L’indagato può ricorrere avverso il provvedimento di imputazione coatta per reato diverso?

Va rimessa alle Sezioni Unite la questione se sia ammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’indagato avverso il provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari che respinga la richiesta di archiviazione e disponga la formulazione dell’imputazione, ai sensi dell’art. 409, comma 5, c.p.p., per un reato diverso da quello per il quale il pubblico ministero ha richiesto l’archiviazione .

Rilevando un contrasto sulla sussistenza della legittimazione dell’indagato a proporre ricorso per cassazione del provvedimento del GIP con cui dispone l’imputazione coatta per un reato diverso da quello per cui si procede, la Sesta Sezione, con l’ordinanza n. 57598 rimettono la quaestio iuris alle Supremo Collegio. L’atto è abnorme. L’abnormità dell’ordinanza impugnata si evince nell’ottica del ricorrente, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 4319/2014 in quanto esorbita dai poteri del GIP l’ordine di imputazione coatta emesso nei confronti dell’indagato per reati diversi da quelli in cui il P.M. aveva chiesto l’archiviazione, dovendo invece il giudice limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nelle registro delle notizia di reato potere compreso in quello di ordinare nuove indagini . Con l'ordine di imputazione coatta il GIP finirebbe con il tracciare un percorso che di fatto espropria il PM del suo diritto/dovere di esercitare l'azione penale, privandolo della capacità di determinazione al riguardo. L'anomalia strutturale che viene a realizzatasi nel procedimento attraverso l'esercizio da parte del GIP di poteri di surroga delle attribuzioni del PM integra pertanto la figura dell'atto abnorme, che deve essere annullato per ripristinare il corretto svolgimento del procedimento, attraverso le determinazioni che il P.M. vorrà assumere rispetto alle segnalazioni provenienti dal GIP. Da chi può essere eccepita l’abnormità? a solo dal PM. In questi casi, pertanto, il GIP non si limita ad indicare al pubblico ministero il tema o l’eventuale direzione” delle ulteriori indagini ma determina un anomalo sconfinamento dei poteri dell’organo giurisdizionale in un àmbito riservato alla parte pubblica che coinvolge i principi costituzionali di obbligatorietà dell’azione penale art. 112 Cost. e di distinzione fra funzioni inquirenti e giudicanti sancito dall’art. 111 comma 2 Cost. e, al livello sovranazionale, dall’art. 6 della CEDU. Per tali ragioni, secondo l’orientamento prevalente, l’unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione per eccepire l’abnormità sia dell’ordine di imputazione coatta nei confronti di persona non indagata, sia di quello che riguarda il nostro caso emesso nei confronti dell’indagato per reati diversi da quelli per i quali il PM aveva chiesto l’archiviazione è solo il PM stesso, perché in questa fase l’interlocuzione è solo tra quest’ultimo e il GIP Sez. V, n. 6807/2015 Sez. IV, n. 10877/2012 . Il contrapposto orientamento b anche dall’indagato. Un'altra posizione, formatasi in seno alla giurisprudenza di legittimità, ritiene invece che sussiste la legittimazione dell'indagato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che dispone la formulazione dell'imputazione, in ordine a reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione. Ciò sia per l'accertata ricorrenza di un atto abnorme, ipotesi chiaramente esclusa dalla valutazione sull'inammissibilità del ricorso contenuta nella decisione richiamata, sia soprattutto per la presenza dell'interesse diretto dell'indagato il quale, nel caso in cui il PM non ritenga di reagire con l'impugnazione, si troverebbe dinanzi all'intervenuto esercizio dell'azione penale, in mancanza della necessaria interlocuzione in contraddittorio prevista a garanzia dei diritti delle parti dall’art. 409, comma 2, c.p.p., così come efficacemente ribadito dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 286/2012 a conferma di precedenti decisioni della medesima autorità sul punto ordinanze nn. 460 e 491 del 2002 e n. 441 del 2004 . La mancanza della discovery in queste ipotesi paleserebbe una violazione del diritto difensivo dell’indagato di interloquire sugli atti di indagine e ne legittima la legittimazione dell’indagato a proporre ricorso per cassazione. La palla passa alle Sezioni Unite. Il Massimo Consesso si dovrà pronunciare sul rilevato contrasto. Il rilievo decisivo per aderire a quest’ultimo orientamento, più garantista, sembra essere quello per il quale l’abnormità non sembra potersi frazionare soggettivamente quanto ai suoi effetti lesivi sui poteri del PM e sui diritti della difesa, essendo l’indagato portatore di un interesse concreto e diretto a che l’azione penale sia esercitata nei suoi confronti nel pieno rispetto delle regole costituzionali relative al riparto di poteri tra il PM e il giudice nella fase delle indagini e alla tutela del contraddittorio.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 12 ottobre – 27 dicembre 2017, n. 57598 Presidente Fidelbo – Relatore Mogini Ritenuto in fatto 1. G.M. ricorre personalmente avverso l’ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Teramo ha disposto nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 409, comma 5, cod. proc. pen. ed a fronte di richiesta di archiviazione del p.m. per il reato di cui agli artt. 56 e 317 cod. pen., al quale si riferiva l’iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati, l’imputazione per i reati di cui agli artt. 393 cod. pen. commesso in data 24/9/2015 e 610 cod. pen. commesso in data 3/2/2016 . 