Nulla la notifica giunta al difensore se l’imputato ha dichiarato domicilio

La notificazione del decreto di citazione a giudizio d’appello è nulla se giunge ad un indirizzo diverso da quello dichiarato o eletto dall’imputato, salvo la prova di un’effettiva conoscenza dell’atto che consenta a quest'ultimo l’esercizio del diritto di difesa.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 49/18, depositata il 3 gennaio. Il caso. L’imputato, condannato in primo e secondo grado di giudizio, ricorre per cassazione eccependo la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte distrettuale, essendo stato tale decreto notificato presso lo studio del difensore anziché all’indirizzo presso cui l’imputato aveva dichiarato domicilio, così come risultante dal verbale redatto dalla Polizia di Stato in sede di identificazione e dichiarazione di domicilio. La nullità della notifica. Il Supremo Collegio, aderendo alla costante giurisprudenza di legittimità in materia, ribadisce la nullità della notifica del decreto di citazione eseguita ai sensi dell’art. 157, comma 8- bis , c.p.p. presso il difensore di fiducia qualora l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni, non evincendosi da nessun atto processuale – né aliunde – che il ricorrente, assente nel corso del giudizio di appello, abbia avuto conoscenza del processo . La nullità della notifica, precisa la Suprema Corte, può essere sanata laddove risulti provato che il difetto di notificazione non abbia impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il suo diritto di difesa, essendo comunque priva di effetti se non dedotta tempestivamente. Tuttavia, il caso di specie risulta privo delle caratteristiche appena riportate ai fini della sanatoria. La Corte dunque annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 26 settembre 2017 – 3 gennaio 2018, n. 49 Presidente Cammino – Relatore De Crescienzo Ritenuto in fatto C.F. , imputato del delitto di cui all’art. 640 cod. pen., tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza 31.3.2016 con la quale la Corte d’Appello di Milano lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 100,00 di multa, così confermando la decisione del Tribunale monocratico di Vigevano del 25.9.2012. La difesa chiede l’annullamento della sentenza impugnata e dell’ordinanza dibattimentale 31.3.2016 per i seguenti motivi così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att cod. proc. pen. § 1 ex art. 606 comma 1 lett. c cod. proc. pen. violazione degli artt. 125 comma 3 cod. proc. pen. e 111 comma 6 Cost. in relazione all’ordinanza 31.3.2016 con la quale è stata rigettata l’eccezione di nullità della notificazione all’imputato del decreto di citazione in grado di appello. La difesa si duole del fatto che il suddetto decreto sia stato notificato all’imputato ex art. 157 comma 8 bis cod. proc. pen., pur avendo lo stesso provveduto a dichiarare domicilio in omissis , come da verbale 12.8.2010 redatto dalla Polizia di Stato in sede di identificazione e dichiarazione di domicilio. § 2 ex art. 606 comma 1 lett. c cod. proc. pen. in relazione all’ordinanza 31.3.2016 con la quale è stata rigettata, con inosservanza dell’art. 185 cod. proc. pen., la eccezione di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio avanti alla Corte d’Appello. § 3 ex art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen. erronea applicazione dell’art. 640 cod. pen. e vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione all’elemento oggettivo del reato. Ritenuto in diritto Il primo e il secondo motivo di ricorso, vertenti, sotto due diversi profili, sul medesimo tema relativo alla regolarità della vocatio in ius dell’imputato nel giudizio in appello possono essere esaminati congiuntamente. La doglianza è fondata e va accolta. Dall’esame del verbale di identificazione ed elezione di domicilio del 12.8.2010 si rileva che l’imputato ha dichiarato domicilio presso la propria residenza in omissis . Dall’esame degli atti del giudizio di appello emerge che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato presso lo studio del difensore ai sensi dell’art. 157 comma 8 bis. Cod. proc. pen Dal verbale dell’udienza del 31.3.2016 emerge che la difesa ha sollevato eccezione sulla legittimità della modalità di notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello, invece che presso il domicilio dichiarato. La Corte d’Appello ha rigettato la questione dedotta. Per costante giurisprudenza di legittimità deve essere dichiarata nulla la notifica del decreto di citazione eseguita, ex art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia qualora l’imputato abbia ritualmente dichiarato domicilio per le notificazioni Cass. sez. 6 n. 11954 del 15.2.2017, in ced cass rv 269558 Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12600 del 13/01/2017 Ud. In Ced Cass. Rv. 269709 Cass Sez. 5, Sentenza n. 8478 del 28/11/2016 Ud. In Ced Cass. Rv. 269453 , non evincendosi da nessun atto processuale - né aliunde - che il ricorrente, assente nel corso del giudizio di appello, abbia avuto conoscenza del processo. Pur non potendosi ignorare l’esistenza di un indirizzo contrario teso a dare la prevalenza alla notificazione nelle forme previste dall’art. 157 comma 8 bis cod. proc. pen. rispetto a quella presso il domicilio dichiarato, potendosi fare affidamento sul vincolo che lega l’imputato al proprio difensore di fiducia l’indirizzo che si intende seguire in questa sede appare più coerente con quanto già affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte per la quale la notificazione eseguita a norma dell’art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, deve essere considerata nulla qualora l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni. Trattasi di nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all’art. 183, alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 cod. proc. pen Cass. SU n. 19602 del 27.3.2008 in Ced Cass. rv 239396 seguita ancora da ultimo da Cass. sez 6 n. 11954 del 15.2.2017 in Ced Cass. rv. n. 269558 . La decisione richiamata si colloca nel solco della pronuncia della Corte Costituzione n. 136 del 2008 sicché l’inequivoco prevalente indirizzo giurisprudenziale porta ad affermare la fondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso, con conseguente nullità dell’ordinanza 31.3.2016 della Corte d’Appello di Milano, cui consegue la nullità degli atti successivi e in particolare della sentenza emessa in pari data.Per tale ragione si deve dichiarare la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio avanti alla Corte d’Appello, con conseguente nullità dell’intero successivo giudizio. L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso porta a ritenere assorbito il terzo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.