Se manca lo specifico vincolo di destinazione della res, non si configura l’appropriazione indebita

Ove l’agente dia alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo per cui la possiede, ovvero a richiesta o alla scadenza non restituisca la cosa o il denaro, commette il reato di appropriazione indebita, giacché la somma entra ab extrinseco a far parte del patrimonio del possessore e con questo non si confonde proprio perché connotata da un vincolo specifico di destinazione. In caso contrario, si realizzerà l’ipotesi di mero inadempimento civilistico.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 54521/2017, depositata il 4 dicembre u.s., torna a pronunciarsi in tema di appropriazione indebita e, in particolare, sul sottile confine che intercorre tra la fattispecie di reato de qua e l’inadempimento civilistico. Il fatto. La Corte d’Appello di Ancona assolveva un soggetto condannato in primo grado per i reati di appropriazione indebita aggravata e di tentata estorsione. Più segnatamente, secondo la ricostruzione effettuata dal Decidente di primo grado sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, l’imputato, in qualità di legale rappresentante di una società immobiliare, per procurarsi un ingiusto profitto si appropriava della somma pari ad euro 270mila circa della querelante, ricevute dalla medesima in virtù della scrittura privata di promessa di vendita stipulata in data 17 luglio 2006 tra le parti, per la cessione di un immobile sito a San benedetto del Tronto mai trasferito nella proprietà dell’acquirente . Nel 2008, la denunciante conferiva incarico all’imputato incarico a vendere previo annullamento della precedente promessa di vendita con vincolo di restituzione degli acconti versati. Avveniva la vendita per l’importo di euro 200mila ma la parte acquirente” non ha mai ottenuto la restituzione del denaro. Altresì, il titolare dell’agenzia immobiliare, con minacce palesi, tentava di costringere la persona offesa a non sporgere denuncia per i fatti di appropriazione indebita, rappresentando che in caso di segnalazione all’Autorità giudiziaria non avrebbe più restituito il denaro. La Corte territoriale marchigiana, tuttavia, assolveva il prevenuto dal reato di cui all’articolo 646 c.p. e, derubricato il delitto di tentata estorsione in quello di tentata violenza privata, dichiarava la prescrizione per il resto. La costituita parte civile, per mezzo del proprio difensore, propone ricorso per Cassazione, lamentando la violazione della legge penale con riferimento agli articolo 646 e 629 c.p Discrimen tra delitto di appropriazione indebita ed inadempimento contrattuale. I Giudici di Legittimità respingono ogni censura della ricorrente. Nel caso che ci occupa, l’argomento centrale della trattazione è quello del discrimen tra delitto di appropriazione indebita ed inadempimento contrattuale. All’uopo, la Suprema Corte, all’ incipit delle proprie argomentazioni richiama la sentenza n. 1327/2005 e la sentenza n. 37954/2011 pronunciate entrambe dalle Sezioni Unite, con le quali è stato chiarito che ove l’agente dia alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo per cui la possiede, ovvero a richiesta o alla scadenza non restituisca la cosa o il denaro, commette il reato di appropriazione indebita, giacché la somma entra ab extrinseco a far parte del patrimonio del possessore e con questo non si confonde proprio perché connotata da un vincolo specifico di destinazione. Dunque, non ogni situazione di inadempimento contrattuale può inquadrarsi nel delitto di cui all’articolo 646, anche in ragione della sussistenza della più specifica figura criminosa di cui all’articolo 641 c.p. configurabile allorquando l’inadempienza sia stata fraudolentemente premeditata dall’agente. In definitiva, secondo i Giudici di Piazza Cavour, per risolvere la questione occorre stabilire se l’acconto prezzo relativo ad un preliminare di vendita abbia un vincolo di destinazione specifico oppure entri a far parte del patrimonio dell’ accipiens in quest’ultima ipotesi, stante il carattere fungibile del denaro, si concretizzerà un mero obbligo di restituzione di natura civilistica, proprio come nel caso in disamina ove non è riscontrabile una precipua destinazione degli acconti versati dall’acquirente in favore