2. Il ricorrente lamenta, sulla base di quanto affermato da SU, n. 4319 del 28/11/2013, P.M. in proc. L. e altro, l’abnormità dell’ordinanza impugnata e l’inosservanza dell’art. 409, comma 5, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 111 e 112 Cost., in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari l’ordine d’imputazione coatta emesso nei confronti dell’indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione, dovendo in tal caso il giudice per le indagini preliminari limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla disposizione di imputazione coatta per il reato di cui all’art. 610 cod. pen., in relazione a fatti avvenuti il 3/2/2016, con rigetto del ricorso nel resto. Ha osservato al proposito che l’imputazione coatta disposta dal G.i.p. per il reato di cui all’art. 393 cod. pen. si sostanzia in una mera, e consentita, riqualificazione giuridica del fatto verificatosi il 24/9/2015, oggetto dell’originaria denuncia-querela ed in relazione al quale il pubblico ministero ha dapprima ipotizzato la sussistenza del delitto di cui agli artt. 56 e 317 cod. pen., ha quindi svolto le indagini ed ha, infine, formulato la richiesta di archiviazione. Ad opposte conclusioni il Procuratore Generale è pervenuto per l’episodio in data 3/2/2016, emerso nel corso delle indagini disposte dal pubblico ministero, non oggetto di iscrizione e pertanto non considerato dal P.M. nella sua richiesta di archiviazione, limitatamente al quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Il Procuratore Generale ha rilevato, al riguardo, l’abnormità dell’impugnato provvedimento di imputazione coatta, e la sua conseguente impugnabilità da parte di soggetto altrimenti non legittimato, in conformità al principio di diritto, affermato da SU, n. 4319 del 28/11/2013, P.M. in proc. L. e altro, secondo cui, in materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l’ordine d’imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso, come nel caso di specie, nei confronti dell’indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione. Ritenuto in diritto 1. Osserva il Collegio che sussiste un non composto contrasto interpretativo circa la sussistenza della legittimazione dell’indagato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che respinga la richiesta di archiviazione e disponga la formulazione dell’imputazione, ai sensi dell’art. 409, comma quinto, cod. proc. pen., per un reato diverso da quello al quale la richiesta del pubblico ministero si riferisce. 2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno in vero affermato che, in materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l’ordine d’imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell’indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, P.M. in proc. L. e altro, Rv. 257786 . Le Sezioni Unite hanno al proposito precisato - sulla scia di quanto già dalle stesse Sezioni Unite affermato con la sentenza n. 22909 del 31/5/2005, Minervini, Rv. 231163 - che, nelle suddette ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. potere questo compreso in quello, pure attribuito al G.i.p., di ordinare nuove indagini e che le disposizioni contenute nell’art. 409, comma quarto e 5 cod. proc. pen. devono formare oggetto di rigorosa interpretazione, al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell’organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa Rv. 257787 . Infatti, in entrambi i casi testé descritti, che le Sezioni Unite fanno oggetto di totale assimilazione per quanto di interesse, l’ordine di imputazione coatta obbliga il pubblico ministero a contestare i fatti, così come emersi dalle indagini già espletate, precludendogli la possibilità di adottare autonome determinazioni all’esito delle ulteriori indagini che la pubblica accusa ritenga di espletare sulle diverse ipotesi di reato rilevate dal giudice a seguito della iscrizione delle stesse nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. . La radicale anomalia del provvedimento che limiti i poteri di determinazione del pubblico ministero, imponendogli il compimento di atti al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal codice di rito, viola infatti la sfera di autonomia dell’organo inquirente nell’esercizio dell’azione penale ed eccede l’ambito del controllo giurisdizionale necessario a garantire l’effettività del principio costituzionale di obbligatorietà dell’azione penale, sicché l’ordine di imputazione coatta assume, nei casi sopra evocati, i caratteri dell’abnormità. Le Sezioni Unite, P.M. in proc. L. e altro, hanno inoltre ribadito, con espresso riferimento all’ordine di imputazione coatta nei confronti di un soggetto non sottoposto ad indagini, che quel provvedimento determina una lesione dei diritti di difesa dello stesso, non essendo la persona rimasta estranea alle indagini destinataria dell’avviso ex art. 409 c.p.p., comma 1, e non avendo partecipato all’udienza camerale, con la conseguente discovery delle risultanze delle indagini . 