Contraffazione e possesso di passaporto falso: due reati distinti

L’ipotesi prevista dall’art. 497-bis, comma 2, c.p., ossia fabbricazione, formazione e detenzione di un documento falso, costituisce un’autonoma figura di reato e non già una circostanza aggravante rispetto all’ipotesi del mero possesso di documenti di identificazione falsi contemplata dal primo comma del citato articolo.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 54297/17, depositata l’1 dicembre. Il caso. Il Tribunale di Bergamo dichiarava l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 497- bis c.p. Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi , poiché trovato in possesso di un passaporto falso intestato ad un’altra persona, al quale aveva sostituito la foto, le pagine nonché contraffatto il visto Schengen. Tuttavia, il Tribunale escludeva la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 497- bis , comma 2, c.p Avverso tale sentenza il P.G. della Corte d’Appello di Brescia propone ricorso per cassazione deducendo l’erronea applicazione dell’art. 497- bis , comma 2, c.p., in quanto, secondo il ricorrente, non configurerebbe un’aggravante rispetto al comma primo del medesimo articolo, bensì un’autonoma ipotesi di reato che punisce colui che fornisce il documento falso o concorre alla sua falsificazione, ovvero chi lo detenga per uso non personale. L’art. 497-bis, comma 2, c.p La Suprema Corte sottolinea che i due commi che costituiscono l’art. 497- bis c.p. definiscono due distinte ipotesi di reato con il primo comma viene punito il mero possesso del documento falso con il secondo comma viene punita la contraffazione del documento da parte del detentore o il suo concorso in tale atto e l’uso non personale del documento stesso. Ciò posto, non essendo la fattispecie di cui all’art. 497- bis , comma 2, c.p. un’aggravante relativa al comma primo del citato articolo, deve ritenersi corretta la deduzione del P.G. ricorrente, secondo cui l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 497- bis c.p. integra un reato autonomo rispetto all’ipotesi del mero possesso prevista dal primo comma, essendo la descrizione della condotta che differenzia le due fattispecie essa stessa elemento costitutivo del reato, non relegabile al ruolo di elemento circostanziale . Pertanto la Corte annulla con rinvio l’impugnata sentenza.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 28 giugno – 1 dicembre 2017, numero 54297 Presidente Vessichelli – Relatore Pezzullo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 12.4.2016 il Tribunale di Bergamo ha dichiarato A.A. colpevole dei reati di cui agli artt. 497 bis c.p. capo a , esclusa l’aggravante di cui al secondo comma,e 5 e 8 bis D.Lgvo numero 286/98 capo c , essendo stato trovato in possesso di un passaporto falso intestato a Ab.Ah.Is. al quale aveva sostituito la pagina dati e apposto la propria effigie, contraffacendo anche il visto Schengenumero 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il P.G. della Corte d’Appello di Brescia, limitatamente al reato di cui al capo a , deducendo l’erronea applicazione dell’art. 497 bis, secondo comma c.p., laddove il Tribunale ha ritenuto che tale ipotesi costituisce una circostanza aggravante rispetto all’ipotesi contemplata dal primo comma, affermando che il fatto che lo stesso imputato detenesse il documento valido per l’espatrio per uso personale sul quale era apposta la fotografia riproducente la sua effigie escludeva la sussistenza della circostanza aggravante tale interpretazione contrasta con la formulazione letterale della norma e con l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il primo comma dell’art. 497 bis c.p. punisce il mero possesso del documento falso, senza che il possessore abbia concorso nella falsificazione dello stesso, laddove il secondo comma dell’art. 497 bis c. p., costituente ipotesi autonoma di reato e non aggravante del primo comma , punisce chi fornisce il documento falso o concorra alla sua falsificazione, ovvero chi detiene il documento falso non per uso personale nella fattispecie, risulta dalla sentenza che il passaporto conteneva la fotografia dell’imputato, sicché è evidente che questi ha compiuto la falsificazione, essendo stata,dunque,erroneamente esclusa l’ipotesi prevista dal secondo comma dell’art. 497 bis c.p., con conseguente irrogazione di una pena illegale. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Va premesso che nella fattispecie in esame risulta essere priva di controversia la circostanza che l’imputato è stato trovato in possesso di un passaporto falso intestato a Ab.Ah.Is. , al quale aveva sostituito la pagina dati e apposto la propria effigie. 2. Ciò premesso in fatto, deve ritenersi corretta la deduzione del P.G. ricorrente, secondo cui l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 497 bis c.p. integra un reato autonomo rispetto all’ipotesi del mero possesso prevista dal primo comma, essendo la descrizione della condotta che differenzia le due fattispecie essa stessa elemento costitutivo del reato, non relegabile al ruolo di elemento circostanziale. Sul punto, è sufficiente richiamare il percorso argomentativo sviluppato nella sentenza di questa Corte, Sez. 5, numero 18535 de115/02/2013, che dopo aver premesso che i due commi di cui all’art. 497 bis c.p. puniscono diversamente, in ragione del diverso grado di gravità, la condotta del mero possesso di un documento valido per l’espatrio, da un lato, e la condotta, ben più allarmante sul piano delle falsità personali per la connotazione organizzativa che la caratterizza, costituita dalla previa contraffazione del documento stesso ad opera dello stesso detentore, o del concorso da parte di costui alla falsa formazione del documento o, infine, dalla detenzione fuori dai casi di uso personale - ha evidenziato come l’art. 497 bis c.p., comma 2 costituisca un reato autonomo rispetto a quello del comma 1, posto che, sebbene la pena sia indicata con un sistema di computo per relationem rispetto a quella del comma 1 nel senso che è aumentata - elemento in genere ritenuto indicativo del rapporto circostanziale dell’una fattispecie rispetto all’altra - la struttura delle due fattispecie si rivela ontologicamente distinta. Invero le Sezioni Unite nella sentenza numero 26351 del 10/07/2002, Fedi, hanno ritenuto che l’unico criterio idoneo a distinguere le norme che prevedono circostanze da quelle che prevedono elementi costitutivi della fattispecie è il criterio strutturale della descrizione del precetto penale. Orbene, nel caso in esame vi è, tra la fattispecie di cui al comma 1 e le altre, una immutazione degli elementi essenziali delle condotte illecite descritte, in quanto il riferimento è ad eventi che esprimono, ciascuno, una realtà fenomenica distinta e indipendente La ipotesi del comma 2 punisce infatti la condotta della fabbricazione di documento falso, in sé del tutto distinta da quella del possesso di cui al comma 1 e non certo in rapporto di progressione criminosa per aggiunta, costituendone semmai il presupposto e l’antefatto naturale così testualmente Sez. 5, numero 18535 del 15/02/2013 . 2. A tali argomenti va aggiunto che, più volte, questa Corte ha evidenziato come integri il reato di cui all’art. 497 bis, comma secondo, cod. proc. penumero , e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso, come,nella fattispecie, di una carta d’identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest’ultimo alla contraffazione del documento Sez. 2, numero 15681 del 22/03/2016 . 3. Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al reato di cui al capo A , con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia per il relativo giudizio. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A , con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia per il relativo giudizio.