L’avviso di udienza è nullo se i riferimenti al procedimento e all’imputato sono “sbagliati”

L’avviso di fissazione dell’udienza d’appello inviato al difensore di fiducia e riguardante un imputato diverso dal proprio assistito, nonché un diverso procedimento, è affetto da nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 55075, depositata l’11 dicembre. Il caso. La Corte d’Appello di Catanzaro, in sede di rinvio della Corte di Cassazione, riformava la sentenza del Tribunale di Paola riconoscendo all’imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e rideterminando la pena. Avverso la sentenza della Corte distrettuale, il difensore dell’imputato propone ricorso per cassazione lamentandosi, tra i molteplici motivi di ricorso, della ricezione dell’avviso di fissazione dell’udienza d’appello concernente un procedimento diverso e, in aggiunta, a carico di un imputato diverso dal suo assistito. La nullità assoluta ex artt. 178 e 179 c.p.p Il Supremo Collegio, in considerazione dell’errore palese di notificazione per mezzo PEC dell’avviso di fissazione dell’udienza – relativo a diverso procedimento e riguardante diverso imputato – nonché della circostanza per cui all’udienza fissata innanzi alla Corte d’Appello veniva nominato un difensore d’ufficio, in quanto il difensore di fiducia non ne aveva ricevuto notizia, ritiene che, di fatto, il difensore di fiducia non ha ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza del procedimento relativo al suo assistito. Ciò concretizza una nullità assoluta, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio . La Corte pertanto annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 4 – 11 dicembre 2017, n. 55075 Presidente Fiandanese – Relatore Pacilli Ritenuto in fatto Con sentenza del 1.2.2017 la Corte d’appello di Catanzaro - giudicando in sede di rinvio della Corte di cassazione, adita dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catanzaro, che aveva impugnato la sentenza di assoluzione, pronunciata dalla Corte d’appello il 23.11.2015 - in riforma della sentenza emessa il 4.6.2015 dal Tribunale di Paola nei confronti di S.C. , in atti generalizzato, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e rideterminato la pena, confermando nel resto la decisione di primo grado, con cui l’imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 572, secondo comma, e 582 c.p. ai danni di C.A. . Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo 1 violazione dell’art. 606 comma 1 lett. c c.p.p. in relazione agli artt. 178 lett. c, 179 e 601, comma 5, c.p.p. la cancelleria del giudice di appello avrebbe inviato al difensore di fiducia dell’imputato l’avviso di fissazione dell’udienza concernente un altro procedimento a carico di un altro imputato, con conseguente nullità assoluta ai sensi dell’art. 178 e art. 179 c.p.p. 2 violazione e/o erronea applicazione dell’art. 572 c.p Mancanza ed illogicità della motivazione. Violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza ex art. 521 c.p.p Omessa motivazione sul punto. In particolare, secondo il ricorrente, il giudice dell’appello avrebbe adottato una motivazione meramente apparente, pur a fronte di un atto di gravame di quaranta pagine e dell’invito della VI sezione della Corte di cassazione a valutare, in sede di rinvio, gli originari motivi di appello, tesi a censurare la ritenuta sussistenza della prevaricazione, richiesta dal reato di maltrattamenti, e del dolo, programmatico ed unitario, che deve abbracciare l’intera condotta maltrattante. La Corte d’appello, inoltre, avrebbe violato l’art. 521 c.p.p., perché, a fronte di un’imputazione facente riferimento solo agli ultimi tre anni dunque al periodo che va dal omissis , avrebbe esteso l’accusa anche ai fatti precedenti l’ultimo triennio e successivi al omissis 3 violazione dell’art. 582 c.p Mancanza dell’elemento materiale e psicologico del reato. Mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Travisamento della prova. Mancata riqualificazione nel reato di lesioni colpose. Omessa applicazione dell’art. 131 bis c.p Secondo il ricorrente, il racconto della persona offesa, posto a fondamento della decisione di condanna, non sarebbe confermato dai testi e dalla figlia S.F. e - quanto all’episodio del OMISSIS - non sarebbe convergente con quello della teste P.F. . Ad ogni modo, le modalità della condotta, contestata allo S. , giustificherebbero la riqualificazione del reato in lesioni colpose, essendo le presunte conseguenze fisiche, riportate dalla C. , meramente accidentali e ricollegabili al suo tentativo di ostacolare il coniuge, il quale, cercava di guadagnare l’uscita di casa mentre veniva inseguito, prima, e trattenuto, poi, dalla moglie. In ogni caso andrebbe applicato l’art. 131 bis c.p. 4 violazione dell’art. 606 comma 1 lett. e c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Travisamento della prova in ordine alla valutazione della persona offesa. Secondo il ricorrente, numerose sarebbero le circostanze, come indicate alle pagine 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del ricorso, che avrebbero dovuto condurre a