Furto d’auto in orario notturno: non sempre è configurabile l’aggravante della minorata difesa

In tema di circostanze aggravanti, la Cassazione è interrogata sulla possibilità che l’orario notturno nel quale si è verificato il furto, oggetto di reato, possa comportare o meno l’applicazione dell’aggravante della minorata difesa.

Sul tema la Corte di Cassazione con sentenza n. 1917/18, depositata il 17 gennaio. Il fatto. Nel corso dei giudizi di merito gli imputati venivano condannati per il reato di furto, ai sensi dell’art. 624- bis c.p., con applicazione delle circostante aggravanti, ai sensi degli artt. 625, 61 e 5 c.p., per essersi impossessati di un’auto che il proprietario teneva nel suo garage approfittando del fatto che il furto veniva realizzato a notte inoltrata. Avverso la decisione di merito i condannati ricorrono per cassazione denunciando con il primo motivo che la semplice circostanza che il furto sia stato commesso in orario notturno non consente l’automatica applicazione della circostanza aggravante, come si desume da varie pronunce della Corte di Cassazione . Orario notturno come circostanza aggravante. Secondo l’orientamento maggioritario, condiviso dalla Suprema Corte, ai fini della circostanza aggravante della minorata difesa, se il tempo di notte, di per se solo, non realizza automaticamente tale aggravante, con esso possono concorrere altre condizioni , le quali consentono di ritenere realizzata in concreto una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata, non essendo necessario che tale difesa si presenti impossibile ed essendo sufficiente che sia stata soltanto ostacolata . Di conseguenza affinché l’orario notturno possa comportare l’applicazione di un aggravante è necessario l’accertamento di elementi sintomatici di quella obbiettiva situazione di vulnerabilità in cui versa il soggetto passivo, della quale l’agente avrebbe profittato . Orientamento minoritario. Secondo la Cassazione non può essere accolto, al contrario, l’orientamento minoritario secondo il quale la commissione di un furto in ora notturna integra di per sé gli estremi per l’aggravante delle minorata difesa. Infatti tale orientamento fa leva sulla ricostruzione del fatto che non rispetta l’accertamento in concreto e non meramente correlato a valutazioni di idoneità astratta delle condizioni che si assume abbiano favorito la commissione del reato richiesto in generale dalla giurisprudenza di legittimità per la configurazione di una circostanza aggravante. Ciò premesso la Corte ha ritenuto che l’orientamento maggioritario assicuri una più sicura rispondenza della fattispecie circostanziale al principio di offensività. Nel caso di specie la decisione dei Giudici di merito si è limitata a valorizzare il dato temporale, orario notturno, di commissione del reato senza uniformarsi all’orientamento maggioritario. Per questo la Corte ha annullato la sentenza impugnata, accogliendo il primo motivo di ricorso, con rinvio per un nuovo esame ad altra sezione della Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 18 ottobre 2017 – 17 gennaio 2018, n. 1917 Presidente Vessichelli – Relatore Caputo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza deliberata, all’esito del giudizio abbreviato, in data 01/02/2016, il Tribunale di Bari dichiarava B.C. , B.A. e D.F. responsabili del reato di cui agli artt. 110, 624 bis, 625, primo comma, n. 2, 61, primo comma, n. 5, cod. pen. per essersi impossessati, al fine di trarne profitto, di un’autovettura, sottraendola ad A. S. che la deteneva nel proprio garage, con le aggravanti di aver commesso il fatto forzando l’impianto elettrico di apertura del garage e approfittando di circostanze di tempo e di luogo adatte ad ostacolare la difesa privata, in quanto l’azione veniva realizzata a notte inoltrata e, esclusa la recidiva e con la diminuente per il rito, li condannava alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 200 di multa. Investita del gravame degli imputati, la Corte di appello di Bari, con sentenza deliberata il 12/07/2016, ha concesso i benefici di legge ad alcuni imputati confermando, nel resto, la sentenza di primo grado. 