del venditore. Alla stregua di tale ricostruzione, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso con condanna al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 14 novembre – 4 dicembre 2017, n. 54521 Presidente Davigo – Relatore Rago Ritenuto in fatto 1. A.A. , veniva tratto a giudizio per i seguenti reati a del reato p. p. previsto e punito dall’art. 646 appropriazione indebita e 61 n. 7 e n. 11 del codice penale perché, in qualità di rappresentante legale della A. Immobiliare S.r.l. , per procurarsi un ingiusto profitto, si appropriava di somme di denaro di Euro 270.730,00 della denunciante signora M.C.L. , somme ricevute dalla stessa a titolo di acconti in relazione alla scrittura privata di promessa di vendita stipulata in data 17 luglio 2006, per la cessione di un immobile sito in omissis , in realtà mai trasferito o consegnato alla denunciante In relazione al suddetto immobile, la M. in data 22.4.2008 conferiva all’A. incarico a vendere, che annullava gli effetti della precedente promessa di vendita, con il vincolo di restituzione degli acconti versati ed indicati in precedenza la vendita avveniva in data 18/06/2008, con atto notaio C.C. rep n. 6576 dalla A. Immobiliare S.R.L. alla Signora F.F. , per un importo di Euro 200.000,00 ma L’A. ometteva la restituzione delle somme alla M. . Con l’aggravante di aver commesso il fatto con abuso delle relazione inerenti il suo status di venditore e prestatore di opera che avrebbe dovuto ristrutturare l’immobile prima dell’atto definitivo e della consegna e per aver cagionato alla M. un danno patrimoniale di rilevante gravità. Commesso in omissis b del reato di cui all’art. 56,81 cpv e 629 del codice penale perché, in data 14.7.2008 e 29.7.2008, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere M.C.L. a non presentare denuncia per i fatti di cui al capo che precede in particolare minacciava M.C.L. di non restituirle le somme dovute, ove avesse presentato la denuncia in relazione ai fatti di cui al capo che precede alla Guardia di Finanza di San Benedetto del Tronto da cui si era già recata ciò al fine di evitare eventuali accertamenti fiscali, ed in specie proferiva le seguenti frasi non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla propria volontà perché la M. sporgeva denunce presso la Guardia di Finanza in data 28.10.2008 e 17.12.2008 e 20.1.2009 Commesso in omissis . Condannato in primo grado, all’esito del giudizio di appello, la Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 25/03/2016, assolveva A.A. dal reato di appropriazione indebita capo sub a perché il fatto non sussiste e, derubricato il reato di estorsione capo sub b in danno di M.C.L. , in quello di tentata violenza privata, dichiarava il suddetto reato prescritto. 2. Contro la suddetta sentenza, la parte civile M.C.L. , a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo 2.1. La violazione dell’art. 646 cod. pen. secondo la difesa, l’A. era entrato in possesso del denaro con un vincolo preciso e attuale di destinazione a uno scopo cui la M. aveva un interesse giuridicamente tutelato, cioè lo scambio del denaro con la proprietà dell’appartamento. Ed è chiaro che, essendo venuto meno tale scopo per essere stato l’A. inadempiente alla consegna del bene egli non aveva più titolo per trattenere i cospicui acconti versatigli da qui la configurabilità del reato di appropriazione indebita, tanto più che, con la scrittura del 22/04/2008 - da qualificarsi non come un mandato a vendere ma come un mandato a ricercare un nuovo compratore con la finalità di sostituire il precedente promissario acquirente ossia la M. , l’A. si era espressamente obbligato a restituire le somme che la M. gli aveva versato. Infatti, egli come incaricato non aveva titolo per trattenere l’intero prezzo riscosso da F. , ma avrebbe dovuto rimettere alla M. la parte di prezzo non di sua spettanza corrispondente agli acconti ricevuti 2.2. La violazione dell’art. 629 cod. pen. in quanto l’ingiusto profitto può essere individuato in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico. Di conseguenza, secondo la difesa, bisognerebbe ammettere che il tentativo dell’A. di impedire alla M. attraverso la denuncia e il correlativo procedimento penale che ne sarebbe derivato di attivare tutte quelle