Energia elettrica sottratta: furto punibile nonostante il disagio economico

Azzerata l’assoluzione pronunciata in Tribunale. Nuovo processo in vista dunque per una donna, accusata di aver rubato energia elettrica. Da valutare anche il fatto che il suo nucleo familiare sia composto da persone idonee al lavoro.

La povertà e il disagio economico non rendono giustificabile il furto di energia elettrica per la propria abitazione. Così viene rimessa in discussione la posizione di una donna, assolta in Tribunale perché, secondo i Giudici, aveva agito in stato di necessità” Cassazione, sentenza n. 319/18, sez. V Penale, depositata oggi . Sostegno. A fare chiarezza provvedono i Magistrati del Palazzaccio, chiarendo che lo stato di disagio economico non è sufficiente per parlare di stato di bisogno e, quindi, per rendere non punibile una condotta penalmente rilevante come quella del furto di energia elettrica . Ciò, aggiungono i Giudici, perché va tenuta presente la disponibilità di una adeguata struttura istituzionale diretta al sostegno delle persone in difficoltà dal punto di vista economico. Peraltro, in questa vicenda è emerso che il nucleo familiare della donna è composto da più persone atte al lavoro e che l’energia elettrica rubata serviva a fornire due appartamenti diversi. Esclusa, quindi, l’ipotesi della non punibilità”, è necessario un nuovo giudizio in Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 14 novembre 2017 – 9 gennaio 2018, n. 319 Presidente Fumo – Relatore Gorjan Ritenuto in fatto Il Tribunale di Marsala con la decisione impugnata, resa il 16.6 - 14.9.2015, ha mandato assolta la C. dal delitto di furto aggravato di energia elettrica poiché persona non punibile avendo agito in stato di necessità. Ha interposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte d'Appello di Palermo rilevando violazione di legge in ordine al ritenuto stato di necessità, poiché riconosciuto in assenza dei requisirti di legge, siccome precisati da consolidato insegnamento di questa Corte Suprema, ed in presenza di elementi di fatto, che ne lumeggiavano la mera strumentalità difensiva - nucleo familiare composto da più persone atte al lavoro ed alimentazione di due appartamenti -. All'odierna udienza pubblica nessuno compariva per l'imputata, mentre il P.G. instava per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in diritto Il ricorso svolto dal P.G. presso la Corte di Palermo s'appalesa fondato e va accolto con conseguente annullamento della sentenza impugnata. In effetto è costante insegnamento di questa Corte di legittimità - Cass. sez. 3 n. 35590/16 rv 267640 - che lo stato di disagio economico non configura, stante la presenza di adeguata struttura istituzionale diretta al sostegno delle persone in stato di disagio economico, la situazione, disciplinata dall'art ex art 54 cod. pen., che richiede di compiere l'azione delittuosa per evitare pericolo imminente e non altrimenti evitabile. Inoltre, anche sui punti fattuali evidenziati dal P.G. ricorrente, il Tribunale siciliano non ha operato valutazione alcuna, pur dando atto della loro sussistenza a seguito degli accertamenti effettuati dagli inquirenti. All'annullamento consegue il rinvio del procedimento per il giudizio d'appello alla Corte d'Appello di Palermo poiché trattasi di ricorso ex art 569 cod. proc. pen., avendo il P.G. ricorrente dedotto violazione di legge. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo per il giudizio di secondo grado.