La querela proposta contro gli atti persecutori si estende alle condotte successive

Nell’ipotesi di reato di atti persecutori contemplata dall’art. 612-bis c.p., qualora il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere anche dopo la proposizione della querela, la condizione di procedibilità si estende anche a queste ultime.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 1930/18, depositata il 17 gennaio. Il caso. La Corte d’Appello di Torino, in riforma della sentenza di condanna per atti persecutori emessa dal Tribunale di Aosta, dichiarava di non doversi procedere nei confronti dell’imputato a causa dell’irritualità della querela. Avverso la sentenza della Corte distrettuale il Procuratore della Repubblica ricorre per cassazione denunciando, tra i vari motivi di ricorso, che le condotte illecite erano state oggetto di denuncia personale da parte della persona offesa e che le successive condotte erano state oggetto di querela da parte del sostituto processuale del difensore di fiducia della stessa. La querela. Il Supremo Collegio, ribadendo il principio ripreso dal Giudice d’Appello per cui non è ammissibile l’autentica di firma del sostituto processuale in ragione della natura eccezionale della norma in materia, riconosce tuttavia che le querele presentate dalla parte offesa risultavano, dal fascicolo processuale, ritualmente depositate. Pertanto, deve riaffermarsi in questa sede decisoria il principio di diritto per cui il carattere del delitto di atti persecutori, quale reato abituale improprio, a reiterazione necessaria delle condotte, rileva anche ai fini della procedibilità, con la conseguenza che, nell’ipotesi in cui il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere anche dopo la proposizione della querela, la condizione di procedibilità si estende anche a queste ultime, poiché, unitariamente considerate con le precedenti, integrano l’elemento oggettivo del reato . La Corte dunque annulla la sentenza impugnata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 21 dicembre 2017 – 17 gennaio 2018, n. 1930 Presidente Fumo – Relatore Amatore Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Aosta in data 26.6.2016 nei confronti del predetto imputato per il reato di cui all’art. 612 bis cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’odierno ricorrente per il menzionato reato perché l’azione penale non poteva essere iniziata per irritualità della querela ed ha ordinato pertanto la immediata liberazione dell’imputato e la revoca delle statuizioni civili. Avverso la predetta sentenza ricorre il Procuratore generale distrettuale, proponendo tre ordini di doglianze. 1.1 Denunzia il ricorrente, con il primo motivo, violazione di legge e vizio argomentativo in relazione alla dichiarata insussistenza della condizione di procedibilità. Osserva il ricorrente che le condotte commesse nelle date del 30.11.2014 e 4.4.2015 erano state oggetto di denuncia personale da parte della persona offesa che aveva presentato querela rispettivamente in data 11.12.2014 e 8.4.2015. Si evidenzia altresì che solo le successive condotte delittuose erano state oggetto di querela in data 5.8.2015 da parte del sostituto processuale del difensore di fiducia presso la questura di Aosta. Deduce pertanto la difesa l’erroneità della decisione impugnata laddove aveva esteso la denunziata inammissibilità della querela per la mancata autentica della sottoscrizione della persona offesa da parte del difensore giacché tale autentica era stata effettuata solo dall’avv. Termini che era un mero sostituto processuale ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. del predetto difensore anche alle ulteriori condotte antecedenti la predetta querela, condotte per le quali le relative querele presentavano tutti i crismi della ritualità. Si evidenzia altresì che - sulla scorta di una recente giurisprudenza di questa Corte rivestendo il delitto di atti persecutori natura di reato abituale, la condizione di procedibilità determinato dalla presentazione della querela si estenderebbe anche alle condotte successive a quelle già oggetto dell’atto querelatorio. 1.2 Con un secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 102 cod. proc. pen. giacché la sostituzione processuale consentirebbe la sostituzione del difensore in tutte le attività processuali, compresa quella di autentica della sottoscrizione della querela. 1.3 Con un terzo motivo si deduce vizio argomentativo sul medesimo punto. Considerato in diritto 2. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, il cui accoglimento assorbe invero l’esame delle ulteriori doglianze prospettate dal P.G. ricorrente. 2.1 Deve ritenersi, in termini generali, che il difensore non è munito di potere certificatorio generale, e le norme che gli conferiscono il relativo potere hanno carattere eccezionale ne consegue che l’autentica della firma della parte effettuata da difensore diverso da quello legittimato alla difesa della stessa è invalida Sez. 4, Sentenza n. 15175 del 21/02/2008 Cc. dep. 10/04/2008 Rv. 239736 . Ne consegue, in omaggio al principio qui riaffermato, che non è ammissibile l’autentica di firma da parte del sostituto processuale proprio in ragione della eccezionalità della norma sulla autentica di firma che non consente interpretazioni estensive. Tuttavia, la conclusione cui è giunta la Corte territoriale e secondo la quale tutte le condotte coperte dalla querela del 5.8.2015 dovrebbero ritenersi non procedibili non è condivisibile, atteso che dall’esame del fascicolo processuale cui anche questa Corte è abilitata, trattandosi, quello denunziato, di un vizio di rito che consente al giudice di legittimità l’esame del fatto processuale , emerge che le due querele datate 11.12.2014 e 8.4.2015 sono state presentate direttamente dalla querelante e dunque risultano ritualmente depositate. Peraltro, deve riaffermarsi in questa sede decisoria il principio di diritto secondo cui il carattere del delitto di atti persecutori, quale reato abituale improprio, a reiterazione necessaria delle condotte, rileva anche ai fini della procedibilità, con la conseguenza che, nell’ipotesi in cui il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere anche dopo la proposizione della querela, la condizione di procedibilità si estende anche a queste ultime, poiché, unitariamente considerate con le precedenti, integrano l’elemento oggettivo del reato Sez. 5, Sentenza n. 41431 del 11/07/2016 Ud. dep. 03/10/2016 Rv. 267868 . Alla luce del principio di diritto ora precisato si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata affinché il giudice di appello riesamini la vicenda processuale anche ai fini dell’accertamento della procedibilità dell’azione penale in virtù della presentazione delle due querele personalmente da parte della persona offesa dal reato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Torino. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.