e facilmente vendibili . In conseguenza, non si può non ritenere che l’obbligo di dichiarazione penalmente sanzionato consista nella indicazione di beni che siano tra quelli di più semplice realizzo e sino al raggiungimento del valore del credito precettato aumentato come sopra. 3.2 In definitiva, nel caso di specie il debitore aveva indicato un bene di Euro 10.000 di facile vendibilità a fronte di un precetto di Euro 4000. Del tutto irrilevante che non avesse indicato altri beni. Peraltro, proprio gli altri beni, quanto ai beni mobili registrati, risultavano assai vetusti e di evidente scarsissimo valore e difficile vendibilità al di fuori, quindi, dell’”utilmente . 4. Ulteriori argomenti confermano la correttezza di tale conclusione, soprattutto per la palese assurdità della diversa interpretazione - È testualmente escluso che l’espressione utilmente pignorabili sia riferito a qualcosa di diverso dai beni pignorabili del resto, a parte la terminologia, non vi era ragione per la norma di specificare che la dichiarazione non deve riguardare i beni già definiti dalla legge impignorabili . - Sanzionare la condotta di omessa indicazione di beni ulteriori quando lo scopo è stato ampiamente raggiunto, come nel caso di specie, significa offrire una sanzione penale a tutela del desiderio di punire il debitore inadempiente. Basti pensare che se un debitore, pur avendone disponibilità, per le sue private ragioni non vuole pagare spontaneamente un credito di 5000 Euro, non vi è comunque ragione per la quale, dopo avere indicato un conto corrente ove sia presente la somma liquida, debba indicare anche altri conti correnti, titoli etc. per vederseli pignorati. Quale ipotesi concreta, si veda proprio il caso in esame dalla esposizione dei fatti, risulta che la querela è stata presentata al di fuori di qualsiasi situazione di insoddisfazione del credito infatti, al momento della querela, era stato già pignorato il citato bene, di valore oltre che doppio rispetto al credito. La norma penale è stata evidentemente invocata per un uso alternativo rispetto alla sua funzione di tutela del creditore. 4.1 Innegabile, quindi, che vi sia un tale limite che, invero, è testuale altrimenti la disposizione sarebbe del tutto irragionevole. Un obbligo di dichiarazione più ampio, quale quello ritenuto dalla Corte di Appello, finirebbe per non avere alcuna funzione se non sanzionare una pretesa mera disobbedienza. 5. Va quindi affermato il seguente principio di diritto l’art. 388, comma 6, cod. pen. sanziona l’inottemperanza del debitore all’ordine impartitogli dall’ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 492, comma quarto, cod. proc. civ. di indicare ulteriori beni utilmente pignorabili , ambito che ricomprende i beni che, tra quelli in disponibilità del debitore, appaiano di facile vendibilità e sino ad un controvalore non inferiore all’importo del credito precettato, aumentato, come per legge, della metà . 6. In definitiva - l’obbligo penalmente sanzionato è collegato alla mancata utile dichiarazione. - Nel caso di specie a prescindere dalla suggestione del successivo furto della autovettura pignorata il debitore aveva indicato un bene di valore e liquidabilità più che adeguata e non ha potuto o voluto indicarne di ulteriori in assenza di qualsiasi necessità. Ne consegue che il fatto non sussiste e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.