



ordinamento penitenziario | 27 Dicembre 2017
Affidamento allargato e sospensione della pena fino a 4 anni: in attesa del legislatore si divide la giurisprudenza
di Carmelo Minnella - Avvocato penalista
Deve ritenersi che il limite previsto in astratto per la sospensione della esecuzione, ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p., sia quello della pena, anche residua, non superiore ad anni 4, quando la sospensione sia richiesta ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, ord. penit., cioè in correlazione con una istanza di affidamento in prova c.d. allargato. Il richiamo dell'art. 656 comma 5, c.p.p., secondo periodo, all'art. 47 ord. penit. nella sua interezza, consente, infatti, di interpretare la prima norma avvalendosi del criterio sistematico e di quello evolutivo, pur in mancanza del dato formale di una sua esplicita modifica che, tenendo conto del recente inserimento dell'art. 47, comma 3-bis, ord. penit., introduca il richiamo specifico dell'ipotesi prevista da tale nuovo comma nel testo letterale della disposizione del codice di rito.

(Tribunale di Bergamo, sez. Penale, ordinanza 15 dicembre 2017)








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