2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Bari hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, B.C. , B.A. e D.F. , attraverso il difensore avv. V. G., articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen Il primo motivo denuncia erronea applicazione dell’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. e vizi di motivazione. La semplice circostanza che il furto sia stato commesso in orario notturno non consente l’automatica applicazione della circostanza aggravante, come si desume da varie pronunce della Corte di cassazione. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell’art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen. e vizi di motivazione. A fronte della contestazione di avere forzato l’impianto elettrico di apertura, la Corte di appello ha ritenuto integrata la circostanza aggravante in questione con riguardo allo smontaggio della scatola di comando del sistema elettrico, che, tuttavia, non ha riportato alcun danno, sicché, in mancanza dell’utilizzo di un mezzo di aggressione più efficace del normale e di un mutamento della destinazione della res attraverso l’avviamento senza infrazione, la circostanza non può essere riconosciuta. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell’art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen. e vizi di motivazione. Con riferimento alla sola posizione di D. , non è corretto il diniego dell’ipotesi del ravvedimento operoso, essendo illogico ipotizzare il ritrovamento del veicolo in pochi secondi da parte della polizia giudiziaria, specie se fondato su un fattore eventuale, ossia la collaborazione della persona offesa. Il quarto motivo denuncia inosservanza degli artt. 62 bis, 133, 163 e 164 cod. pen. e vizi di motivazione. Erroneamente la Corte di appello non ha concesso a B.C. la sospensione condizionale della pena richiamando una sentenza di perdono giudiziale da minorenne, laddove l’esclusione di alcuna delle circostanze aggravanti potrebbe determinare un rivalutazione globale degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen Considerato in diritto 1. I ricorsi sono solo in parte fondati. 2. Il primo motivo è fondato, nei termini di seguito indicati. 2.1. Secondo l’orientamento maggioritario nella giurisprudenza di questa Corte orientamento condiviso dal Collegio , ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, se il tempo di notte, di per sé solo, non realizza automaticamente tale aggravante, con esso possono concorrere altre condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata, non essendo necessario che tale difesa si presenti impossibile ed essendo sufficiente che essa sia stata soltanto ostacolata Sez. 4, n. 53343 del 30/11/2016 - dep. 15/12/2016, Mihai, Rv. 268697 conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 3598 del 18/01/2011 - dep. 01/02/2011, Salvatore, Rv. 249270 Sez. 5, n. 19615 del 11/03/2011 - dep. 18/05/2011, Garritano, Rv. 250183 Sez. 1, n. 10268 del 09/10/1996 - dep. 30/11/1996, Bertotti, Rv. 206117 ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., dunque, non rileva la idoneità astratta di una situazione, quale il tempo di notte o l’età , ma è necessario individuare ed indicare in motivazione tutte quelle ragioni che consentano di ritenere che in una determinata situazione si sia in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata Sez. 5, n. 8819 del 02/02/2010 - dep. 04/03/2010, Maero, Rv. 246160 . Affinché, dunque, il tempo di notte possa avere rilevanza, ai fini dell’applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., è sufficiente che abbia in concreto, per il concorso di altre circostanze, agevolato il colpevole nell’esecuzione del reato, nel senso cioè che si sia effettivamente verificato l’annullamento o la restrizione dei poteri di difesa pubblica o privata Sez. 2, n. 2420 del 03/12/1969 - dep. 28/02/1970, Contini, Rv. 114122 conf. Sez. 2, n. 2196 del 30/10/1968 - dep. 29/03/1969, Raidone, Rv. 110892 Sez. 2, n. 1638 del 21/06/1968 - dep. 30/11/1968, Signorelli, Rv. 109596 , sicché è necessario l’accertamento di elementi sintomatici di quella obiettiva situazione di vulnerabilità in cui versava il soggetto passivo, della quale l’agente avrebbe profittato Sez. 2, n. 5266 del 13/12/2005 - dep. 10/02/2006, Moscato, Rv. 233573 conf. Sez. 1, n. 10016 del 25/05/1987 - dep. 23/09/1987, Arena, Rv. 176710 in altri termini, è necessario l’accertamento di altre condizioni che consentano , attraverso una complessiva valutazione, di ritenere in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata Sez. 1, n. 346 del 20/05/1987 - dep. 13/01/1988, Raddato, Rv. 177396 , ossia che ricorrano altre circostanze che dimostrino come la pubblica o privata difesa sia stata impedita od anche solo ostacolata Sez. 1, n. 323 del 12/10/1971 - dep. 25/01/1972, Scalia, Rv. 119880 conf. Sez. 2, n. 6694 del 03/02/1976 - dep. 03/06/1976, Stipa, Rv. 136921 Sez. 2, n. 1323 del 26/05/1969 - dep. 23/10/1969, Gerardi, Rv. 113016 . 