L’avvocato si assume il rischio dell’invio a mezzo fax dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento

Ferma restando l’ammissibilità della trasmissione a mezzo telefax dell’istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento dell’avvocato, quest’ultimo è onerato della verifica tramite altri canali dell’effettiva recezione dell’istanza da parte del giudice procedente.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1904/18, depositata il 17 gennaio. La vicenda. Un imputato, accusato di aver contraffatto documenti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ad un cittadino extracomunitario, veniva condannato sia in primo che in secondo grado. Avverso la pronuncia d’appello, propone ricorso per cassazione dolendosi della violazione dell’art. 178 c.p.p. Nullità di ordine generale . Il ricorrente sostiene che la sera prima dell’udienza, il difensore aveva inviato alla cancelleria della Corte a mezzo telefax istanza di rinvio del procedimento per legittimo impedimento dovuto a motivi di salute, attestati dall’allegata certificazione medica. La richiesta era però stata rinvenuta solo nel pomeriggio successivo alla trattazione del processo e in violazione dunque del diritto di difesa dell’imputato. Istanza via telefax. Il Collegio afferma in primo luogo l’indubbia lesione del diritto di assistenza dell’imputato riscontrabile nel caso in cui l’istanza di rinvio del difensore per legittimo impedimento non sia stata nemmeno valutata dal giudice procedente. Ciò detto, risulta determinante la questione relativa alla proponibilità della richiesta via telefax. Ripercorrendo la giurisprudenza sul tema, la Corte giunge a ribadire l’ammissibilità in via generale della trasmissione a mezzo telefax di istanza di parte privata, compresa quella in parola, e la conseguente doverosità del giudice che ne sia portato tempestivamente a conoscenza di valutare la richiesta. L’omessa pronuncia sulla richiesta e la trattazione della causa comporta dunque nullità assoluta per violazione del diritto di difesa. Precisa inoltre la sentenza in commento che il rischio della mancata tempestiva trasmissione dell’istanza al giudice competente è a carico della parte istante la quale ha dunque l’onere di verificare mediante un sostituto processuale, un addetto allo studio o anche una telefonata alla cancelleria, che l’istanza sia effettivamente pervenuta e resa nota al giudice. Solo negli estremi casi in cui l’impedimento sia talmente improvviso ed inevitabile da impedire al difensore una qualsiasi attivazione, può essere ammessa l’esenzione da tali verifiche salvo comunque l’onere di dimostrare tutte le circostanze del caso. Tornando al merito della vicenda, non è stato dimostrato dal ricorrente che dopo l’inoltro dell’istanza via telefax il difensore si fosse assicurato dell’effettivo recapito della stessa al giudice procedente, escludendo in conclusione la nullità della sentenza impugnata. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 16 novembre 2017 – 17 gennaio 2018, n. 1904 Presidente Mazzei – Relatore Boni Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 25 ottobre 2016 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 24 aprile 2014 che aveva condannato alla pena di giustizia l’imputato D.G. in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 5, comma 8 bis, del D.Lvo n. 286 del 26/7/1998, contestatogli perché, al fine di determinare il rilascio del permesso di soggiorno al cittadino extracomunitario A.A.H.M. , contraffaceva documenti, presentando in sede di convocazione per la firma del contratto di soggiorno al predetto lavoratore ai sensi della legge n. 102/09, falsa dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta 2008, fatto commesso in omissis . 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l’annullamento per a violazione di legge e di norme processuali ai sensi dell’art. 178 cod. proc. pen. in quanto il difensore aveva inviato la sera antecedente l’udienza a mezzo telefax alla cancelleria della Corte di appello istanza di rinvio del procedimento per il proprio legittimo impedimento per motivi di salute improvvisamente insorti ed attestati da certificazione medica trasmessa in allegato, ma la richiesta era stata rinvenuta soltanto nel pomeriggio successivo alla trattazione del processo ed alla conclusione dell’udienza senza essere stata esaminata dalla Corte di appello, con la conseguenza che l’imputato non aveva potuto essere assistito dal difensore di fiducia con compromissione dei suoi diritti di difesa ed impossibilità per l’imputato di rendere spontanee dichiarazioni a propria discolpa b violazione di legge e di norme processuali in relazione agli artt. 484 e 420 quater cod. proc. pen., all’art. 111 Cost. ed all’art. 6 CEDU per lesione del diritto di difesa conseguente all’omessa considerazione della richiesta di