Archiviato il procedimento per la falsificazione del testamento del nonno: il nipote può opporsi?

La fede pubblica costituisce un vero e proprio bene giuridico e per questo motivo se il perseguimento di tale fine si riflette in modo incisivo sulla sfera giuridica di un soggetto, non è possibile ignorare, sul piano giuridico, tale ulteriore conseguenza, e non consentire al medesimo di dialogare nel processo con una veste qualificata.

Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza n. 54324/17, depositata il 1° dicembre. Il caso. Il GIP del Tribunale di Asti aveva archiviato con decreto il procedimento nei confronti degli indagati per i reati di cui agli artt. 485 c.p. Falsità in scrittura privata , 491 c.p. Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena , 643 c.p. Circonvenzione di persone incapaci . Avverso predetto decreto a proposto ricorso per cassazione il nipote del soggetto redattore del testamento falsificato. Il ricorrente denuncia violazione di legge processuale in ragione delle mancata comunicazione da parte del PM della richiesta di archiviazione alla persona offesa. In particolare il ricorrente ha evidenziato che lo stesso avrebbe dovuto essere persona offesa del reato di falsificazione del testamento olografo in qualità di nipote del redattore del testamento contraffatto. Ciò in ragione del pregiudizio economico determinato dalla redazione di un testamento falso che distoglieva ai legittimi eredi la corresponsione di una parte dell’eredità. Avviso della richiesta di archiviazione. La Cassazione ha osservato che la motivazione resa dal giudice, relativa all’insussistenza dell’obbligo comunicativo alla persona offesa del reato, è erronea. Infatti in detta motivazione è presa in considerazione solo l’ipotesi delittuosa di circonvenzione di persone incapaci di cui all’art. 643 c.p. e non le altre ipotesi contestate per il reato di falsificazione del testamento olografo. La Suprema Corte ha voluto, sul punto, dare seguito al consolidato orientamento secondo il quale i reati contro la fede pubblica tutelano direttamente non solo l’interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti , ma anche quello del privato. In particolare quando l’atto sia destinato ad incidere sulla sfera giuridica del soggetto ed in tale caso egli assume la qualità di persona offesa del reato e, per questo, è legittimato a proporre opposizione Cass. sez. Unite Penale, n. 46982/07 . Inoltre è altresì principio della giurisprudenza di legittimità che nella fede pubblica oltre ad individuarsi il bene primario oggetto di tutela dovrebbe riconoscersi ai delitti contro la fede pubblica natura plurioffensiva, con la conseguenza che al privato danneggiato da tale reato spetterebbero i diritti e le facoltà previsti per la parte offesa . Per questo motivo la Corte ha ritenuto che sussiste la legittimazione a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione dell’erede del de cuius il cui testamento era stato oggetto di contraffazione. In ragione di ciò la S.C. annulla il decreto impugnato senza rinvio e dispone il tramettersi degli atti al PM per l’ulteriore corso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 17 luglio – 1 dicembre 2017, n. 54324 Presidente Vessichelli – Relatore Amatore Ritenuto in fatto 1.Con il decreto impugnato il G.i.p. del Tribunale di Asti ha archiviato de plano il procedimento nei confronti dei predetti indagati per i reati di cui agli artt. 485, 491 cod. pen. e 643, medesimo codice. Avverso il predetta decreto ricorre la persona offesa T.S. , per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa ad una unica ragione di doglianza. 1.1 Denunzia il ricorrente violazione di legge processuale stabilita a pena di nullità in relazione all’art. 409, comma 6, cod. proc. pen., in ragione della mancata comunicazione da parte del P.m. della richiesta di archiviazione alla persona offesa. Si evidenzia da parte della difesa che le fattispecie contestate erano in realtà due, e cioè oltre al 643 cod. pen., era stata ipotizzata anche la violazione degli artt. 485 e 491, medesimo codice, in relazione alla falsificazione del testamento olografo redatto dal T.G. , del quale il ricorrente era il nipote, di talché quest’ultimo era da considerarsi parte offesa in relazione di quest’ultimo reato, e ciò anche in ragione del pregiudizio economico determinato dalla redazione di un testamento falso che distoglieva ai legittimi eredi la corresponsione di una parte dell’eredità. Concludeva pertanto il ricorrente per l’erroneità della decisione del G.i.p. che aveva ritenuto il ricorrente non avente la qualità di persona offesa dal reato. Considerato in diritto 2. Il ricorso è fondato. La motivazione resa dal giudice ricorso, in ordine alla insussistenza dell’obbligo comunicativo previsto dall’art. 408 cod. proc. pen. alla persona offesa dal reato è in realtà erronea, in quanto prende in considerazione solo l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 643 cod. pen. e non già anche quella, pur contestata, di cui agli artt. 485 e 491 cod. pen 2.1 Sul punto, preme al Collegio sottolineare come, in subiecta materia, si