Fermato all’estero alla guida di un’auto rubata e con documenti falsi: la giurisdizione è del giudice italiano

In presenza di più condotte consumative del reato, si configura un unico reato a formazione progressiva e a consumazione prolungata, il quale cessa con l’ultima delle azioni poste in essere dall’agente. Responsabile del reato di riciclaggio è dunque colui che, munito di documenti di circolazione falsi, viene fermato – nel territorio dello Stato – dalle forze dell’ordine alla guida di un veicolo rubato all’estero, con la conseguenza che il relativo giudizio spetta al giudice italiano.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 56939/17, depositata il 20 dicembre. Il caso. Il Tribunale di Genova condannava l’imputato per il reato di riciclaggio di un veicolo provento di furto, per aver questi compiuto sullo stesso attività volte ad ostacolare l’identificazione della sua provenienza, tramite l’applicazione di targhe di altro veicolo e l’esibizione di documentazione di circolazione formata su moduli rubati. La sentenza di condanna veniva confermata dalla Corte d’Appello di Genova, pertanto l’imputato proponeva ricorso per cassazione denunciando la mancata applicazione del principio di territorialità, in forza del quale, essendo stato commesso il reato in Marsiglia, l’autorità italiana non avrebbe avuto giurisdizione in merito, a nulla rilevando che le irregolarità attinenti al veicolo fossero state accertate a Genova da parte delle forze dell’ordine italiane. Il principio della territorialità. Il Supremo Collegio ribadisce che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, c.p. Reati commessi nel territorio dello Stato , si ritiene commesso in Italia il reato la cui condotta venga posta in essere, anche in minima parte all’interno del territorio dello Stato, anche nel caso in cui la condotta risulti priva dei requisiti dell’idoneità ed inequivocità richiesti per il tentativo. La giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che in presenza di più condotte consumative del reato di riciclaggio, attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento ad un medesimo oggetto, si configura un unico reato a formazione progressiva e consumazione prolungata, che viene a cessare con l’ultima delle operazioni poste in essere, nella specie inequivocabilmente attuata sul territorio dello Stato . Infatti, l’imputato, in possesso di carta di circolazione falsa e di targhe non riconducibili al veicolo in questione ha volutamente operato in modo da indurre gli appartenenti alle forze dell’ordine a supporre che il conducente fosse proprietario del veicolo, in tal modo ostacolando l’accertamento della provenienza delittuosa in caso di controlli su strada . La Corte dunque dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 28 novembre – 20 dicembre 2017, n. 56939 Presidente Davigo – Relatore De Santis Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Genova confermava la decisione del locale Tribunale che aveva riconosciuto l’imputato colpevole del riciclaggio di un veicolo provento di furto, per aver compiuto sullo stesso attività volte ad ostacolare l’identificazione della sua provenienza, corredandolo di targhe non proprie e di una carta di circolazione formata su modulo rubato in bianco, e lo aveva condannato alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed Euro mille di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo con unico motivo la manifesta illogicità della motivazione in relazione all’eccepito difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana,alla stregua delle dichiarazioni rese dal ricorrente, il quale ha riferito che il reato era stato commesso in Marsiglia, ove egli si era recato il giorno precedente il fermo di P.g. a ritirare il veicolo, tesi corroborata dalla produzione dei biglietto ferroviario e dalla circostanza che l’autovettura fosse stata rubata proprio in quella città. La Corte territoriale ha disatteso l’eccezione difensiva argomentando in ordine all’inattendibilità dell’imputato e alla inverosimiglianza della sua ricostruzione, negando valore concludente alle alligazioni richiamate, senza, tuttavia, alcuna specifica motivazione in relazione alla sussistenza della contestata giurisdizione. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La giurisprudenza di legittimità con orientamento costante e consolidato ritiene che, per il principio della territorialità, previsto dall’art. 6, secondo comma, cod. pen., deve ritenersi commesso in Italia il reato la cui condotta sia stata posta in essere, anche in minima parte nello Stato, seppure priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo Sez. 2, n. 48017 del 13/10/2016, Di Luca, Rv. 268432 Sez. 5, n. 570 del 08/11/2016, Figliomeni, Rv. 268599 Sez. 4, n. 6376 del 20/01/2017, P.G. in proc. Cabrerizo Morillas. Rv. 269062 in tema di riciclaggio Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Amato e altri, Rv. 259486 . Questa Corte ha precisato, in fattispecie analoga,che integra il reato di riciclaggio lo spostamento in territorio estero extracomunitario,a fine di successiva vendita e reimmatricolazione, di un autoveicolo di provenienza furtiva qualora l’agente ponga in essere attività idonee ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene, in concreto individuate nel possesso di false carte di circolazione e di falsi documenti di guida che potevano indurre l’Autorità a ritenere che il conducente fosse il proprietario dell’autoveicolo e costituenti ex sé operazioni dirette ad ostacolare l’accertamento della provenienza dell’autovettura Sez. 2, n. 11895 del 17/02/2009, Veroggio, Rv. 244379 . Si legge in motivazione che la norma incriminatrice accanto alla condotta di trasferimento e di sostituzione , prevede anche la condotta del compimento di altre operazioni atte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene, norma di chiusura che mira a sanzionare tutte le condotte utilizzabili altre operazioni per il riciclaggio, purché abbiano la caratteristica di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene, la cui idoneità lesiva costituisce il nucleo centrale della fattispecie criminosa, quello che consente la riconducibilità della fattispecie concreta all’ipotesi astratta formulata dalla norma. 3.1 Nel caso di specie, l’imputato era in possesso di una falsa carta di circolazione, a lui intestata e indicante un domicilio belga in coerenza con le targhe, anch’esse belghe, in modo da indurre gli appartenenti alle Forze dell’ordine a supporre che il conducente fosse anche il proprietario dell’autoveicolo,in tal modo ostacolando l’accertamento della provenienza delittuosa in caso di controlli su strada che non avessero avuto a disposizione la possibilità di interrogare gli archivi informatici per la verifica dei dati falsamente forniti. L’uso dei documenti contraffatti a corredo del veicolo di provenienza furtiva all’atto del controllo operato al porto di Genova, ove l’imputato era in procinto d’imbarcarsi per la Tunisia, costituisce non un postfactum rispetto alla sostituzione delle targhe e alla formazione della falsa carta di circolazione ovunque avvenute ma una concreta attività elusiva, finalizzata ad ostacolare l’accertamento circa la provenienza delittuosa del bene, come tale suscettibile di radicare la giurisdizione italiana. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente precisato che, in presenza di più condotte consumative del reato di riciclaggio, attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento ad un medesimo oggetto, si configura un unico reato a formazione progressiva e consumazione prolungata, che viene a cessare con l’ultima delle operazioni poste in essere Sez. 2, n. 29869 del 23/06/2016, Re e altri, Rv. 267856 n. 29611 del 27/04/2016, P.M. in proc. Bokossa e altro, Rv. 267511 n. 52645 del 20/11/2014, Montalbano e altro, Rv. 261624 , nella specie inequivocamente attuata sul territorio dello Stato. Pertanto,la censura difensiva deve ritenersi manifestamente infondata in quanto all’ampiamente argomentata inattendibilità della tesi accreditata dall’imputato si affianca il rilievo che l’attività di camuffamento del veicolo, ovunque avvenuta, non esaurisce la lesività della fattispecie, proseguita in territorio italiano con le modalità già cennate. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.