Notifica eseguita al difensore sbagliato, tutto da rifare

La Cassazione è interrogata in merito alla validità delle notifica dell’atto di citazione in giudizio di appello eseguita presso il difensore, il quale, però, era stato revocato dal condannato dopo la sentenza di primo grado.

Sul punto la Suprema Corte con sentenza n. 180/18, depositata l’8 gennaio. La vicenda. La Corte d’Appello di Bologna, confermando la decisione di prime cure, condannava l’imputato alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 368 c.p. Calunnia . Avverso detta pronuncia il condannato ricorre per cassazione con un unico motivo di doglianza, lamentando l’omessa notifica del decreto di citazione in giudizio di appello sia al difensore di fiducia che all’imputato stesso presso il domicilio eletto. Osserva il ricorrente che non può valere la notificazione compiuta presso il precedente difensore, in quanto formalmente revocato. Inevitabile la nullità assoluta. Gli Ermellini non hanno dubbi sulla nullità assoluta della notifica e sulla conseguente fondatezza del ricorso. Infatti, osserva la Corte, vi è prova documentale sia del nuovo mandato conferito al difensore di fiducia attuale, a seguito della sentenza di condanna in primo grado, e contestuale elezione di domicilio presso lo stesso, sia della revoca della nomina del precedente difensore al quale è stata notificata erroneamente la notifica dell’atto di citazione in appello. Queste prove non possono che confermare la nullità assoluta delle notifica in quanto è consolidato orientamento giurisprudenziale che l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dal condannato, quando sia necessaria la sua presenza, integra nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p., a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p. . In conclusione la Corte annulla la sentenza impugna senza rinvio, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d’Appello per la celebrazione di un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 28 novembre 2017 – 8 gennaio 2018, n. 180 Presidente Rotundo – Relatore Tronci Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il difensore di fiducia di M.A. impugna per cassazione la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna alla pena di anni due di reclusione, oltre statuizioni civili, inflitta al prevenuto dal giudice monocratico del Tribunale di Rimini in relazione al contestato reato di cui all’art. 368 cod. pen., commesso in danno del M. capo A.G. e del C.R. scelto C.M. , entrambi in servizio presso la stazione di omissis . Unico è il motivo di doglianza, incentrato sulla dedotta violazione dell’art. 606 co. 1 lett. c cod. proc. pen., per via dell’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in grado di appello sia al difensore di fiducia, che all’imputato presso il domicilio eletto, a nulla valendo quella compiuta presso il precedente difensore, in quanto formalmente revocato, al pari dell’elezione di domicilio inizialmente compiuta presso detto legale. 2. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. In effetti, è provato documentalmente che, successivamente alla pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Rimini, il M. ebbe a conferire mandato difensivo all’avv. Teresa L., presso la quale elesse contestualmente domicilio, con il medesimo atto revocando la nomina del precedente difensore, avv. N. D.C., al pari della pregressa elezione di domicilio presso quest’ultimo. Del resto, in esecuzione appunto di detto mandato, l’atto di appello avverso la menzionata sentenza di primo grado risulta redatto dalla succitata avv. L Nondimeno, come emerge già dall’epigrafe della sentenza della Corte petroniana, il decreto di citazione a giudizio in grado di appello fu notificato al M. presso l’avv. DE CURTIS, nonché a detto legale, ed il relativo processo risulta essersi celebrato nella dichiarata contumacia dell’imputato, con l’assistenza di un difensore nominato d’ufficio dalla Corte distrettuale, in sostituzione del non comparso avv. D. C Evidente, per l’effetto, è la nullità assoluta che ne deriva L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c e 179, comma primo cod.proc.pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod.proc.pen. così Sez. Un., sent. n. 24630 del 26.03.2015, ric. Maritan, Rv. 263598 . Segue l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d’appello emiliana per la celebrazione di un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per il giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna.