E’ scusabile il condannato che impugna in ritardo a causa della non conoscenza dell’atto?

Il perfezionamento del meccanismo di conoscenza legale dell’atto non è sufficiente per consentire al Giudice procedente di rigettare la richiesta di restituzione nel termine per impugnare il decreto di condanna. Per il rigetto serve qualcosa in più

Sulla questione la Cassazione con sentenza n. 128/18, depositata l’8 gennaio. Il fatto. Il GIP aveva rigettato l’istanza di restituzione nel termine per la presentazione dell’opposizione a decreto penale di condanna emesso nei confronti del richiedente. Secondo il Giudice procedente il condannato non aveva in alcun modo dimostrato di non aver avuto notizia del decreto penale a causa delle rottura della sua cassetta postale. Ciò, secondo il GIP, comportava che a seguito del perfezionarsi del meccanismo della compiuta giacenza, il condannato avesse avuto piena conoscenza legale dell’atto. Contro la decisione il condannato ricorre per cassazione lamentando che il Giudice non abbia tenuto debitamente conto del perfezionamento del meccanismo della compiuta giacenza, il quale richiederebbe che la conoscenza dell’atto debba essere effettiva e non meramente presunta. Disposizioni per la restituzione nel termine. La Cassazione evidenzia che in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna grava sul richiedente un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il Giudice è tenuto a verificare, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l’interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza . In ragione di ciò il Giudice procedente è tenuto a disporre la restituzione nel termine tutte le volte che non vi sia un obbiettiva certezza delle tempestiva conoscenza del provvedimento. La conoscenza legale dell’atto non basta. Ciò premesso, secondo la Corte, nella fattispecie il perfezionamento del meccanismo di conoscenza legale dell’atto non è sufficiente per negare la restituzione nel termine essendo necessario verificare, in concreto, a fronte della specifica allegazione del destinatario dell’atto, se questi ne abbia avuto conoscenza effettiva, conformemente ai principi dettati dalla CEDU con riferimento al diritto all’equo processo . Nel caso di specie questa valutazione non emerge dalla decisone di merito, la quale a posto a carico del ricorrente erroneamente l’onere di allegare, oltre alle circostanze di fatto impeditive della effettiva conoscenza, i concreti elementi probatori atti a fornire dimostrazione della sua prospettazione . Per questi motivi la Suprema Corte annulla con rinvio l’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 13 settembre 2017 – 8 gennaio 2018, n. 128 Presidente Savani – Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa in data 17/02/2017, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torre Annunziata aveva rigettato l’istanza con la quale S.G. aveva chiesto la restituzione nel termine per la presentazione dell’opposizione a decreto penale di condanna emesso, in data 20/10/2015, nel procedimento n. 1490/15 iscritto nei suoi confronti. Secondo il giudice procedente, infatti, S. non aveva in alcun modo dimostrato la circostanza da lui allegata in ordine alla rottura della cassetta postale, la quale non gli avrebbe consentito di avere regolare notizia del decreto penale sicché doveva ritenersi che, a seguito del perfezionarsi del meccanismo della cd. compiuta giacenza, egli avesse avuto conoscenza legale dell’atto in questione. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso lo stesso S. a mezzo del difensore fiduciario, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, l’inosservanza o erronea applicazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen., degli artt. 175 e 462 cod. proc. pen., per avere il giudice ritenuto che a seguito del perfezionamento del meccanismo della compiuta giacenza, conseguente al mancato ritiro del plico postale nel termine di dieci giorni, dovesse ritenersi che il richiedente avesse avuto notizia del decreto penale, laddove l’art. 175, comma 2 cod. proc. pen. richiederebbe, invece, che la conoscenza dell’atto debba essere effettiva e non meramente presunta. 3. In data 5/06/2017, il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato in Cancelleria la propria requisitoria scritta, con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, l’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 11, L. 28 aprile 2014, n. 67, delinea una disciplina secondo la quale sul richiedente grava un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l’interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza. Sulla base di tali premesse, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l’istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine tra le tante Sez. 1, n. 20820 del 19/01/2017, dep. 2/05/2017, Zhang, Rv. 270041 Sez. 30/11/2016, Pazzi, Rv. 268855 Sez. 24/08/2016, Rispoli, Rv. 267875 . Pertanto, nella specie non rileva, come ricorrente che, in sede di requisitoria scritta, dal Procuratore generale, il perfezionamento di un meccanismo di conoscenza legale dell’atto, essendo necessario verificare, in concreto, a fronte della specifica allegazione del destinatario dell’atto, se questi ne abbia avuto conoscenza effettiva, conformemente ai principi dettati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo con riferimento al diritto all’equo processo, così come recepiti dalla richiamata novella. Ciò che, invero, non emerge in alcun modo dal contenuto dell’atto, il quale ha posto a carico del richiedente l’onere di allegare, oltre alle circostanze di fatto impeditive della effettiva conoscenza, i concreti elementi probatori atti a fornire dimostrazione della sua prospettazione. 3. Alla luce di quanto precede, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata per quanto di competenza. 4. La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata per quanto di competenza. Motivazione semplificata.