rinvio del procedimento per legittimo impedimento del difensore inoltre, nel caso in esame non potrebbe sostenersi che lo stesso avesse avuto l’obbligo di designare un sostituto processuale in quanto, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione S.U., n. 41432/2016 del 21/7/2016 in riferimento al giudizio camerale di appello, quando l’impedimento costituito da gravi ragioni di salute sia improvviso ed imprevedibile, il difensore non ha l’onere di nominare un sostituto o di indicare le ragioni dell’omessa nomina c Violazione di legge e di norme processuali in relazione agli artt. 175 e 420 bis cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU. La sentenza di primo grado è stata emessa nella contumacia dell’imputato per fatto a lui non imputabile dal momento che le ricerche dell’imputato che avevano preceduto il decreto di irreperibilità del 22/12/2011 sono state condotte nei confronti di un soggetto diverso dal ricorrente, ossia tale D. , non D. , ed in luoghi non indicati con certezza. Inoltre, il ricorrente è stato ritrovato solo dopo la redazione dei motivi di appello, cosa che ha impedito di chiederne l’esame, di depositare la lista testi e di contro esaminare la teste I. in base alle sollecitazioni che lo stesso avrebbe potuto offrire. Tanto giustifica la richiesta di restituzione nel termine per esercitare i diritti difensivi e svolgere attività istruttoria. d Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità la sentenza impugnata non ha affrontato in modo chiaro e congruo le ragioni della conferma del giudizio di primo grado, poiché nulla dice su quanto dedotto nell’appello e sulla verosimile mancata conoscenza da parte del ricorrente dell’utilizzo della procura notarile rilasciata a A.C. per il ritiro del permesso di soggiorno, accordato al lavoratore straniero indicato nell’imputazione, e della propria carta d’identità, richiamando l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio dello stesso D. , che non si riferisce ai fatti perché molto distante temporalmente rispetto ad essi. e Vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al mancato contenimento della pena entro i minimi edittali. La motivazione non è reale ed efficace, ma superficiale e generica, perché richiama i numerosi precedenti dell’imputato nonostante siano risalenti nel tempo ed essi, come l’incensuratezza, non possono avere rilievo nel giudizio sull’applicazione delle predette attenuanti. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. 1. Per quanto dedotto con l’impugnazione e risultante dagli atti del procedimento, cui questa Corte ha accesso diretto a ragione della natura processuale delle questioni sollevate con i primi due motivi, il difensore dell’imputato, con nota trasmessa a mezzo telefax alla cancelleria della seconda sezione penale della Corte di appello di Milano il 24/10/2016 alle ore 20.56, aveva chiesto il rinvio dell’udienza del giorno successivo 25/10/2016 perché impedito dal presenziarvi per ragioni di salute, certificate dal proprio ortopedico di fiducia. All’uopo aveva allegato documentazione attestante la prescrizione di riposo assoluto per dieci giorni, decorrenti dal 24 ottobre stesso. La Corte di appello non aveva esaminato la richiesta, poiché il relativo atto era stato reperito nella cancelleria soltanto nel pomeriggio del 25 dopo la conclusione dell’udienza del procedimento di appello, circostanza attestata dal cancelliere e dal Presidente del Collegio, il quale, preso atto dell’assenza del difensore di fiducia, all’udienza per l’assistenza dell’imputato ne aveva designato uno d’ufficio, prontamente reperito ai sensi dell’art. 97 cod. proc. pen., comma 4. 1.1 Non è dubitabile che, in linea di principio in merito al legittimo impedimento a comparire del difensore, l’omessa valutazione dell’istanza di rinvio dell’udienza determini il difetto di assistenza dell’imputato, che ha diritto di essere rappresentato e difeso dal professionista di sua fiducia e da lui scelto, con la conseguente nullità assoluta degli atti e della sentenza conclusiva del giudizio ai sensi degli artt. 178, co. 1, lett. c e 179, co. 1, cod. proc. pen. Cass., sez. 6, n. 47213 del 18/11/2015, Pagano, rv. 265483 . 1.2 S’impone però la necessità di risolvere la questione relativa alla possibilità di inoltrare via telefax la richiesta di rinvio del processo per legittimo impedimento del difensore e, in caso di risposta positiva, di individuarne le conseguenze, nel senso di verificare se fosse onere del difensore, che lamenti in sede di impugnazione l’omesso esame della sua richiesta, di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente. 1.2.1 Nella giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata sul tema sono effettivamente rintracciabili diversi orientamenti. Un primo indirizzo più rigoroso esclude l’ammissibilità dell’istanza di rinvio inviata via telefax, perché l’art. 121 cod. proc. pen. individua nel deposito in cancelleria l’unica modalità per le parti di presentazione delle memorie e delle richieste rivolte al giudice, mentre il ricorso al telefax è riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell’art. 150 cod. proc. pen. sez. 5, n. 46954 del 14/10/2009, Giosuè, rv. 245397 sez. 4, n. 21602 del 23/01/2003, Giuliano, rv. 256498 sez. 6, n. 28244 del 30/01/2013, Baglieri, rv. 256894 sez. 3, n. 7058 del 11/02/2014, Vacante, rv. 258443 espressasi in ordine all’invio di istanze tramite posta elettronica certificata . All’opposto altra linea interpretativa, recepita anche dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 40187 del 27/3/2014, Lattanzio, rv. 259928, sostiene che sia viziata da nullità assoluta, insanabile e rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, la sentenza emessa senza che il giudice si sia pronunciato sull’istanza di rinvio per legittimo impedimento a comparire, trasmessa via fax, perché riconosce alla parte privata la possibilità di avvalersi di tale modalità di trasmissione a ragione dell’evoluzione del sistema di comunicazioni e di notifiche e della formulazione letterale dell’art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen., il quale pretende soltanto che l’impedimento sia prontamente comunicato al giudice senza dettare specifiche formalità sez. 3, n. 11268 del 06/11/1996, D’Andrea, rv. 207030 sez. 5, n. 32964 del 24/04/2008, Pezza, rv. 241167 sez. 3, n. 10637 del 20/01/2010, Barilà, rv. 246338 sez. 5, n. 43514 del 16/11/2010, Graci, rv. 249280 sez. 5, n. 21987 del 16/01/2012, Balasco, rv. 252954 sez. 5, n. 535 del 24/10/2016, dep. 2017, Asmarandei, rv. 268942 . Media tra le due posizioni opposte altra opinione, secondo la quale l’invio a mezzo fax dell’istanza di differimento dell’udienza per legittimo impedimento non è inammissibile o irricevibile, ma la sua mancata delibazione quando il giudice non ne sia venuto a conoscenza non comporta alcuna violazione del diritto di difesa e quindi alcuna nullità, in quanto la scelta di un mezzo tecnico non autorizzato per il deposito espone il difensore al rischio dell’intempestività con cui l’atto stesso può pervenire a conoscenza del destinatario ed in ogni caso la parte che si avvale di tale mezzo di trasmissione ha l’onere di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente sez. 3, n. 9162 del 29/10/2009, dep. 2010, Goldin, rv. 246207 sez. 2, n. 9030 del 05/11/2013, dep. 2014, Stucchi, rv. 258526 sez. 5, n. 7706 del 16/10/2014, Chessa, rv. 262835 sez. 2, n. 24515 del 22/05/2015, Mennella e altro, rv. 264361 sez. 3, n. 37859 del 18/6/2015, Masenelli, rv. 265162 . 1.2.2 A quest’ultimo indirizzo il Collegio ritiene di poter aderire, ribadendo l’ammissibilità in linea generale della trasmissione a mezzo telefax di istanze della parte privata, compresa quella che segnala un legittimo impedimento del difensore per improvvise ragioni di salute, e la doverosità per il giudice che ne sia portato tempestivamente a conoscenza di valutarle ed esprimere una qualche determinazione sulla sollecitazione a differire ad altra udienza il processo ne discende la nullità assoluta per violazione del diritto di difesa dell’omessa pronuncia e della trattazione in assenza del difensore impedito, che privano la parte del suo patrocinatore e della possibilità di esplicare al meglio le proprie prerogative difensive. Va però condiviso anche l’ulteriore rilievo, secondo il quale, in ragione della scelta effettuata che non rispetta la previsione dell’art. 121 cod. proc. pen., incombe sulla parte instante il rischio della mancata tempestiva trasmissione dell’istanza al giudice competente a valutarla pertanto, la riconosciuta possibilità di dedurre in sede d’impugnazione l’omessa valutazione della richiesta di rinvio onera la parte di verificare, mediante un sostituto processuale, un addetto allo studio, oppure un’interlocuzione telefonica con la cancelleria, che l’istanza trasmessa a mezzo fax sia effettivamente pervenuta nella cancelleria del giudice competente a valutarla e sia stata tempestivamente resa nota. Soltanto in casi estremi, in cui l’impedimento riguardi le condizioni di salute o di altra natura, sia improvvisamente ed inevitabilmente insorto, e sia tale da impedire una qualsiasi attivazione da parte del difensore, potrà esentarsi lo stesso da tali verifiche, salvo l’onere di offrire prova delle circostanze che le hanno impedite. 