ritenere la persona offesa inattendibile 5 violazione dell’art. 606 comma 1 lett. e c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Travisamento della prova in ordine alla valutazione della deposizione resa da S.F. . In particolare, la deposizione di quest’ultima sarebbe coincidente con quella della mamma solo su aspetti marginali e, inoltre, l’esame sarebbe stato condotto con modalità suggestive. La Corte d’appello, al fine di escludere ogni dubbio sulla circolarità della prova, non avrebbe verificato l’autonomia e la spontaneità delle dichiarazioni di S.F. , che all’epoca dei fatti aveva solo 5 anni 6 violazione dell’art. 606 lett. b e c in relazione all’art. 499 c.p.p. l’esame della persona offesa e della minore S.F. sarebbe stato condotto con modalità suggestive e il giudice di merito non avrebbe valutato con il dovuto rigore l’incidenza delle domande suggestive sull’attendibilità del risultato probatorio 6 il numero 6 è ripetuto in ricorso violazione dell’art. 606 lett. b c.p.p. la Corte d’appello non avrebbe valutato che il reato sub A sarebbe prescritto, atteso che dall’imputazione andrebbero eliminati i fatti successivi alla separazione ossia al 2008 , in quanto concretizzanti liti connotate da evidente reciprocità e dettate solo dal contrasto sulla gestione della minore F. 7 incompetenza ratione materiae del Tribunale di Paola per il reato di lesioni, di competenza del giudice di pace 8 violazione degli artt. 50 e 178 lett. b c.p.p., 517, 519 e 521 c.p.p Violazione dell’art. 2 c.p. Omessa motivazione. In particolare, la Corte d’appello avrebbe ritenuto sussistente l’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 572 c.p., benché non contestata, e avrebbe inflitto l’aumento di pena nonostante detta aggravante fosse stata introdotta tre anni dopo i fatti per cui è processo e poi abrogata 9 violazione dell’art. 2 c.p. ed erronea determinazione della pena. Insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 572 c.p. comma 2. Mancanza di motivazione sul diniego sia delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto all’inesistente aggravante sia dell’attenuante della provocazione. Il Tribunale di Paola sarebbe incorso in errore perché, pur avendo affermato di voler infliggere il minimo della pena per il reato sub a , avrebbe dimenticato che all’epoca dei fatti il minimo era di un anno di reclusione e non di due anni ed avrebbe errato nell’aumentare la pena per effetto dell’aggravante, inesistente all’epoca dei fatti la Corte d’appello avrebbe solo in parte emendato tali errori, riducendo la pena ma considerando esistente l’aggravante di cui all’art. 572 secondo comma c.p. e non concedendo l’attenuante della provocazione in relazione a reato di cui al capo B 10 violazione del divieto di reformatio in peius in relazione all’aumento di pena per la continuazione, disposto in misura maggiore rispetto a quanto determinato dal primo giudice 11 violazione del D.M. 55/2014. Eccessiva determinazione della liquidazione dell’onorario riconosciuto al difensore della parte civile. Omessa motivazione. Il Tribunale avrebbe fatto riferimento ad un elevato numero di udienze celebrate per l’escussione dei testi e alla complessità del caso ma le udienze istruttorie sarebbero state solo due 16.5.2013 e 25.3.2015 e il caso non sarebbe complesso. Erroneo sarebbe inoltre l’aumento del 20%, avendo il patrono di parte civile difeso un solo soggetto. All’odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito all’esito la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. Considerato in diritto Il primo motivo del ricorso è fondato. Come risulta dagli atti, il cui esame è consentito dalla natura della doglianza in scrutinio, al difensore di fiducia del ricorrente è stato inviato l’avviso di fissazione dell’udienza in appello concernente un procedimento a carico di un altro imputato. Difatti, nella PEC, inviata dalla cancelleria, era richiamato il numero di procedimento n. 22786/2016 RG a carico di S.C. ma detto numero corrispondeva al procedimento a carico di B.D. alla PEC era stato allegato l’avviso di fissazione del processo iscritto al n. 22786/2016 RG a carico di B.D. . All’udienza fissata dinanzi alla Corte d’appello era presente un difensore di ufficio, nominato ex art. 97 co. IV, c.p.p In tale situazione deve ritenersi che il difensore di fiducia non ha ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza del procedimento relativo al suo assistito. Ciò concretizza una nullità assoluta ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c e 179, comma 1, c.p.p., come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte cfr. Sez. U. n. 24630 del 26.3.2015, Rv 263598 , secondo cui l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c , e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen Ne discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro per nuovo giudizio. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Catanzaro per il giudizio. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D. Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge. Sentenza con motivazione semplificata.