L’avvocato di fiducia può essere nominato anche con raccomandata inviata da un familiare dell’imputato detenuto

Lo prevede il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 96 c.p.p., in merito al quale la Suprema Corte chiarisce che l’autorità giudiziaria procedente non può imporre oneri probatori ulteriori rispetto all’invio della raccomandata.

Con la sentenza n. 1725/18, depositata il 16 gennaio, la Suprema Corte si pronuncia sul ricorso presentato da un imputato condanno per il delitto di truffa continuata sia in primo grado che in appello. Il ricorrente deduce dinanzi agli Ermellini la violazione del suo diritto di difesa per effetto della notifica di tutti gli atti processuali al difensore d’ufficio, nonostante la nomina del difensore di fiducia fosse stata comunicata alla Procura tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. La questione era peraltro già stata sollevata in appello ma la Corte territoriale aveva ritenuto provato il mero invio della raccomandata e non il contenuto della stessa. Nomina del difensore di fiducia tramite raccomandata. Premettendo che la validità processuale della nomina del difensore di fiducia dipende dall’osservanza delle forme e delle modalità normativamente previste, la Corte ricorda che l’art. 96, commi 2 e 3, consente la comunicazione della nomina medesima tramite raccomanda inviata da parte di un prossimo congiunto per il caso in cui l’imputato, soggetto a restrizione personale, non vi abbia provveduto. Disattendendo tale principio, la Corte territoriale ha inammissibilmente ricondotto in capo al ricorrente i molteplici disguidi derivanti dalla mancata ricezione dell’atto da parte del PM titolare dell’inchiesta. La giurisprudenza è infatti ferma nel sostenere che le formalità indicate dalla norma citata sono richieste ad substantiam per quanto attiene agli obblighi relativi a notifiche ed avvisi dell’autorità giudiziaria, mentre rilevano ad probationem per quanto riguarda la verifica della volontà dell’indagato/imputato ed in merito alle vicende del rapporto fiduciario tra difensore e assistito. Tali formalità non possono dunque essere gravate da requisiti ulteriori quali la prova certa in ordine al contenuto della missiva recapitata all’ufficio procedente a tal fine assumendosi l’insufficienza della copia della nomina esibita dal difensore , senza sconfinare in un’irragionevole lesione dei diritti della difesa . Tornando al caso di specie, la Corte annulla la sentenza impugnata sottolineando la nullità di tutti gli atti partecipativi successivi alla data risultante dall’avviso di ricevimento della raccomandata.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 5 dicembre 2017 – 16 gennaio 2018, n. 1725 Presidente Cammino – Relatore De Santis Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Y.S. , condannato dal Tribunale di Brescia per il delitto di truffa continuata con sentenza integralmente confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a la violazione dell’art. 178 lett. c cod.proc.pen. e la violazione del diritto di difesa per effetto dell’avvenuta notifica di tutti gli atti processuali al difensore d’ufficio, nonostante la nomina in data 28/7/2013 del difensore di fiducia, inoltrata alla Procura della Repubblica a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno in data 25/9/2013 b l’illogicità della motivazione con riguardo alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La questione di nullità di cui al primo motivo, già proposta con i motivi d’appello, veniva disattesa dalla Corte territoriale che riteneva provato l’invio della lettera raccomandata non anche il contenuto. 1.1 All’udienza del 23 Giugno 2017 la Corte rendeva un’ordinanza interlocutoria, chiedendo alla Procura della Repubblica di Brescia di accertare presso l’ufficio ricezione atti il contenuto della raccomandata inoltrata dall’imputato il 25/9/2013 e pervenuta a destinazione, come da ricevuta di ricevimento prodotta dal difensore e allegata agli atti. La richiesta veniva evasa negativamente con nota del 3 ottobre u.s 2. Il primo motivo è fondato e merita accoglimento. La Corte territoriale ha ritenuto pag. 4 che il talloncino di accettazione della raccomandata per la spedizione e l’avviso di ricevimento provano che l’imputato il mittente è Y.S. c/o Avv. Di Frenna ha inviato alla Procura della Repubblica una raccomandata, ma non vi è prova alcuna circa il contenuto della medesima . La nomina del difensore di fiducia è atto formale che non ammette equipollenti e per la cui validità processuale è necessaria l’osservanza delle forme e modalità di cui all’art. 96, commi secondo e terzo, cod. proc. pen. ovvero la dichiarazione resa all’autorità procedente, consegnata a detta autorità dal difensore, trasmessa con raccomandata, fatta da prossimo congiunto nell’ipotesi di persona sottoposta a restrizione personale che non vi abbia personalmente provveduto. Ebbene, atteso il dato testuale della norma cennata, il rilievo della sentenza impugnata che assume non esservi prova che la nomina fiduciaria dell’Avv. Di Frenna sia stata depositata presso l’autorità procedente si risolve in un’interpretazione sostanzialmente abrogatrice della modalità di trasmissione della designazione del difensore a mezzo lettera raccomandata, facendo carico all’imputato dei molteplici e a lui non ascrivibili disguidi che possono essere alla base della mancata ricezione dell’atto da parte del P.m. titolare del procedimento, e tanto nonostante l’avviso di ricevimento della raccomandata da parte dell’Ufficio Ricezione Atti della Procura della Repubblica di Brescia. 2.1 La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che le formalità prescritte dall’art. 96,comma secondo, cod. proc. pen. sono richieste ad substantiam e sono vincolanti per quanto riguarda gli obblighi, relativi alle notifiche e agli avvisi, dell’autorità giudiziaria e degli uffici giudiziari, ma sono richieste esclusivamente ad probationem per quanto attiene la verifica dell’espressione della volontà dell’indagato o imputato e per quanto attiene al rapporto fiduciario tra difensore e difeso Sez. 2, n. 11078 del 12/10/2000, Zagami, Rv. 217401 Sez. 5 n. 4884 del 23.5.1997, Maio, Rv. 207894 . Pertanto, le predette formalità, normativamente intese ad assicurare l’affidabilità della designazione del difensore, non possono essere gravate da requisiti aggiuntivi estemporanei, quali la prova certa in ordine al contenuto della missiva recapitata all’ufficio procedente a tal fine assumendosi l’insufficienza della copia della nomina esibita dal difensore , senza sconfinare in un’irragionevole lesione dei diritti della difesa. Tanto emerge dal tenore dell’art. 27 lett. c disp.att. cod.proc.pen. che espressamente prevede che il difensore documenta la sua qualità esibendo la copia della nomina, certificata conforme all’originale da parte del difensore, e l’originale della ricevuta postale, nel caso di trasmissione a mezzo di raccomandata , adempimenti nella specie puntualmente assolti. 3. Pertanto, nella specie deve ritenersi la nullità di tutti gli atti partecipati successivi al 25/9/2013 data risultante dall’avviso di ricevimento della raccomandata , ivi compresa la citazione a giudizio, il dibattimento e la sentenza di primo grado, per violazione degli artt. 178, comma primo lett. c e 179, comma primo cod.proc.pen., nonché di quelli derivati Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 . A tanto consegue l’annullamento della sentenza impugnata assorbita la doglianza in punto di trattamento sanzionatorio con rinvio al P.m. presso il Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Brescia per l’ulteriore corso.