misure anche di natura cautelare avrebbe potuto realizzare un danno . Considerato in diritto 1. La violazione dell’art. 646 cod. pen. La censura è infondata per le ragioni di seguito indicate. Questa Corte, con la sentenza n. 15815/2017, ha di recente affermato il seguente principio di diritto Non integra il delitto di appropriazione indebita, ma un mero inadempimento di natura civilistica, la condotta del promittente venditore che, a seguito della risoluzione del contratto, non restituisca al promissario acquirente l’acconto sul prezzo del bene promesso in vendita . Il suddetto principio di diritto è stato motivato nei seguenti termini L’essenza ed il fondamento del reato di appropriazione indebita consiste nella lesione del diritto di proprietà o di altro diritto reale mediante l’abuso di cosa o denaro altrui infatti, come hanno precisato le SSUU con la sentenza n 1327/2005 Li Calzi , nell’appropriazione indebita il denaro o la cosa mobile di cui l’agente si appropria, non fanno mai parte ab origine del patrimonio del possessore, ma si tratta sempre di denaro o di cose di proprietà diretta od indiretta di altri, che pur confluendo per una determinata ragione nel patrimonio dell’agente, non divengono, proprio per il vincolo di destinazione che le caratterizza, di sua proprietà, in deroga - come espressamente previsto dall’art. 646 c.p. ai principi del diritto civile in tema di acquisto della proprietà delle cose fungibili cfr. Cass., sez. 2^, 17 giugno 1977, n. 2445, Pomar, RV. 137092 . Di conseguenza, ove l’agente dia alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo per cui la possiede, ovvero a richiesta o alla scadenza non restituisca la cosa o il denaro, commette il reato di appropriazione indebita, tutti casi, tradizionalmente individuati dalla giurisprudenza di legittimità, in cui la somma entra ab extrinseco a far parte del patrimonio del possessore e con questo non si confonde proprio perché connotata da una vincolo specifico di destinazione . Questo principio è stato, poi, espressamente e nuovamente confermato dalle SSUU che con la sentenza n. 37954/2011 Rv. 250974 § 12.4 ss , in relazione all’appropriazione di somme di denaro ha precisato e chiarito che il legislatore non ha inteso utilizzare la nozione di altruità nel senso, strettamente civilistico, di proprietà distinguibile dalla disponibilità. Per il diritto civile la proprietà delle cose fungibili si trasferisce, per specificazione e separazione, con il trasferimento del possesso, e il denaro è perciò destinato a confondersi con il patrimonio di chi lo possiede, né in relazione ad esso sono configurabili diritti reali di terzi. Anche nel caso che taluno abbia ricevuto da altri una somma, per custodirla o per impiegarla in un certo modo, incombe sull’accipiente soltanto l’obbligo di rendere o di impiegare l’equivalente, a scadenza, secondo pattuizione, non il divieto di farne, nel frattempo, uso. Il riferimento, nell’art. 646 cod. pen., al possessore di denaro altrui, è invece indice certo che per il diritto penale la regola della indistinguibilità tra disponibilità e proprietà di cose fungibili non può valere indiscriminatamente . Nonostante l’ampliamento della nozione di altruità, nulla consente di ricondurre ad essa qualsivoglia diritto di credito, fosse anche liquido ed esigibile. Impedisce, al contrario, di considerare costitutiva di appropriazione indebita ogni condotta di inadempimento di un’obbligazione che veda come prestazione o controprestazione, seppure vincolata, la dazione a un terzo di una somma di denaro, se non altro il fatto che l’inadempimento di una mera obbligazione è già sanzionata penalmente e più lievemente dall’art. 641 cod. pen., ma esclusivamente nell’ipotesi in cui essa sia stata assunta, ab origine, con il proposito di eluderla e dissimulando lo stato d’insolvenza. Efficace indicazione per una regolazione di confini proviene da Sez. 2, n. 7770 del 09/02/2010, Di Bernardo non massimata , laddove osserva che sarebbe irragionevole assegnare ad una stessa condotta materiale di interversione del possesso una portata differenziata a seconda della natura del bene - fungibile o infungibile - quando è lo stesso testo normativo a parificare sotto questo profilo il precetto, facendo espresso riferimento, quale