2.2. Non può essere, invece, condiviso l’orientamento minoritario, seguito dalla sentenza impugnata, secondo cui la commissione del furto in ora notturna integra di per sé gli estremi dell’aggravante della minorata difesa Sez. 5, n. 32244 del 26/01/2015 - dep. 22/07/2015, Halilovic, Rv. 265300 conf. Sez. 5, n. 7433 del 13/01/2011 - dep. 25/02/2011, Santamaria, Rv. 249603 Sez. 5, n. 35616 del 27/05/2010 - dep. 04/10/2010, Di Mella, Rv. 248883 Sez. 4, n. 34354 del 08/07/2009 - dep. 04/09/2009, Perica, Rv. 244988 Sez. 2, n. 2947 del 13/10/1980 - dep. 04/04/1981, Marino, Rv. 148284 . Tale orientamento, infatti, fa leva su leva su un approccio astrattizzante nella ricostruzione del fatto, affermando, ad esempio, che di notte la sorveglianza degli aventi diritto è solitamente più tenue ovvero addirittura assente Sez. 5, n. 7433 del 13/01/2011, Santamaria, cit. . Nei termini indicati, l’orientamento minoritario qui disatteso svilisce l’accertamento in concreto e non meramente correlato a valutazioni di idoneità astratta delle condizioni che si assume abbiano favorito la commissione del reato richiesto in generale dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. invero, posto che il fondamento dell’aggravante risiede nella considerazione in termini di maggior disvalore della condotta lì dove il reo approfitti, attraverso un meditato calcolo, delle possibilità di facilitazione dell’azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui l’azione verrà a svolgersi , la valutazione della sussistenza dell’aggravante va operata dal giudice, caso per caso, valorizzando situazioni che abbiano ridotto o comunque ostacolato, cioè reso più difficile, la difesa del soggetto passivo, pur senza renderla del tutto o quasi impossibile, agevolando in concreto la commissione del reato , occorrendo, quindi, che la difesa sia stata concretamente ostacolata non bastando l’idoneità astratta di quelle condizioni a favorire la commissione del reato Sez. 2, n. 28795 del 11/05/2016 - dep. 11/07/2016, De Biasi, Rv. 267496 conf., ex purimis, Sez. 2, n. 43128 del 07/10/2014 - dep. 15/10/2014, Apicella, Rv. 260530 Sez. 2, n. 6608 del 14/11/2013 - dep. 12/02/2014, Di Guida, Rv. 258337 . Del resto, siffatto accertamento - in concreto e non basato su valutazioni di elementi astrattamente idonei a determinare la minorata difesa della vittima - è richiesto dalla giurisprudenza di legittimità anche con riguardo ad un altro fattore potenzialmente idoneo, così come l’aver commesso il reato in tempo di notte, ad integrare, insieme con altre circostanze del caso concreto, la fattispecie ex art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., ossia l’età della vittima infatti, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, l’età avanzata della vittima del reato, a seguito delle modificazioni legislative introdotte dalla legge n. 94 del 2009, rileva in misura maggiore attribuendo al giudice di verificare, allorché il reato sia commesso in danno di persona anziana, se la condotta criminosa posta in essere sia stata agevolata dalla scarsa lucidità o incapacità di orientarsi da parte della vittima nella comprensione degli eventi secondo criteri di normalità Sez. 5, n. 38347 del 13/07/2011 - dep. 24/10/2011, Cavò, Rv. 250948 conf. Sez. 2, n. 35997 del 23/09/2010 - dep. 07/10/2010, Licciardello, Rv. 248163 . L’orientamento qui confermato, infine, assicura una più sicura rispondenza della fattispecie circostanziale al principio di offensività. Come sottolineato, proprio in tema di circostanze aggravanti, dalle Sezioni unite di questa Corte, l’interprete delle norme penali ha l’obbligo di adattarle alla Costituzione in via ermeneutica, rendendole applicabili solo ai fatti concretamente offensivi, offensivi in misura apprezzabile pertanto, i singoli tipi di reato - ma il rilievo va appunto riferito anche alle fattispecie circostanziali - dovranno essere ricostruiti in conformità al principio di offensività, sicché tra i molteplici significati eventualmente compatibili con la lettera della legge si dovrà operare una scelta con l’aiuto del criterio del bene giuridico, considerando fuori del tipo di fatto incriminato