intenda qui aderire all’orientamento esegetico secondo cui i delitti contro la fede pubblica tutelano direttamente non solo l’interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l’atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona offesa dal reato e, in quanto tale, è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione Sez. U, Sentenza n. 46982 del 25/10/2007 Cc. dep. 18/12/2007 Rv. 237855 in senso conforme, si leggano anche Sez. 5, Sentenza n. 2076 del 05/12/2008 Ud. dep. 20/01/2009 Rv. 242361Sez. 5, Sentenza n. 7187 del 09/12/2008 Cc. dep. 19/02/2009 Rv. 243154Sez. 5, Sentenza n. 39839 del 14/10/2008 Cc. dep. 23/10/2008 Rv. 241725Sez. 5, Sentenza n. 2076 del 05/12/2008 Ud. dep. 20/01/2009 Rv. 242361Sez. 5, Sentenza n. 7187 del 09/12/2008 Cc. dep. 19/02/2009 Rv. 243154Sez. 5, Sentenza n. 21574 del 27/03/2009 Cc. dep. 25/05/2009 Rv. 243884Sez. 3, Sentenza n. 2511 del 16/10/2014 Ud. dep. 21/01/2015 Rv. 263416Sez. 5, Sentenza n. 5589 del 18/11/2014 Ud. dep. 05/02/2015 Rv. 262812Sez. 3, Sentenza n. 3067 del 08/09/2016 Ud. dep. 23/01/2017 Rv. 269024 . Non dimentica la Corte che, in senso contrario, si era orientata altra parte della giurisprudenza di legittimità secondo la quale, verbatim, In tema di archiviazione, il diritto a ricevere l’avviso della richiesta non si estende al prossimo congiunto nella specie, la moglie della persona offesa deceduta non in conseguenza del reato Sez. 5, Sentenza n. 31921 del 02/07/2007 Cc. dep. 03/08/2007 Rv. 237575 nella fattispecie la Corte ha ritenuto legittimo che il PM, dopo avere richiesto l’archiviazione e aver tentato la notifica al querelante, appresone il decesso, abbia omesso di inoltrare l’avviso agli eredi si leggano, anche Sez. 5, Sentenza n. 11634 del 16/02/2012 Cc. dep. 26/03/2012 Rv. 252311 Sez. 5, Sentenza n. 7464 del 22/11/2013 Cc. dep. 17/02/2014 Rv. 259514 . Tuttavia, come sopra accennato occorre fornire convinta adesione al principio già espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte di cui anche questo Collegio condivide la ratio decidendi. Occorre, invero, recuperare le fattispecie di falso ad una dimensione di dannosità . In questo filone si inserisce la sentenza Arnoldi Sez. V, 12 marzo 2001, p.o. in proc. Arnoldi, dep. il 20 giugno 2001, rv. 219472 , la quale afferma che nei delitti contro la fede pubblica, la facoltà di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione può competere anche al denunziante . E ciò in quanto si tratta di reati idonei a ledere anche la sfera giuridica dei soggetti nei cui confronti l’atto, il documento o la falsa dichiarazione vengono fatti valere , dunque reati aventi carattere plurioffensivo, che li rende non assimilabili, sotto tale profilo, ai delitti contro l’amministrazione della giustizia , i quali integrano fattispecie lesive dell’interesse della collettività al corretto procedere della giurisdizione, con la conseguenza che l’interesse del privato può assumere rilievo solo riflesso e mediato Sez. V, 4 luglio 2005, p.o. in proc. Moscato ed altri, dep. 29 luglio 2005, n. 28712, rv. 232205 si leggano anche Sez. V, 13 giugno 2006, p.o. in proc. Ziino, dep. l’11 settembre 2006, rv. 235146 Sez. V, 15 gennaio 2004, dep. il 23 febbraio 2004, rv. 227939 Sez. V, 5 novembre 2002, p.o. in proc. Todesca, dep. 10 dicembre 2002, n. 43703, rv. 223220 Sez. V, 19 settembre p.o. in proc. Ongaro 2005, dep. il 22 novembre 2005, rv. 232442 . Invero, l’opzione esegetica qui accolta e cristallizzata nella sentenza resa a Sezioni Unite, pur confermando che nella fede pubblica deve individuarsi il bene primario oggetto di tutela, ritiene, tuttavia, che - non potendo prescindersi dalla relazione che intercorre tra l’atto non genuino ed il privato, sulla cui sfera giuridica la falsità vada in concreto ad incidere - dovrebbe riconoscersi ai delitti contro la fede pubblica natura plurioffensiva, con la conseguenza che al privato danneggiato da tale reato spetterebbero i diritti e le facoltà previsti per la parte offesa. Così, la fede pubblica costituisce un vero e proprio bene giuridico, ancorché di natura immateriale e collettiva, dotato di una sua autonomia, tutelato dai delitti in argomento con riferimento alla certezza ed alla speditezza del traffico economico e giuridico. Con la conseguenza che, in realtà, il falso non risulta quasi mai fine a se stesso, costituendo, il più delle volte, solo il mezzo per conseguire altro obiettivo che costituisce il vero scopo rispetto alla immutatio veri . Ed è stato dunque sottolineato che, se il perseguimento di tale fine si riflette in modo incisivo sulla sfera giuridica di un soggetto, non è possibile ignorare, sul piano giuridico, tale ulteriore conseguenza, e non consentire, al soggetto che quella immutatio veri ha concretamente subito, di dialogare nel processo con una veste qualificata. Ne consegue che, alla stregua dei principi sopra riaffermati, sussiste la legittimazione a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione dell’erede del de cuius il cui testamento era stato oggetto di contraffazione. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti per l’ulteriore corso.