oggetto della condotta appropriativa, al denaro o ad altra cosa mobile altrui . È la stessa formulazione normativa, in altre parole, che impone all’interprete di considerare il denaro, al quale l’agente ha dato una destinazione diversa da quella dovuta, come se fosse una qualsiasi altra cosa mobile infungibile. Se denaro o cosa facevano parte del patrimonio dell’inadempiente quando ha assunto l’obbligo di impiegarli o destinarli a favore di un terzo, egli sarà senz’altro responsabile con l’intero suo patrimonio per l’inadempimento, ma non potrà essere sottoposto ad azione di rivendicazione né potrà imputarglisi alcuna interversione del possesso o condotta appropriativa. Se l’inadempiente ha invece ricevuto il denaro o la cosa per impiegarli o destinarli nell’interesse del terzo, la sua condotta di apprensione appropriazione e sottrazione espropriazione del bene alla destinazione in vista della quale ne aveva acquisito la disponibilità, costituirà, che abbia o non abbia ad oggetto un bene infungibile suscettibile di rivendicazione, appropriazione indebita rilevante ai sensi dell’art. 646 cod. pen. Più in generale, il principio è che può essere ritenuto responsabile di appropriazione indebita colui che, avendo ricevuto una somma di denaro o altro bene fungibile per eseguire o in esecuzione di un impiego vincolato, se l’appropri dandogli destinazione diversa e incompatibile con quella dovuta . Non potrà invece ritenersi responsabile di appropriazione indebita colui che non adempia ad obbligazioni pecuniarie cui avrebbe dovuto far fronte con quote del proprio patrimonio non conferite e vincolate a tale scopo . Ed è proprio in applicazione di tali principii che, ad es., questa Corte ha ritenuto la configurabilità del delitto di appropriazione indebita in una fattispecie in cui al denaro consegnato perché fossero estinte delle ipoteche Cass. 47533/2015 riv 266370 o pagati i diritti doganali Cass. 25281/2016 Rv. 267013 , il possessore dette una destinazione diversa. La questione, quindi, alla fin fine, si risolve nello stabilire se l’acconto prezzo relativo ad un preliminare che la parte promissaria acquirente versa al promittente venditore, abbia un vincolo di destinazione ovvero entri a far parte del patrimonio dell’accipiens sicché, stante la fungibilità del denaro, è ipotizzabile solo un obbligo di restituzione di natura civilistica. Sul punto, ritiene questa Corte - pur prendendo atto della contraria decisione di Cass. 48136/2013 rv. 257483 - di dover dare continuità a quella giurisprudenza secondo la quale la mancata restituzione della caparra non configura l’ipotesi criminosa di cui all’art. 646 cod. pen. difettando il presupposto essenziale dell’impossessamento di cosa altrui, poiché la somma o la cosa fungibile data a tale titolo passa nel patrimonio dell’accipiens, il quale ne diventa proprietario ed è tenuto in caso di adempimento ad imputarla alla prestazione dovutagli e in caso di inadempimento alla restituzione trattandosi di cose fungibili di danaro o cose dello stesso genere in quantità doppia Cass. 5732/1982 riv 154152 Cass. 24669/2007 ha ribadito che ove la somma non sia stata corrisposta al percettore con uno specifico mandato atto a tracciare la destinazione finale della somma stessa - il che determinerebbe in capo all’accipiens la posizione di mero detentore del denaro che resterebbe fino all’esecuzione del mandato di proprietà del dante causa - ma sia stata invece erogata a titolo di prezzo, parziale o totale di una normale compravendita, neppure l’ipotesi della appropriazione indebita può essere configurata. Ciò, per l’assorbante rilievo che attraverso la dazione del prezzo il bene è passato definitivamente in proprietà dell’accipiens, il quale, a sua volta, non potrà che essere tenuto all’adempimento dell’obbligazione contratta vale a dire la consegna del bene compravenduto . Ed infatti, benché sotto il profilo civilistico l’acconto sia differente dalla caparra, ai fini penalistici non è possibile effettuare alcuna distinzione proprio perché sia l’acconto che la caparra non hanno alcun impiego vincolato di conseguenza, entrando la somma di denaro a far parte del patrimonio dell’accipiens, a carico di costui, nel caso in cui il contratto venga meno fra le parti con conseguenti effetti