i comportamenti non offensivi dell’interesse protetto Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013 - dep. 30/09/2013, Sciuscio . Ora, solo un accertamento in concreto, caso per caso, delle condizioni che consentano, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere effettivamente realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata è idoneo ad assicurare la coerenza dell’applicazione della circostanza aggravante con il suo fondamento giustificativo, ossia, come si è visto, con il maggior disvalore della condotta derivante dall’approfittamento delle possibilità di facilitazione dell’azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui l’azione verrà a svolgersi Sez. 2, n. 28795 del 11/05/2016, De Biasi, cit. maggior disvalore, a sua volta, necessario a dar conto della concreta - maggiore - offensività che giustifica, nel singolo caso, l’aggravamento sanzionatorio comminato dall’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen 2.3. La sentenza impugnata, che, come si è anticipato, si è limitata a valorizzare il dato temporale del tempus commissi delicti, deve essere annullata in parte qua, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Bari che si uniformerà ai principi di diritto richiamati al precedente punto 2.1. 3. Il secondo motivo non è fondato. La Corte distrettuale ha confermato la statuizione relativa all’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., ritenendo sussumibile in detta fattispecie lo smontaggio della scatola di comando del sistema elettrico al fine di fare contatto ed aprire la serranda del garage. Le censure dei ricorrenti, incentrate, principalmente, sulla mancata causazione di alcun danno alla serranda, non sono fondate alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale, in tema di furto, l’aggravante della violenza sulle cose è configurabile tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l’opera dell’uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione sia necessaria un’attività di ripristino Sez. 5, n. 7267 del 08/10/2014 - dep. 18/02/2015, Gravina, Rv. 262547 , essendo necessario che la violenza sia esercitata non già sulla res oggetto di sottrazione ma su altre cose il cui danneggiamento o modificazione si riveli strumentale all’amotio della prima Sez. 5, n. 5266 del 17/12/2013 - dep. 03/02/2014, Vivona, Rv. 258725 . 4. Il terzo motivo non è fondato. Premesso che, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, nell’ipotesi di cui all’art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., a reato consumato, e quindi ad evento già verificatosi, interviene il ravvedimento dell’agente che spontaneamente ed efficacemente si adopera per attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato Sez. 1, n. 7033 del 11/01/1996 - dep. 11/07/1996, Pietrzak, Rv. 205326 , la Corte di appello ha motivato la conferma del diniego dell’applicazione della circostanza attenuante in questione sotto un duplice profilo per un verso, ha escluso la spontaneità dell’indicazione riferita dall’imputato agli operanti Lasciatemi stare la macchina l’ho messa vicino alla scuola e, per altro verso, ha rilevato che l’auto era stata lasciata a pochi metri dal garage dal quale era stata sottratta, sicché la polizia giudiziaria, anche eventualmente con l’aiuto della persona offesa, avrebbe comunque trovato in brevissimo tempo il veicolo, a prescindere dall’indicazione data dall’imputato argomentazione, quest’ultima relativa all’efficacia dell’indicazione fornita dall’imputato, priva di cadute di conseguenzialità logica e correlata al dato obiettivo della brevissima distanza tra il luogo della sottrazione e quello in cui l’auto era stata lasciata, il che rende ragione dell’infondatezza delle censure del ricorrente, che, peraltro, omette di confrontarsi con il rilievo della Corte distrettuale circa la mancanza di spontaneità dell’indicazione. 5. Pertanto, assorbite le censure articolate con il quarto motivo, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 5 cod. pen., nonché, per l’effetto, al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame su detti punti ad altra Sezione della corte di appello di Bari, mentre nel resto i ricorsi devono essere rigettati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. nonché al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame sui detti punti ad altra Sezione della Corte di appello di Bari rigetta nel resto i ricorsi.