Mansarda non abitabile: l’agente immobiliare omette il dettaglio e viene punito

Respinta l’obiezione difensiva, secondo cui la condotta era frutto delle indicazioni fornite dal proprietario dell’immobile. Il silenzio su circostanze rilevanti vale una condanna. Illogico pretendere dall’acquirente un controllo minuzioso delle planimetrie.

Costa caro il silenzio all’agente immobiliare L’essersi attenuto alle indicazioni fornitegli dal proprietario della casa – omettendo di fare conoscere al potenziale acquirente la mancanza di abitabilità del locale mansardato – non lo salva da una condanna per truffa contrattuale Cassazione, sentenza n. 1730, sez. II Penale, depositata il 16 gennaio . Raggiro. Ricostruita la vicenda, e delineato il comportamento tenuto dall’agente immobiliare, i giudici della Cassazione condividono in toto la posizione assunta dalla Corte d’Appello. Ciò significa conferma definitiva della condanna per truffa contrattuale , concretizzatasi nell’aver venduto un immobile tenendo però all’oscuro l’acquirente sul difetto di abitabilità di un locale mansardato . Respinte le obiezioni proposte dal legale dell’agente, obiezioni centrate innanzitutto sul fatto che il suo cliente si sarebbe semplicemente attenuto alle indicazioni fornitegli dal proprietario dell’immobile . I magistrati del Palazzaccio ricordano che anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti, integra l’elemento del raggiro, idoneo a influire sulla volontà negoziale . E in questa vicenda è emerso in maniera chiara che l’agente immobiliare ha taciuto circostanze rilevanti, quali quelle relative all’abitabilità della mansarda, inducendo in errore l’acquirente sulla rispondenza dell’immobile proposto alle caratteristiche richieste . Questa visione non è scalfita, poi, dal fatto che il vizio fosse verificabile attraverso il controllo dei documenti allegati al rogito , anche perché, in mancanza di ogni indicazione da parte del venditore , è da escludere che fosse esigibile dal compratore un controllo accurato delle planimetrie, ritenute di non facile comprensione persino per persone esperte .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 21 dicembre 2017 – 16 gennaio 2018, n. 1730 Presidente Gallo – Relatore Recchione Ritenuto in fatto 1. La corte di appello di Bologna confermava la responsabilità del Ri., agente immobiliare per truffa contrattuale consistita nell'avere omesso di comunicare al contraente persona offesa il difetto di abilitabilità del locale mansardato annesso all'immobile compravenduto 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva 2.1. vizio di legge e di motivazione si deduceva la carenza e l'illogicità della motivazione in ordine all'elemento soggettivo che sarebbe stato illogicamente dedotto dalla testimonianza dell'acquirente di un altro immobile, laddove l'imputato, svolgendo le sue funzioni di agente immobiliare, si sarebbe limitato ad attenersi alle indicazioni fornitegli dal proprietario. Infine si rimarcava che la persona offesa non aveva rinunciato alla prescrizione nel procedimento in cui era stata imputata del reato previsto dall'art. 44 lett. a del D.P.R. 308 del 2001, e che tale circostanza inciderebbe sulla sua credibilità 2.2. vizio di legge e di motivazione in relazione al riconoscimento dell'elemento oggettivo della truffa mancherebbero gli artifici e raggiri dato che il difetto di abitabilità per quanto non comunicato verbalmente, sarebbe stato evincibile dai documenti allegati al rogito notarile. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo che deduce l'illogicità della motivazione con riguardo al riconoscimento dell'elemento soggettivo è manifestamente infondato. La doglianza si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima a sia effettiva , ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata b non sia manifestamente illogica , perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica c non sia internamente contraddittoria , ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute d non risulti logicamente incompatibile con altri atti del processo indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico Cass. sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516 segnatamente non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante , su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo per cui sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento Cass. sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965 . Nel caso di specie nessuna censura può essere proposta nei confronti della logicità degli argomenti posti alla base della valutazione conforme effettuata dalle sue sentenze di merito. La piena consapevolezza di porre in essere una attività fraudolenta veniva infatti logicamente dedotta dalla reiterazione del comportamento che il Ri., secondo quanto emerso dalle testimonianze raccolte avrebbe posto in essere anche nei confronti di acquirenti di altri immobili diversi da quello venduto alla persona offesa pag. 4 della sentenza impugnata . La esclusione della occasionalità del comportamento confortava, come ritenuto dai giudici di merito la valutazione in ordine alla piena consapevolezza della condotta. Del pari sono inammissibili le doglianze rivolte nei confronti della valutazione di attendibilità della persona offesa asseritamente conseguenti alla mancata rinuncia alla prescrizione nel collegato procedimento per abuso edilizio si tratta infatti di motivo proposto per la prima volta in Cassazione con insanabile frattura della catena devolutiva che determina l'inammissibilità della censura. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente deduce l'inesistenza di artifici e raggiri dato che l'abilità dell'immobile compravenduto era controllabile direttamente dall'offesa attraverso la visione delle piantine allegate al rogito. In via preliminare si ribadisce che in tema di truffa contrattuale, anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l'elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo Cass. sez. 2, n. 28791 del 18/06/2015 - dep. 07/07/2015, Bi., Rv. 264400 Cass. sez. 2, n. 32859 del 19/06/2012 - dep. 21/08/2012, D'Al., Rv. 253660 Nel caso di specie l'imputato taceva circostanze rilevanti, quali quelle relative all'abitabilità della mansarda, inducendo in errore la persona offesa sulla rispondenza dell'immobile proposto alle caratteristiche richieste. Il fatto che lo stato fosse verificabile attraverso il controllo dei documenti allegati al rogito non esclude, come rilevato dai giudici di merito la responsabilità del ricorrente. La assenza di abitabilità relativa ad alcuni locali non rendeva nulla la compravendita, correttamente conclusa dal notaio, sebbene il fatto che tale circostanza fosse stata taciuta avesse influito in modo decisivo sulla volontà contrattuale dell'offeso. Sul punto la Corte di appello escludeva che, assente ogni indicazione da parte del venditore, fosse esigibile dall'offeso un controllo accurato delle planimetrie ritenute di non facile comprensione persino per persone esperte pag. 5 della sentenza impugnata . Sul punto si ribadisce che l'eventuale mancanza di diligenza o di prudenza da parte della persona offesa è atta ad escludere la idoneità del mezzo, in quanto determinata dalla fiducia che l'agente ha saputo conquistarsi presso la controparte contrattuale Cass. Sez. 2, n. 24499 del 07/05/2015 - dep. 09/06/2015, Ba., Rv. 264224 Cass. sez. 2, n. 41717 del 14/10/2009 - dep. 30/10/2009, P.C. in proc. Ma., Rv. 244952 . Quello che rileva ai fini della consumazione della truffa contrattuale è, infatti, l'effettiva induzione in errore della controparte evenienza che nel caso di specie i giudici dei due gradi di merito ritenevano, con valutazione conforme, univocamente dimostrata dalle prove raccolte. Anche in questo caso la valutazione di merito effettuata dalla Corte di appello è esente da vizi logici e coerente con le prove raccolte sottraendosi ad ogni censura in questa sede. 2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.