L'infedele comunicazione di inizio dei lavori costituisce reato di falsità ideologica in atto pubblico?

Il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico sussiste quando una norma giuridica obbliga il privato a dichiarare il vero, ricollegando specifici effetti all’atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente. Va escluso che il reato si configuri anche in relazione ad un documento collegato solo funzionalmente ad un atto amministrativo.

Sul punto la Cassazione con sentenza n. 1456/18, depositata il 15 gennaio. La vicenda. Il Tribunale di Firenze, con sentenza confermata anche dalla Corte d’Appello, condannava gli imputati per il reato di cui all’art. 483 c.p. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico in quanto avevano attestato una falsa data nella comunicazione di inizio lavori per l’esecuzione di opere relative ad un fabbricato. Il Tribunale assolveva, invece, gli imputati per aver iniziato i lavori senza autorizzazione paesaggistica stante la successiva sanatoria che li rendeva non punibili ai sensi dell’art. 181 d.lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio . Avverso la decisione di merito ricorrono per cassazione i condannati lamentando la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta offensività del falso, in quanto l’infedele attestazione è del tutto irrilevante ai fini del significato dell’atto autorizzatorio. Configurabilità del delitto di falso in atto pubblico. La Suprema Corte ha premesso che il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico sussiste quando una norma giuridica obbliga il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all’atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente . Per questo motivo va escluso che una scrittura privata o un altro documento ab origine ” non costituente atto pubblico possa essere considerato tale in virtù del solo suo collegamento funzionale ad un atto amministrativo, per effetto dell’inserimento di esso nella relativa pratica dell’iter consequenziale occorrente per il provvedimento finale . Comunicazione di inizio lavori. Nella fattispecie, ad avviso del Supremo Collegio, la comunicazione non era destinata ad essere contenuta in alcun atto pubblico che avrebbe avuto tale valenza. Infatti le comunicazioni di inizio dei lavori hanno lo scopo di agevolare l’accertamento del completamento dell’intervento edilizio nei tempi e consentire una tempestiva verifica sull’attività posto in essere e non rappresentano, quindi, una semplice formalità amministrativa, bensì di un adempimento strettamente connesso ai contenuti ed alle finalità del permesso di costruire ed agli obblighi di vigilanza . In relazione a ciò la Corte la ritenuto evidente che la comunicazione è un atto privato senza alcuna valenza pubblica tale da non rendere configurabile, nel caso di specie, il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Per questi motivi la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 13 settembre 2017 – 15 gennaio 2018, n. 1456 Presidente Savani – Relatore Rosi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa il 16 maggio 2016, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze dell’11 novembre 2014 ha rideterminato la pena inflitta a Mu.Le. e M.L. per il reato di cui all’art. 483 c.p., in quanto nella Comunicazione di inizio lavori per l’esecuzione di opere relative ad un fabbricato posto in omissis , di cui al permesso di costruire n. , rilasciato il omissis , attestavano contrariamente al vero che i suddetti lavori erano in corso al omissis , avendo assolto i predetti, ed altri coimputati, dal reato di cui all’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, per avere realizzato i lavori nel suddetto immobile senza avere conseguito preventivamente l’autorizzazione paesaggistica, essendo i medesimi non punibili ai sensi dell’art. 181 comma 1-ter D.lgs n. 42 del 2004, per il rilascio della c.d. sanatoria paesaggistica. 2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l’annullamento i due ricorrenti, per il tramite dei loro difensori di fiducia, per i seguenti motivi 1 Mancanza motivazione in ordine alla ritenuta offensività del falso, ex art. 606, lett. e , avendo già nell’atto di appello eccepito l’erronea valutazione delle risultanze processuali in ordine alla sussistenza di detto reato, in quanto i lavori erano iniziati dopo 17 giorni dal rilascio del titolo edilizio rilasciato il 5 luglio 2011 e alla comunicazione di inizio lavori era stata allegata copia del DURC datato 24 maggio 2011. Si tratterebbe comunque di un falso innocuo, in quanto l’infedele attestazione è del tutto irrilevante ai fini del significato dell’atto autorizzatorio inoltre tale comunicazione è avvenuta il giorno successivo all’ispezione operata dai tecnici comunali, per cui equivarrebbe ad autodenuncia 2 Inosservanza della legge penale per mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, in considerazione