Se manca la firma del Presidente del Collegio, la sentenza (documento) è annullabile

La mancata sottoscrizione della sentenza d’appello da parte del Presidente del Collegio, sostituita da quella di un diverso magistrato che però non ha dato lettura del dispositivo in udienza, comporta la dichiarazione di nullità relativa della sentenza-documento.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 56394/17, depositata il 18 dicembre. Il caso. La difesa di un imputato, condannato in appello per diversi titoli di reato, impugna la pronuncia di seconde cure in Cassazione invocandone la nullità in quanto la sentenza era stata sottoscritta da un Presidente differente da quello che aveva svolto l’udienza di trattazione e discussione, nonché dato lettura del dispositivo. Sentenza da annullare. Nel caso di specie, afferma la Corte di legittimità, occorre far applicazione del principio già affermato dalle Sezioni Unite sentenza n. 14978/12 secondo cui la mancanza della sottoscrizione della sentenza d’appello da parte del Presidente del collegio, in assenza di giustificazione per impedimento legittimo, configura un’ipotesi di nullità relativa che però non incide sul giudizio né sul dispositivo. Tale vizio può dunque essere dedotto dalla parte nel ricorso per cassazione, con conseguente annullamento della sentenza-documento e restituzione degli atti al giudice d’appello per una nuova redazione della stessa. La nuova sentenza dovrà essere sottoscritta dal Presidente e dall’estensore, essere nuovamente depositata con decorso dei termini di impugnazione dalla notificazione e comunicazione del relativo avviso di deposito. Applicando tale principio al caso di specie, posto che la deliberazione della sentenza tramite lettura del dispositivo in udienza era avvenuta da parte di un magistrato, ma la sentenza-documento era stata sottoscritta da un diverso giudice, indicato peraltro nell’intestazione come Presidente, senza indicazione delle ragioni dell’impedimento del primo, la Corte di Cassazione dichiara la nullità della sentenza-documento come tempestivamente eccepita dal ricorrente non essendo applicabile il rimedio della correzione materiale. Tale soluzione è infatti percorribile solo laddove sia riscontrata la diversità di un componente del collegio e non quando la diversità riguardi la figura del Presidente con sottoscrizione della pronuncia da parte di un soggetto che non ha proceduto alla lettura del dispositivo in udienza. Gli atti vengono in conclusione trasmessi alla Corte d’Appello per il perfezionamento della fase successiva alla deliberazione.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 23 novembre – 18 dicembre 2017, n. 56394 Presidente Fumu – Relatore Pardo Ritenuto in fatto 1.1 La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 13 gennaio 2017, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MONZA, in data 18/12/2015, nei confronti di A.T.J.A. in relazione ai delitti di rapina pluri-aggravata, sequestro di persona e ricettazione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato deducendo, con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 606 lett. c cod.proc.pen. e conseguente nullità della sentenza di appello per essere stata la pronuncia sottoscritta da un Presidente il dott. N. differente da quello che aveva svolto l’udienza di trattazione e discussione dell’appello e data lettura del dispositivo dott.ssa M. . Con ulteriori motivi si lamentava poi violazione di legge con riguardo al ritenuto concorso nei reati, alla omessa concessione della attenuante di cui all’art. 114 cod.pen. ed al riconoscimento della recidiva. Considerato in diritto Il primo motivo di ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto. 2.1 Ed infatti, nel caso in esame, deve farsi applicazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite e secondo cui la mancata sottoscrizione della sentenza d’appello da parte del presidente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sottoscritta dal solo estensore configura una nullità relativa che non incide né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della sentenza-documento che, sottoscritta dal presidente e dall’estensore, deve essere nuovamente depositata, con l’effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell’art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell’avviso di deposito della stessa sentenza. Nella specie si è escluso che la mancata sottoscrizione da parte del presidente del collegio comporti una mera irregolarità rimediabile con il procedimento di correzione dell’errore materiale oppure una nullità riguardante l’intero giudizio con conseguente necessità di rinnovazione dello stesso o, infine, l’inesistenza della sentenza Sez. U. n. 14978 del 20/12/2012, Rv. 254671 . E nel caso in esame il ricorrente ha dedotto come la pronuncia di appello sia stata deliberata tramite lettura del dispositivo dal Presidente dott.ssa M. , dato questo esattamente risultante dall’analisi del verbale di udienza del 13 gennaio 2017, ma risulti poi sottoscritta da altro soggetto il dott. N. , che nell’intestazione risulta indicato come Presidente, senza indicazione delle ragioni dell’impedimento del Presidente dott.ssa M. . Né la sottoscrizione apposta in calce alla motivazione appare chiaramente riconducibile a quest’ultimo magistrato così da potersi ritenere sussistere una semplice errata indicazione del collegio nella intestazione della sentenza. Ne consegue che deve dichiararsi la nullità, tempestivamente eccepita con il presente ricorso per cassazione, della sentenza-documento difatti non può ritenersi applicabile al caso in esame l’orientamento pure espresso da questa Sezione e secondo cui l’indicazione, nell’intestazione della sentenza, di un componente del collegio giudicante diverso da quello che ha preso effettivamente parte alla deliberazione, risultante dal verbale di udienza e che, nella specie, risultava anche essere l’estensore della sentenza , è emendabile con il rimedio della correzione dell’errore materiale, poiché il verbale fa fede fino a querela di falso Sez. 2, n. 32991 del 24/06/2011, Rv. 251350 , dovendo tale differente soluzione applicarsi ai soli casi di diversità di un componente del collegio e non anche a quelli del tutto differenti di diversità del Presidente ed avvenuta sottoscrizione della pronuncia da parte di soggetto che non ha proceduto alla lettura del dispositivo in udienza. Ne consegue la nullità della sentenza documento della Corte di appello di Milano che andrà riprodotta con l’esatta indicazione del Presidente dott.ssa M. e la regolare sottoscrizione da parte della stessa senza alcuna refluenza sulla validità dell’intero giudizio trattandosi di nullità sorta nella fase degli atti successivi alla deliberazione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il perfezionamento della fase successiva alla deliberazione. Sentenza a motivazione semplificata.