La morte del difensore di fiducia può comportare la possibilità di restituzione in termini per impugnare

La Cassazione è chiamata a decidere le sorti per la ricorrente che, a causa della morte del difensore di fiducia domiciliatario, a lei sconosciuta, non ha potuto tempestivamente impugnare la sentenza passata in giudicato in sua assenza.

Sul punto la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 58/18, depositata il 3 gennaio. Il caso. La ricorrente ha proposto istanza di rimessione in termini per esperire il ricorso per cassazione lamentando di non aver avuto notizia, prima delle notifica del provvedimento di esecuzione delle pena nei suoi confronti, del giudizio di appello relativo al procedimento penale svoltosi davanti alla Corte d’Appello di Torino con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza. In particolare la ricorrente sostiene che il giudizio si sia svolto in sua assenza a causa del decesso dell’originario difensore di fiducia domiciliatario, al quale è succeduto un difensore d’ufficio, nominato successivamente al deposito delle sentenza di prime cure. Sostiene la ricorrente che la nomina del difensore d’ufficio sia avvenuta in contrasto con l’art. 161, comma 4, c.p.p. Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni . Nella fattispecie, infatti, la ricorrente non era al corrente della morte del difensore di fiducia domiciliatario e per questo non era nella condizione di dichiarare il mutamento di domicilio. Morte del difensore di fiducia e conseguenze per il processo. La Suprema Corte ha ribadito che la morte del difensore di fiducia domiciliatario comporta l’illegittimità del diniego di restituzione nel termine richiesto dal condannato per impugnare la sentenza contumaciale nel caso in cui la notifica, non eseguita presso il domicilio eletto a causa del decesso del difensore domiciliatario sconosciuto dall’assistito , sia eseguita mediante consegna al difensore d’ufficio. Unica eccezione è che si dimostri che il difensore d’ufficio sia riuscito a rintracciare il proprio assistito. Altra conseguenza per il procedimento è che l’impossibilità di esercizio del mandato da parte del difensore di fiducia per arresto o morte, intervenuta nelle more del termine per impugnare la sentenza, dà luogo ad un caso di forza maggiore, cui consegue il diritto del nuovo difensore eventualmente nominato dall’imputato alla restituzione del suddetto termine nella sua integralità . Ciò detto la Corte ha ritenuto il ricorso fondato sulla base del fatto che la notifica dell’estratto contumaciale è stata eseguita a mani del difensore d’ufficio e non presso il domicilio eletto ed, inoltre, non vi è prova che l’imputata fosse a conoscenza del decesso né che abbia istaurato un rapporto professionale con il difensore successivamente nominato. In conclusione, configurandosi il caso di forza maggiore di cui all’art. 175, comma 1, c.p.p., la Corte restituisce all’imputata il termine per la proposizione del ricorso per cassazione.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 19 settembre 2017 – 3 gennaio 2018, numero 58 Presidente Cammino – Relatore Taddei Motivi della decisione 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, l’imputata, per mezzo del suo difensore di fiducia, ha proposto istanza di rimessione in termini per esperire il ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1 1.1 Lamenta la ricorrente di non aver avuto notizia, prima della notifica del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, della celebrazione a suo carico del giudizio di appello relativo al procedimento penale attinente alla sentenza numero 2301/16 della Corte d’appello di Torino e del conseguente passaggio in giudicato della stessa. Deduce, in particolare, che il giudizio di appello si è svolto in sua assenza, essendo stata rappresentata e difesa da un difensore d’ufficio, nominato successivamente al deposito della sentenza di primo grado, in ragione del decesso dell’originario difensore nominato di fiducia, presso il quale la ricorrente risultava domiciliata. 1.2 La nomina del difensore d’ufficio, tuttavia, è da attribuirsi ad errore di diritto, non essendo stato rispettato l’articolo 161, comma cod.proc.penumero , secondo il quale debbono applicarsi le disposizioni di cui agli artt. 157 e 159 allorquando l’imputato non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del domicilio, dichiarato od eletto, per caso fortuito o forza maggiore, situazione, nel caso in esame, rappresentata dall’essere l’evento morte del difensore fiduciario nonché domiciliatario, sconosciuto dall’assistito. Deve, inoltre, ritenersi che la morte del domiciliatario abbia prodotto l’inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell’atto sia eseguita alla parte personalmente, a norma dell’articolo 157 c.p.p. 2.11 ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la morte del difensore di fiducia domiciliatario comporta una conseguenza duplice, nel processo in corso per un verso si configura illegittimo il diniego di restituzione nel termine richiesto dal condannato per impugnare la sentenza contumaciale, allorché, resasi impossibile la notifica del relativo estratto presso il domicilio eletto a causa di morte del difensore domiciliatario la cui conoscenza in capo al condannato non risulti provata , essa sia eseguita, dopo un vano tentativo presso il domicilio dichiarato in epoca antecedente, mediante consegna al difensore d’ufficio frattanto designato, salvo che non si dimostri che quest’ultimo sia riuscito a rintracciare il proprio assistito e a instaurare con lui un effettivo rapporto professionale sentenza numero 3954 del 06.12.2007 Cc. Rv. 238379. per altro verso, l’impossibilità di esercizio del mandato da parte del difensore di fiducia per arresto o morte, intervenute nelle more del termine per impugnare la sentenza, dà luogo ad un caso di forza maggiore, cui consegue il diritto del nuovo difensore eventualmente nominato dall’imputato alla restituzione nel suddetto termine nella sua integralità. sentenza numero 41381 dell’08.11.2011 rv 251067 . 2.1 I due principi vanno entrambi applicati al caso in esame, perché la notifica dell’estratto contumaciale non è stato eseguito, presso il domicilio eletto a causa della morte del difensore ma a mani del difensore d’ufficio all’uopo nominato e, non vi è prova che l’imputata sia venuta a conoscenza dell’evento luttuoso né che si sia stabilito con il difensore nominato d’ufficio un reale rapporto professionale. Deve, pertanto, ritenersi configurato il caso di forza maggiore di cui all’articolo 175 comma 1 cod.proc.penumero che legittima il diritto alla rimessione in termini per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello indicata in epigrfe. L’imputata va, pertanto, restituita nel termine per la proposizione del ricorso per cassazione. P.Q.M. Dispone la restituzione nel termine di L.K. per la proposizione del ricorso per Cassazione,avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino in data 12 aprile 2016.