3. A seguito dei chiarimenti interpretativi forniti dalle Sezioni Unite circa l’abnormità dell’ordine d’imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata e di quello emesso nei confronti dell’indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione, un primo orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene inammissibile il ricorso con il quale l’imputato eccepisca tale abnormità Sez. 3, n. 15251 del 14/12/2016, De Bosini, Rv. 269649, con riferimento ad ordine di imputazione coatta relativo a notizia di reato iscritta contro ignoti . Secondo tale orientamento, l’unico soggetto legittimato ad impugnare è, in tal caso, il pubblico ministero, poiché non è previsto nell’ordinamento giuridico un diritto dell’indagato o dell’indagando ad impugnare l’ordine del giudice per le indagini preliminari che disponga l’imputazione coatta, ancorché il pubblico ministero non abbia ancora proceduto all’iscrizione del nominativo nel registro degli indagati, perché, in questa fase, l’interlocuzione è esclusivamente tra il giudice per le indagini preliminari ed il pubblico ministero . Ove quest’ultimo presti implicitamente acquiescenza all’ordine del giudice per le indagini preliminari, procedendo alla preventiva iscrizione del ricorrente a modello 21 ed esercitando conseguentemente l’azione penale, la persona oggetto dell’imputazione non è legittimata all’impugnazione, nonostante l’abnormità dell’atto del giudice che l’ha coattivamente determinata, non essendo essa titolare di un interesse pretensivo al controllo sulla regolarità dell’interlocuzione interna tra il giudice per le indagini preliminari ed il pubblico ministero al di fuori del meccanismo disegnato dall’art. 413 cod. proc. pen L’orientamento testé descritto si pone in espressa e consapevole continuità con quello - precedente alle richiamate decisioni delle Sezioni Unite e avente peraltro ad oggetto l’ipotesi fisiologica in cui l’ordine di imputazione coatta del giudice per le indagini preliminari si riferisca a persona e notizia di reato già oggetto di iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen. secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dell’indagato avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che non accolga la richiesta di archiviazione e disponga la formulazione dell’imputazione, ex art. 409, comma quinto, cod. proc. pen., in quanto unico soggetto legittimato ad impugnare è, in tal caso, il pubblico ministero Sez. 4, n. 10877 del 20/01/2012, Rossi, Rv. 251986 Sez. 5, n. 6807 del 21/01/2015, DR e altro, Rv. 262688 si veda anche Sez. 2, n. 46380 del 21/09/2016, Mazzocco e altro, Rv. 268436, che ha affermato l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dall’indagato avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, nel respingere la richiesta di archiviazione contro ignoti, disponga l’identificazione dei soggetti da indagare ed indichi le ulteriori indagini da compiere . 4. Un diverso e opposto orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene invece sussistere la legittimazione dell’indagato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che dispone la formulazione dell’imputazione, ex art. 409, comma quinto, cod. proc. pen., in ordine a reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione Sez. 6, n. 34881 del 20/07/2016, Sparaciari, Rv. 267988 . L’abnormità dell’atto - affermata dalle Sezioni Unite, per ragioni del tutto analoghe, tanto per l’ordine d’imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, che per quello emesso nei confronti dell’indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione - escluderebbe in radice l’inammissibilità del ricorso dell’indagato. Il provvedimento sarebbe in vero affetto da vizio radicale, derivante dall’esorbitanza dell’atto dai poteri del giudice delle indagini preliminari, la cui portata lesiva coinvolge sia le prerogative del pubblico ministero nell’esercizio delle indagini e dell’azione penale, sia i diritti di difesa del soggetto che, non sottoposto alle indagini per un determinato fatto, si troverebbe ad essere per quel medesimo fatto perseguito penalmente in violazione delle regole processuali poste a tutela del contraddittorio. Pertanto, l’abnormità dell’atto sarebbe totipotente, poiché insuscettibile di essere frazionata soggettivamente quanto ai suoi effetti lesivi su poteri del pubblico ministero e diritti della difesa, essendo l’indagato portatore di un assai concreto interesse diretto a che l’azione penale sia esercitata nei suoi confronti nel pieno rispetto delle regole costituzionali relative al riparto dei poteri tra pubblico ministero e giudice nella fase delle indagini preliminari e alla tutela del contraddittorio. Sicché, nel caso in cui il pubblico ministero non ritenga di reagire con l’impugnazione, l’indagato si troverebbe dinanzi all’intervenuto esercizio dell’azione penale in mancanza di regolare interlocuzione in contraddittorio ex art. 409 comma 2 cod. proc. pen. Corte Cost., ord. n. 286 del 2012 Corte cost. ordinanze nn. 460 e 491 del 2002 e n. 441 del 2004 . 5. L’attualità del contrasto esposto - la cui soluzione è dirimente ai fini della decisione sul ricorso proposto dal ricorrente - giustifica ai sensi dell’art. 618 cod. proc. pen. la rimessione del medesimo ricorso alle Sezioni Unite in ordine alla seguente questione di diritto Se sia ammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’indagato avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che respinga la richiesta di archiviazione e disponga la formulazione dell’imputazione, ai sensi dell’art. 409, comma quinto, cod. proc. pen., per un reato diverso da quello per il quale il pubblico ministero ha richiesto l’archiviazione . P.Q.M. Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.