Gravidanza dell’avvocato e legittimo impedimento prima della Legge di Bilancio 2018

In applicazione della disciplina in vigore prima dell'introduzione, con la Legge di Bilancio 2018, delle novità in tema di gravidanza dell'avvocato, la Suprema Corte sanciva che affinché lo stato di gravidanza del difensore potesse costituire un legittimo impedimento idoneo al rinvio dell’udienza ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 151/2001 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità , tale impedimento deveva essere documentato, comunicato tempestivamente ed aver carattere di imprevedibilità, non potendosi il legale limitare, per il principio della ragionevole durata del processo, a domandare il rinvio dell’udienza per il sol fatto di essere in gravidanza.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 919/18, depositata il 12 gennaio. Il caso. Il difensore di un imputato propone ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Milano chiedendone l’annullamento per il mancato accoglimento dell’istanza di rinvio dell’udienza, richiesta per complicanze intervenute durante la gravidanza del legale, circostanza che avrebbe comportato la pronuncia della sentenza impugnata senza avviso dell’udienza al difensore. Il rinvio dell’udienza per stato di gravidanza. Il Supremo Collegio, preso atto delle disposizioni contenute nel protocollo d’intesa degli uffici giudiziari di Milano, le quali prevedono che il giudice tenga conto dello stato di gravidanza del difensore nel fissare le udienze e predisporre i rinvii e ribadito che lo stato di gravidanza può costituire un legittimo impedimento, evidenzia che ciò non fa venire meno l’obbligo di comunicazione tempestiva e di documentazione delle circostanze che impediscono la presenza all’udienza, né tantomeno le ragioni per le quali non sia possibile avvalersi di un sostituto processuale. Infatti, l’impedimento del difensore a comparire in udienza non comporta l’obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina solo qualora esso sia dovuto a ragioni di salute imprevedibili, oltre che adeguatamente documentate e tempestivamente comunicate . Si segnala, tuttavia, che la Legge di Stabilità 2018 ha introdotto novità in tema di gravidanza dell’avvocato , introducendo una specifica ipotesi di legittimo impedimento per l’avvocato in stato di gravidanza. L’imprevedibilità. Nel caso in esame è da escludersi la sussistenza del requisito di imprevedibilità, posto che la gravidanza del difensore non può – di per sé – legittimare l’indiscriminata sospensione di tutti i procedimenti a carico dei soggetti assistiti dal predetto e per tutto il periodo della gestazione oltre al trimestre successivo al parto , in quanto ciò irrimediabilmente confligge con il principio della ragionevole durata del processo”. Pertanto la Corte territoriale ha correttamente escluso l’esistenza di un legittimo impedimento del difensore . La Corte dunque dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 10 ottobre 2017 – 12 gennaio 2018, numero 919 Presidente Savani – Relatore Graziosi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 9 gennaio 2017 la Corte d’appello di Milano, quale giudice di rinvio a seguito di sentenza della Quarta Sezione Penale di questa Suprema Corte del 24 giugno 2014 che aveva annullato limitatamente al trattamento sanzionatorio la sentenza della Corte d’appello di Milano del 24 maggio 2013 che aveva confermato la condanna del Tribunale di Milano pronunciata nei confronti di C.A. per il reato di cui all’articolo 73, primo comma, d.p.r. 309/1990 per detenzione a fini di spaccio di 4,4 grammi di cocaina, poi ceduta ad una donna a fronte di una corresponsione di denaro -, ha rideterminato la pena da irrogare ad C.A. da otto mesi di reclusione e Euro 2000 di multa in cinque mesi e dieci giorni di reclusione e Euro 600 di multa. 2. Ha presentato ricorso il difensore, sulla base di tre motivi, i primi due denuncianti violazioni di legge e il terzo, proposto in subordine, prospettante una questione di illegittimità costituzionale. Considerato in diritto 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1 I primo motivo chiede che sia annullata la sentenza impugnata per avere la corte territoriale omesso - cosi’ violando l’articolo 665 c.p.c. - di dichiarare nulla la sentenza della Quarta Sezione Penale di questa Suprema Corte, essendo stata quest’ultima pronunciata senza avviso dell’udienza al difensore. A tacer d’altro, il motivo è privo di consistenza, perché lo strumento che il sistema offre qualora si sia verificata l’ipotesi di omesso avviso dell’udienza al difensore in giudizio di legittimità è individuabile nell’articolo 625 bis c.p.p. v. Cass. sez. VI, 12 gennaio 2012 numero 9926 e cfr. già S.U. 27 marzo 2002 numero 16103 , non rientrando d’altronde, ictu oculi, nel potere giurisdizionale del giudice di merito in sede di rinvio l’annullamento della sentenza della Suprema Corte che tale rinvio ha disposto. 