restitutori, matura solo un obbligo di restituzione che, ove non adempiuto, integra solo gli estremi di un inadempimento di natura civilistica . La fattispecie in esame, rientra, a pieno titolo, nella problematica esaminata dalla citata sentenza. Infatti, è pacifico che a fra le parti venne stipulato un preliminare di vendita di un bene immobile a seguito del quale la promissaria acquirente la M. versò al promittente venditore A. , a titolo di acconti, la complessiva somma di Euro 270.730,00 b successivamente fra le parti, il suddetto contratto fu risolto cfr pag. 6 ricorso in cui la stessa ricorrente, riportando quanto scritto nella costituzione di parte civile, affermava che a malincuore accettava la proposta di risoluzione c in data 22/04/2008, le parti sottoscrivevano una scrittura privata denominata mandato a vendere con la quale l’A. , veniva incaricato di vendere l’appartamento e al reperimento dell’acquirente avrebbe restituito tutte le somme versate pag. 6 ricorso d nonostante l’A. avesse trovato una nuova acquirente alla quale trasferì con regolare rogito notarile l’immobile, egli non solo non restituì le somme ricevute dalla M. ad eccezione di Euro 10.000,00 ma trattenne per sé anche le somme che la nuova acquirente gli aveva versato. Ora, è del tutto evidente, sulla base della citata sentenza, che nessuna appropriazione indebita è configurabile per non avere l’imputato restituito l’acconto ricevuto infatti, il mancato adempimento del successivo obbligo di restituzione - derivante dalla risoluzione del contratto - ed assunto con la scrittura del 22/04/2008, va ritenuto solo un inadempimento di natura civilistica. D’altra parte, nessun vincolo di destinazione è ipotizzabile rispetto alla somma che l’A. ricevette dalla nuova acquirente per effetto del nuovo e diverso contratto di vendita. Infatti, la M. , sulla suddetta somma non poteva vantare alcun diritto perché ella non era proprietaria ma semplice promissaria acquirente di un contratto peraltro risolto dell’immobile. L’appropriazione indebita, infatti, è configurabile nei confronti di chi si appropri del denaro altrui e tale cioè della M. non poteva essere considerato il denaro che la nuova acquirente versò all’A. per l’acquisto dell’immobile. Che l’A. fosse inadempiente all’obbligo assunto di restituire gli acconti ricevuti, una volta che avesse trovato un nuovo acquirente, non è dubbio ma si tratta, appunto, solo di un inadempimento di natura civilistica che nulla ha a che vedere con l’appropriazione indebita, come correttamente ha ritenuto la Corte di Appello. 2. La violazione dell’art. 629 cod. pen Corretta deve ritenersi anche la decisione in ordine alla qualificazione giuridica delle minacce - finalizzate alla ritrattazione della denuncia - come violenza privata. In punto di diritto, costante è il principio secondo il quale in tema di delitti contro la libertà individuale, se la coartazione da parte dell’agente è diretta a procurarsi un ingiusto profitto, anche di natura non patrimoniale, con altrui danno - che rivesta però la connotazione di ordine patrimoniale e consista in una effettiva deminutio patrimonii - ricorre il delitto di estorsione e non quello meno grave di violenza privata Cass. 9958/1997 Rv. 208938 Cass. 38661/2011 riv 251052 Cass. 15716/2011 Rv. 249940. In altri termini, se è vero che l’ingiusto profitto, da parte dell’agente, può anche non essere di natura strettamente patrimoniale, è tuttavia necessario, perché sia configurabile il reato di estorsione, che la vittima, per effetto della minaccia, subisca un danno di natura patrimoniale. Ed è proprio in tale ottica che, questa Corte ha chiarito che integra il reato di tentata violenza privata e non già di tentata estorsione la minaccia diretta a costringere altri a ritirare la denuncia presentata nei confronti di un terzo, non essendo il vantaggio derivante dal ritiro della stessa connotato da contenuto patrimoniale o di utilità economica Cass. 46609/2009 Rv. 245419 principio questo che va ribadito proprio perché, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dal ritiro della denuncia - per quanto ciò fosse possibile - la ricorrente non avrebbe avuto alcun nocumento di contenuto patrimoniale. 3. In conclusione, l’impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.