delle modalità della condotta e dell’assenza del danno o del pericolo. Considerato in diritto 1. Va premesso punto, che le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto configurabile il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico art. 483 c.p. solo nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisca all’atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l’efficacia probatoria dell’atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero così S. U, n. 28 del 15/12/1999, Gabrielli, Rv. 215413 Conf. S.U.n. 29/2000 del 15 dicembre 1999, Fanciulli e S.U. n. 30/2000 del 15 dicembre 1999,PM in procomma Bertin, non mass. . Più di recente, è stato ribadito che la fattispecie di cui all’art. 483 c.p. sussiste qualora l’atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati e, cioè, quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all’atto-documento nel quale la dichiarazione è inserita dal pubblico ufficiale ricevente cfr. Sez.5, n. 18279 del 2/4/2014, Scalici, Rv. 259883 . Infatti è orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di falsità documentale, quello in base al quale va escluso che una scrittura privata o un altro documento ah origine non costituente atto pubblico possa essere considerato tale in virtù del solo suo collegamento funzionale ad un atto amministrativo, per effetto dell’inserimento di esso nella relativa pratica dell’iter consequenziale occorrente per il provvedimento finale. 2. Il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico contestato sussiste, cioè, quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all’atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente in tal senso Sez.2, n. 4970 del 12/01/2012, Yu, Rv. 251815 . Mentre è stato escluso che integri tale delitto la condotta del privato nella specie proprietario e costruttore di un edificio che attesti falsamente, con dichiarazione diretta al sindaco, l’ultimazione dei lavori di un fabbricato, considerato che tale dichiarazione non è destinata a confluire in un atto pubblico e, quindi, a provare la verità dei fatti in essa attestati, mentre la fattispecie criminosa di cui all’art. 483 c.p. è configurabile solo nel caso in cui una specifica norma giuridica attribuisca all’atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale così, ex multiis, Sez. 5, n. 19361 del 13/02/2006, Caccuri, Rv. 234538 . 3. Nel caso di specie la comunicazione di inizio attività non era destinata ad essere incorporata in alcun atto redatto da un pubblico ufficiale che avrebbe avuto tale valenza. A tale proposito va anzi osservato che le comunicazioni di inizio e fine lavori hanno lo scopo di agevolare l’accertamento, da parte dell’amministrazione comunale, dell’inizio e del completamento dell’intervento edilizio nei termini e consentire una tempestiva verifica sull’attività posta in essere e non rappresentano, quindi, una semplice formalità amministrativa, bensì di un adempimento strettamente connesso ai contenuti ed alle finalità del permesso di costruire ed agli obblighi di vigilanza imposti dall’art. 27 e segg. del Testo Unico dell’edilizia si veda, sul punto Sez. 3, n. 19110 del 9/4/2013, Vani, non mass. . 4. Quindi è evidente che la comunicazione di inizio lavori è un atto del privato senza alcuna valenza probatoria privilegiata ed il cui contenuto può essere oggetto di specifica verifica sulla effettiva situazione di fatto volta a controllare la corrispondenza dei lavori realizzati con quelli autorizzati e, in seguito, il completamento dell’attività edilizia alla scadenza del termine annuale assegnato con il permesso a costruire nel caso di specie già rilasciato in data 5 luglio 2011, a fronte della comunicazione del 22 luglio 2011 . 5. Inoltre, considerando il documento oggetto del giudizio nel contesto della intera vicenda che ci occupa, l’attestazione risulta essere stata del tutto irrilevante, in quanto, a seguito dell’ispezione avvenuta il giorno precedente, la pubblica amministrazione era ben a conoscenza della effettiva data di inizio dei lavori precedente, per l’appunto, di un giorno . Di conseguenza l’eventuale falso , ossia la non corrispondenza alla realtà fattuale, risulta, all’evidenza, del pari innocuo. In relazione all’offensività di tale delitto, infatti, la giurisprudenza ha affermato che l’innocuità va riferita all’ idoneità della dichiarazione non corrispondente al vero ad ingannare comunque la fede pubblica così Sez.3, n. 34901 del 19/07/2011, Testori, Rv. 250825 , situazione del tutto mancante nel caso concreto. 6. L’accoglimento del primo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza stessa dell’illecito, comune ad entrambi i ricorrenti determina, all’evidenza, l’integrale assorbimento della residua doglianza e, in conclusione, l’impugnata sentenza va annullata senza rinvio per insussistenza del delitto di cui all’art. 483 c.p. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.