1.2.3 Nel caso in esame, in cui sussiste attestazione della cancelleria della Corte di appello e del suo Presidente circa l’avvenuto rinvenimento della richiesta del difensore del ricorrente soltanto in un momento successivo alla conclusione dell’udienza, per quanto sia stata offerta rituale dimostrazione documentale dell’invio dell’istanza, delle giustificazioni dell’impedimento improvviso che aveva colpito il legale di fiducia e della sua ricezione da parte dell’ufficio destinatario, ciò nonostante nulla è stato provato per ritenere che dopo l’inoltro ci si fosse assicurati dell’effettivo recapito al giudice procedente. Pertanto, deve concludersi che la scelta di un mezzo di trasmissione della richiesta diverso da quello prescritto per legge e la mancata verifica della effettività della ricezione non comporti la nullità della sentenza, essendosi il difensore accollato il rischio della mancata conoscenza da parte della Corte di appello, che legittimamente ha trattato il procedimento senza sia ravvisabile la denunciata lesione del diritto di difesa. 2. Anche il terzo motivo non ha fondamento. Non può essere dedotta soltanto col ricorso per cassazione all’odierno esame e nei termini effettuati l’illegittimità della declaratoria d’irreperibilità dell’imputato, pronunciata con decreto del 22/12/2011, a ragione della conduzione delle ricerche nei confronti di un soggetto diverso dal ricorrente, ossia tale D. , non D. , ed in luoghi non individuati con certezza. 2.1 Dal verbale dell’udienza del 24/4/2014, consultabile direttamente da parte di questa Corte per la natura processuale della questione sollevata che le ha conferito poteri di giudice del fatto, emerge che il Tribunale, cui la stessa era stata già proposta, aveva dato atto che sono state svolte le ricerche nel nome dell’imputato e non vi è dubbio che lo stesso sia D. con l’accento . A fronte di tali rilievi la difesa con l’atto di appello non ha mosso alcuna contestazione per denunciarne l’erroneità e l’illegalità, avendovi provveduto per la prima volta col ricorso, il che, a norma dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 3, comporta l’inammissibilità del motivo per la tardiva deduzione. 2.2 In ogni caso, va rilevato che l’impugnazione sul punto è priva di autosufficienza, poiché non specifica e non allega gli atti relativi alle ricerche condotte per reperire l’imputato in modo da consentire a questa Corte di valutare la fondatezza delle censure articolate. Né può trovare accoglimento la sollecitazione all’ acquisizione degli atti istruttori inerenti le vane ricerche dell’imputato , non rientrando nei poteri cognitivi del giudice di legittimità condurre approfondimenti istruttori ed essendo rimesso alla diligenza della parte impugnante corredare il proprio atto con i necessari riferimenti documentali. 2.3 Quanto alle circostanze addotte in ricorso del reperimento dell’imputato soltanto dopo la redazione dei motivi di appello, trattasi di inconveniente conseguente ad un vizio di nullità che non è stato adeguatamente dimostrato nei presupposti di fatto. 3. Col quarto motivo vengono sollevate questioni afferenti alla conferma del giudizio di responsabilità sotto il profilo della mancata conoscenza da parte del ricorrente dell’utilizzo della procura notarile rilasciata al delegato A.C. e della copia della propria carta d’identità la censura risulta inammissibile siccome non previamente prospettata con i motivi di appello, laddove si era lamentato soltanto la mancata assoluzione dal reato ascritto, nonostante la mancata personale presentazione presso gli uffici della Prefettura per perfezionare le pratiche di emersione del rapporto di lavoro relativo al lavoratore straniero, indicato nell’imputazione, ossia un tema in punto di fatto ben diverso da quello inerente all’elemento soggettivo del dolo. 4. Infine, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al mancato contenimento della pena entro il minimo edittale la sentenza in esame ha rassegnato congrua giustificazione, incentrata sulla lunga serie di precedenti penali dell’imputato, riportati per la commissione di reati contro la persona, il patrimonio ed altri beni giuridici e sull’omessa rappresentazione di alcun elemento positivo di valutazione, anche riferito al periodo successivo all’illecito giudicato. Per contrastare rilievi contrassegnati da effettiva capacità esplicativa della decisione la difesa oppone un argomento giuridicamente inconsistente, ossia la non consentita valutazione dei precedenti penali, che, in simmetria con l’incensuratezza, sfuggirebbe al vaglio giudiziale da condurre per applicare le circostanze attenuanti generiche. In realtà, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il relativo giudizio può fondarsi anche su un solo elemento negativo di risolutiva valenza, che può essere costituito dalla commissione di precedenti reati Cass., sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, rv. 260460 sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Paderni, rv. 257200 sez. 2, n. 106 del 04/11/2009, Marotta e altri, rv. 246045 . Per le considerazioni svolte il ricorso, infondato in tutte le sue deduzioni, va respinto con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.