Destinatario irreperibile, in realtà stava scontando i domiciliari a casa sua…

La Corte di Cassazione torna a ribadire la corretta sequenza degli atti necessari per la notificazione in relazione al caso in cui il primo tentativo non sia andato a buon fine per irreperibilità del destinatario presso la sua residenza.

Sul tema la sentenza n. 54333/17, depositata il 1° dicembre. Il caso. Il GIP di Pavia, su richiesta del P.M., disponeva l’archiviazione del procedimento aperto nei confronti di un imputato per diffamazione, nonostante l’opposizione della parte civile in udienza camerale. Il difensore della persona offesa ricorre per la cassazione della sentenza dolendosi per la violazione del contraddittorio in quanto l’avviso di fissazione dell’udienza non gli era stato notificato. Allega infatti il ricorrente che, a seguito di un primo tentativo di notifica presso la residenza della persona offesa, non andato a buon fine per l’ irreperibilità del destinatario , l’atto era stato notificato in cancelleria senza curare le incombenze previste dalla legge all’esito di quel primo tentativo infruttuoso . A maggior ragione, sostiene il ricorrente, l’irreperibilità era priva di fondamento posto che la persona offesa si trovava in quel periodo agli arresti domiciliari per altro procedimento. Procedimento notificatorio. Il Collegio condivide le prospettate doglianze in quanto sottolinea che, anche nel caso in cui l’irreperibilità avesse avuto fondamento, l’ufficio del giudice procedente avrebbe dovuto rispettare le regole dettate dall’art. 157 c.p.p. per il procedimento notificatorio. E dunque, non risultando luoghi ulteriori di temporanea dimora o svolgimento di attività lavorativa, avrebbe dovuto procedere al deposito dell’atto presso il Comune di residenza con successiva comunicazione tramite raccomandata. La notificazione ex art. 154 c.p.p. sarebbe invece stata giustificata laddove i luoghi di residenza, dimora o lavoro del destinatario non fossero stati noti, presupposto che nel caso di specie è indubbiamente da escludere. Per questi motivi, la Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Pavia per nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 2 ottobre – 1 dicembre 2017, n. 54333 Presidente Vessichelli – Relatore Micheli Ritenuto in fatto Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, con l’ordinanza indicata in epigrafe, disponeva l’archiviazione del procedimento penale n. 4440/2012 R.G.N.R., iscritto a carico di G.G. per il delitto di diffamazione, in ipotesi commesso in danno di N.G.A. il provvedimento interveniva all’esito di udienza camerale, stante l’opposizione del suddetto N. alla richiesta del P.M Avverso la predetta ordinanza propone ricorso il difensore della suddetta persona offesa, il quale deduce violazione di legge processuale non essendo state rispettate le forme del contraddittorio contraddittorio che avrebbe dovuto essere garantito ponendo l’avente diritto in condizione di partecipare all’udienza celebrata ex artt. 127, 408 e segg. del codice di rito, mentre invece il relativo avviso di fissazione non risulta essergli mai stato notificato. In particolare, la difesa del N. evidenzia che dell’avviso recante la data di fissazione dell’udienza fu tentata la notifica alla persona offesa presso la sua abitazione di residenza, con attestazione di irreperibilità del destinatario sulla cartolina postale in seguito, senza curare le incombenze previste dalla legge all’esito di quel primo tentativo infruttuoso, si provvide solamente alla notifica in Cancelleria. Nell’interesse del ricorrente si rappresenta che l’anzidetta irreperibilità in base alla quale non sarebbe stato comunque legittimo dare corso alla mera notifica ex art. 154 cod. proc. pen. non aveva alcun fondamento, atteso che in quel periodo il N. era addirittura ristretto agli arresti domiciliari presso il medesimo recapito tanto che vi è prova in atti di rituali notifiche in quello stesso domicilio, sia precedenti l’avviso della richiesta di archiviazione, cui fece seguito l’opposizione che successive l’ordinanza oggi impugnata . Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Quand’anche la dichiarata irreperibilità del N. avesse avuto concreto fondamento ma così non è, atteso che egli fu regolarmente rintracciato presso la sua abitazione sia prima che dopo la notifica non andata a buon fine , l’ufficio del giudice procedente avrebbe dovuto rispettare le forme prescritte dall’art. 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8 cod. proc. pen. ergo, nell’ipotesi che non risultassero luoghi ulteriori di temporanea dimora o di svolgimento di attività lavorativa da parte della persona offesa, sarebbe stato quanto meno doveroso il deposito dell’atto presso il Comune di sua residenza, con successiva comunicazione a mezzo di lettera raccomandata. Al contrario, il ricorso alla procedura ex art. 154 sarebbe stato consentito solo laddove i luoghi di residenza, dimora o lavoro del destinatario fossero ignoti situazione da escludere nel caso di specie, visto che l’abitazione di residenza del N. , fosse egli ivi reperibile o meno, era certamente conosciuta. Si impongono, pertanto, le determinazioni indicate nel dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pavia, per nuovo giudizio.