3.2 Il secondo motivo richiede l’annullamento della sentenza impugnata per violazione di un’ampia serie di norme gli articoli 420, quinto comma, c.p.p., 2, 3, 24, 51 Cost., 2, 3, 137, 141 del Trattato CE, come modificato dal Trattato di Lisbona, Direttiva 76/207/CE come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE, d.lgs. 26 marzo 2001 numero 151, d.lgs. 30 maggio 2005 numero 145, d.lgs. 11 aprile 2006 numero 198, I. 24 febbraio 2006 numero 104, decreto del Ministro del lavoro 12 CIluglio 2007, d.lgs. 25 gennaio 2010 numero 5, articolo 4 del Codice di autoregolamentazione delle astensione degli avvocati dalle udienze non sarebbero stati rispettati neppure il Protocollo d’intesa degli uffici giudiziari di Milano e la sentenza della Corte Costituzionale numero 385/2005. La violazione delle norme sopra indicate e il contrasto con la invocata sentenza della Consulta consisterebbe nel fatto che il difensore dell’imputato aveva chiesto rinvio dell’udienza del 9 gennaio 2017 per sua gravidanza con complicanze, istanza però che fu respinta, incorrendo quindi in illegittimità. Nel caso poi in cui tale illegittimità non sia riconosciuta, e perciò non sia annullata la conseguente sentenza, il terzo motivo, appunto in subordine, propone questione di legittimità costituzionale rispetto all’articolo 420 ter, quinto comma, c.p.p La prospettazione del ricorrente non ha alcun pregio. Invero, la corte territoriale, con ordinanza del 9 gennaio 2017, ha rigettato l’istanza del difensore di fiducia dell’imputato, avvocato Antonella Ferrante, presentata il 13 dicembre 2016, con cui si chiedeva che, in considerazione del suo stato di gravidanza - con il 21 aprile 2017 quale data prevista per il parto -, fosse disposto il rinvio dell’udienza del 9 gennaio 2017 ad altra udienza successiva in termini di cui all’art. 16 D. Lgs. 151/01 tre mesi successivi al parto , pertanto oltre settembre 2017 . La corte ha rilevato che il Protocollo sottoscritto il 6 gennaio 2011, richiamato nell’istanza, prevede che il giudice, nel fissare le udienze e disporre i rinvii, terrà conto dello stato di gravidanza dell’avvocato e del periodo corrispondente al congedo per maternità stabilito in particolare dal d.lgs. 151/2001 e successive modifiche e ha osservato che ciò peraltro significa che lo stato di gravidanza, pur potendo costituire un legittimo impedimento, non comporta il venire meno delle ulteriori condizioni normalmente richieste dalla giurisprudenza affinché essa possa essere riconosciuta come tale, onde il difensore rimane . tenuto non solo a comunicare tempestivamente e a documentare adeguatamente le ragioni che ne impediscono la presenza all’udienza, ma anche ad accompagnare tale comunicazione con la puntuale esposizione dei motivi per i quali non può avvalersi di un sostituto processuale . Sulla base di questo rilievo, la corte territoriale si è quindi correlata alla giurisprudenza di questa Suprema Corte - S.U. 21 luglio 2016 numero 41432 - nel senso che l’impedimento del difensore a comparire in udienza non comporta l’obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina solo qualora esso sia dovuto a ragioni di salute imprevedibili, oltre che adeguatamente documentate e tempestivamente comunicate ed ha escluso che nel caso in esame sussistesse imprevedibilità, essendo la gravidanza nota da tempo al difensore, per di più rimarcando che la gravidanza del difensore non può - di per sé legittimare l’indiscriminata sospensione di tutti i procedimenti a carico dei soggetti assistiti dal predetto e per tutto il periodo della gestazione oltre al trimestre successivo al parto . , in quanto ciò irrimediabilmente confligge con il principio di pari rango costituzionale della ragionevole durata del processo . Pertanto, la corte territoriale ha escluso l’esistenza di legittimo impedimento del difensore. La censura del ricorrente, incluso il motivo subordinato che prospetta una illegittimità costituzionale, non inficia il vero fondamento della decisione della corte territoriale, ovvero l’assoluta prevedibilità, quando fu proposta l’istanza, del periodo di impedimento per gestazione e trimestre seguente. Alla luce del noto intervento delle Sezioni Unite, è evidente che il legittimo impedimento, se è prevedibile, non può ragionevolmente frenare la sequenza processuale, con evidente lesione della ragionevole durata del processo che, come la corte territoriale rileva, è ictu oculi valore paritario anche a livello sovranazionale per tutti, si veda l’articolo 6, paragrafo 1, che indica un tempo ragionevole quale elemento che compone il processo equo con ogni valore che possa essere insito nel diritto alla maternità di una professionista. Nel caso, quindi, che questa abbia esercitato tale suo diritto, l’obbligo di ragionevole organizzazione in rapporto alla prevedibilità delle conseguenze non può venir meno, come per tutti gli altri casi di impedimento legittimo. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, numero 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende.