Escono dal supermercato, refurtiva in mano, e vengono fermati da carabinieri in borghese: il furto è consumato

Respinta l’ipotesi difensiva che si possa parlare di furto solo tentato. L’intervento dei due militari non ha comunque potuto impedire che la merce di proprietà del ‘punto vendita’ entrasse in possesso, seppur per poco, dei ladri.

La soddisfazione per il colpo messo a segno in un supermercato è durata pochissimo. Una volta arrivati al parcheggio e piazzata la refurtiva – tre bottiglie di alcolici – nel bagagliaio della loro automobile, sono stati fermati difatti da due carabinieri in borghese. È bastata poi un’occhiata alle immagini della videosorveglianza presente nella struttura commerciale per inchiodare i due ladri. Consequenziale la loro condanna. Esclusa l’ipotesi che si possa parlare di furto solo tentato Cassazione, sentenza n. 55818/17, sez. V Penale, depositata il 14 dicembre . I video delle telecamere. Protagonisti della vicenda due uomini, che hanno provato a portar via senza pagare tre bottiglie di alcolici dagli scaffali di un supermercato. Il colpo sembrava andato a buon fine, essendo i ladri riusciti ad uscire dalla struttura commerciale con la refurtiva e ad arrivare all’automobile lasciata nel parcheggio, ma l’arrivo di due carabinieri in borghese li ha colti di sorpresa. I militari si sono insospettiti per l’atteggiamento dei due uomini, così li hanno fermati e hanno effettuato un controllo attraverso i video delle telecamere di sorveglianza del supermercato. Le immagini non hanno lasciato dubbi inequivocabile la condotta tenuta dai ladri, che hanno prelevato tre bottiglie di alcolici, portandole fuori dal ‘punto vendita’ senza pagare il prezzo previsto. Consequenziali l’arresto, l’accusa di furto, il processo e, infine, la condanna, sia in Tribunale che in Corte d’Appello. Uno dei due ladri contesta però la decisione, sostenendo che si debba parlare di furto tentato e non di furto consumato , alla luce della sorveglianza delle forze dell’ordine, poi prontamente intervenute . La perdita di possesso della merce. Questa visione viene però respinta dai giudici della Cassazione, i quali, alla luce dell’episodio, evidenziano che l’azione furtiva è stata scoperta solo grazie all’intervento di due carabinieri in borghese , e osservano, di conseguenza, che il titolare dell’esercizio commerciale aveva perso il possesso della merce e l’ha riottenuta – dopo il fatto – ad opera della polizia giudiziaria . Nessun dubbio, quindi, sul fatto che il furto si sia realizzato. A questo proposito viene aggiunto che non vi è stato un intervento esercitato in continenti a difesa della detenzione del bene , mentre invece i due ladri avevano conseguito una signoria sul bene, poi persa solo ad opera dei carabinieri in borghese.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 1 dicembre – 14 dicembre 2017, n. 55818 Presidente Palla – Relatore Morosini Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di Tr. Sa., pronunciata dal Tribunale di Ancona, all'esito di giudizio abbreviato, per il furto aggravato di tre bottiglie di alcolici, commesso ai danni di un supermercato, in concorso con Co. Do 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del suo difensore, articolando un unico motivo, con cui deduce violazione di legge. Assume il ricorrente che, essendosi l'azione delittuosa sviluppata sotto la sorveglianza delle forze dell'ordine, che avevano osservato la scena ed erano prontamente intervenute, il reato andrebbe ricondotto alla fattispecie tentata. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Il motivo proposto è manifestamente infondato. Nel furto, l'interesse tutelato è quello della detenzione del bene da parte di chi ne ha diritto Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Pr., in motivazione . Pertanto il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui interviene ad opera dell'autore del reato rescissione anche se istantanea della signoria che sul bene esercitava il detentore cfr. Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ou., in motivazione . 4.1 Nella specie i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto sopra ricordato, ritenendo superata la soglia della consumazione. L'imputato, unitamente a un complice, si è impossessato della merce, prelevandola dagli espositori di un supermercato, oltrepassando la barriera delle casse e riuscendo, addirittura, a riporta nel bagagliaio di un'autovettura, senza che nessuno degli addetti alla cassa o alla sorveglianza se ne accorgesse. L'azione furtiva è stata scoperta solo grazie all'intervento di due Carabinieri in borghese, che, nel transitare all'interno del parcheggio, attirati dai movimenti sospetti dei due individui, hanno proceduto al controllo, accertando il reato, solo a seguito della successiva visione delle riprese della videosorveglianza. E’ dunque indubbio che il titolare dell'esercizio commerciale aveva perso il possesso della merce e che l'ha riottenuta dopo il fatto ad opera della Polizia giudiziaria. Il furto è quindi consumato. 4.2 II ricorrente invoca il principio stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite Pr., in limine citata, che, a suo dire, dovrebbe condurre ad opposta conclusione. Il richiamo al precedente giurisprudenziale è inconferente. La sentenza delle Sezioni Unite riguarda la diversa fattispecie del controllo dell'azione furtiva attraverso apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale e del conseguente intervento difensivo in continenti. La presenza di queste condizioni impedisce la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Pr., Rv 261186 . Nel caso in esame, invece, non vi era stata alcuna concomitante vigilanza, attuale e immanente, della persona offesa, né si era realizzato un intervento esercitato in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo. L'imputato e il suo complice, infatti, uscendo inosservati dall'esercizio commerciale e caricando in autovettura le bottiglie sottratte, avevano conseguito una signoria sul bene assunta, dalla Suprema Corte, a criterio distintivo tra consumazione e tentativo poi persa per effetto dell'intervento della polizia giudiziaria. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 2.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.