Povero e con una figlia piccola: punibile comunque l’occupazione dell’alloggio popolare

Respinta la tesi difensiva, secondo cui la condotta tenuta dal padre di famiglia era dovuta alla contingente situazione di difficoltà economica. Questo dato è ritenuto insufficiente per rendere giustificabile” la scelta di prendere possesso abusivamente di un’abitazione, peraltro già regolarmente data in affitto dallo Iacp.

Situazione economica precaria e una bambina piccola – di appena 3 anni – a cui dare un tetto. Nonostante questi elementi, però, non si può ritenere comprensibile la scelta di un padre di occupare un alloggio popolare, di proprietà dello Iacp e regolarmente dato in locazione Cassazione, sentenza n. 54695/17, sez. V penale, depositata il 5 dicembre . Divieto. Chiari i reati contestati all’uomo violazione di domicilio e violenza privata per avere occupato abusivamente, con la propria famiglia, un alloggio popolare. Legittima, di conseguenza, secondo i Giudici, l’applicazione del divieto di dimora nel Comune, dove si trovano diversi immobili di proprietà dello Iacp. Questo provvedimento viene contestato dall’avvocato dell’uomo. Obiettivo del difensore è dimostrare che il suo cliente ha agito così per far fronte a una situazione di emergenza. In particolare, viene richiamato lo stato di bisogno economico dell’uomo e viene evidenziata la sua necessità di avere un’abitazione familiare, anche in considerazione della figlia, di soli 3 anni . Secondo il legale, ci si trova di fronte a un chiaro caso di stato di necessità . Pericolo. La tesi difensiva non viene però fatta propria dalla Cassazione, che confermano la decisione presa dal Tribunale del riesame. Per i Giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, non ci si può limitare a richiamare una difficoltà economica per giustificare la scelta di occupare abusivamente un’abitazione. Piuttosto sarebbe necessaria la dimostrazione di un pericolo imminente di danno grave alla persona o ai suoi familiari. In soldoni, una situazione di povertà non basta per rendere non punibile l’occupazione permanente di un immobile . In questa vicenda, peraltro, viene ritenuta irrilevante anche l’obiezione relativa alla mancata conduzione da parte del locatario di una vita domestica nell’abitazione concessagli in affitto dallo Iacp.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 27 ottobre – 5 dicembre 2017, n. 54695 Presidente Sabeone – Relatore Amatore Ritenuto in fatto Con la ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Palermo, accogliendo l'appello proposto dal P.m. presso il Tribunale di Sciacca, ha applicato al ricorrente - in relazione ai reati di violazione di domicilio e violenza privata aggravati - la misura cautelare del divieto di dimora in Via omissis e nel perimetro territoriale del Comune di Sciacca ove insistono alloggi popolari di proprietà dello IACP. Avverso la predetta ordinanza ricorre l'indagato, personalmente, affidando la sua impugnativa ad un unico motivo di doglianza. Denunzia il ricorrente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., vizio argomentativo. Si evidenzia una carente e contraddittoria motivazione nel provvedimento impugnato in punto di gravità degli indizi. Osserva il ricorrente che in realtà la motivazione in punto di gravità indiziaria era stata fondata dal tribunale solo sulla base delle circostanze fattuali secondo cui, da un lato, la persona offesa aveva chiuso a chiave la porta della abitazione e, dall'altro, la stessa persona offesa aveva intrapreso diverse azioni giudiziarie per riottenere la disponibilità dell'immobile. Osserva ancora che del tutto contraddittoriamente il giudice della cautela qui impugnato aveva escluso l'applicabilità della esimente dello stato di necessità solo richiamando la giurisprudenza di legittimità, pur avendo in fatto riconosciuto lo stato di bisogno economico del ricorrente e la necessità di una abitazione familiare anche in considerazione della figlia di soli tre anni. Si evidenzia altresì che - contrariamente a quanto affermato dal giudice del riesame cautelare - ricorrerebbe nel caso di specie il requisito del pericolo attuale tale da legittimare l'applicazione della esimente dello stato di necessità. Si deduce, inoltre, la mancata corretta considerazione delle ulteriori circostanze fattuali relative alla mancata conduzione da parte della persona offesa di una vita domestica nella abitazione poi occupata dal ricorrente e l'intervenuta risoluzione di diritto dal contratto di locazione intercorso tra la persona offesa e lo IACP in virtù della applicazione e del riconoscimento degli effetti contrattuali delle clausole negoziali contenute nell'art. 5, lett. a e b del detto contratto che avrebbero comunque determinato la risoluzione negoziale di diritto dal contratto di locazione, e ciò per il mancato pagamento da parte del locatore dei canoni di locazione e dalla destinazione dell'immobile per usi diversi da quelli strettamente abitativi. Ne conseguiva - secondo gli assunti del ricorrente - che in realtà la persona offesa aveva ormai perduto la disponibilità fisica e giuridica dell'immobile con conseguente inconfigurabilità delle fattispecie di reato contestato. Considerato in diritto 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 La motivazione impugnata è giuridicamente corretta e comunque scevra dalle denunziate aporie ed illogicità. 2.1.1 Sul punto, è utile ricordare che, secondo la voce unanime di questa Corte di legittimità, l'illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare - nelle ipotesi di difficoltà economica permanente, ma non connotata dal predetto pericolo - una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell'occupante e della sua famiglia così, ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 28067 del 26/03/2015 Ud. dep. 02/07/2015 Rv. 264560 Sez. 2, Sentenza n. 9655 del 16/01/2015 Ud. dep. 05/03/2015 Rv. 263296 Sez. 2, Sentenza n. 19147 del 16/04/2013 Ud. dep. 03/05/2013 Rv. 255412 Sez. 2, Sentenza n. 8724 del 11/02/2011 Ud. dep. 04/03/2011 Rv. 249915 . Ed invero, il dettato dell'art. 54 cod. pen., che presuppone l'attualità del pericolo, richiede che, nel momento in cui l'agente agisce contra ius - al fine di evitare un danno grave alla persona - il pericolo sia imminente e, dunque, individuato e circoscritto nel tempo e nello spazio Cass. 3310/1981 riv. 148374 . Non può, infatti, parlarsi di attualità del pericolo in tutte quelle situazioni non contingenti, caratterizzate da una sorta di cronicità essendo destinate a protrarsi nel tempo, quale appunto l'esigenza di una soluzione abitativa. Ed invero, ove, nelle suddette situazioni, si ritenesse la configurabilità dello stato di necessità, si effettuerebbe una torsione interpretativa del dettato legislativo in quanto si opererebbe una inammissibile sostituzione del requisito dell'attualità del pericolo con quello della permanenza, alterando così il significato e la ratio della norma che, essendo di natura eccezionale, necessariamente va interpretata in senso stretto. Il pericolo non sarebbe più attuale rectius imminente , bensì permanente proprio perché l'esigenza abitativa - ove non sia transeunte e derivante dalla stretta ed immediata necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona è necessariamente destinata a prolungarsi nel tempo. Va, poi, osservato che, venendo in rilievo il diritto di proprietà, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 54 cod. pen., alla luce dell'art. 42 Cost., non può che pervenire ad una nozione che concili l'attualità del pericolo con l'esigenza di tutela del diritto di proprietà del terzo che non può essere compresso in permanenza perché, in caso contrario, si verificherebbe, di fatto, un'alterazione della destinazione della proprietà al di fuori di ogni procedura legale o convenzionale cfr. sul punto, Cass. 35580/2007 riv. 237305 Cass. 7183/2008 riv. 239447 . In conclusione, deve ritenersi che una condizione di difficoltà economica non può legittimare, ai sensi dell'art. 54 cod. pen., un'occupazione permanente di un immobile per risolvere, in realtà, in modo surrettizio, un'esigenza abitativa. Ne consegue che la conclusione raggiunta dal tribunale palermitano in punto di insussistenza della invocata scriminante dello stato di necessità deve ritenersi giuridicamente corretta e condivisibile. 2.1.2 Né sono rintracciabili, nel tessuto argomentativo della ordinanza impugnata, i paventati vizi motivazionali. Ed invero, il tribunale impugnato evidenzia la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai contestati reati di cui agli artt. 614 e 610 cod. pen. sulla base delle non contestabili circostanze secondo cui, da un lato, la persona offesa si era allontanata dall'immobile poi abusivamente occupato dalla parte oggi ricorrente solo per un breve periodo - così evidenziandosi che l'immobile de quo non poteva certo considerarsi, come invece sostiene l'indagato, una abitazione abbandonata e dunque non suscettibile di violazione ai sensi del sopra richiamato art. 614 -, e, dall'altro, dovevano considerarsi pienamente consapevoli gli occupanti della usurpazione del domicilio altrui con la abusiva occupazione di quest'ultimo. 2.1.3 Non condivisibile giuridicamente, invece, la motivazione resa dal giudice di prima istanza e posta alla base del diniego della richiesta cautelare, atteso che, in tema di risoluzione negoziale di un contratto sulla base di una clausola risolutiva espressa, occorre che gli effetti di tale risoluzione di diritto siano sempre accertati giudizialmente dal giudice civile, non potendo il G.i.p. sostituirsi a quest'ultimo con una delibazione accertativa in ordine a tali effetti e sulla cui base fondare ulteriori considerazioni giuridiche di insussistenza oggettiva del reato in esame che riposano, dunque, su premesse errate giuridicamente. Ne consegue che le ulteriori doglianze sollevate dal ricorrente sul punto qui da ultimo in esame non sono condivisibili stante la non configurabilità di un accertamento di intervenuta risoluzione negoziale di un contratto così formulato. 3. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.