Nulla la notifica della citazione per il giudizio d’appello giunta ad un indirizzo diverso da quello eletto dall’imputato

Qualora l’imputato abbia eletto domicilio presso la propria abitazione, la stessa deve intendersi come dichiarazione di domicilio e la notifica del decreto di citazione per il giudizio d’appello non può essere eseguita presso diverso indirizzo, a pena di nullità, essendo irrilevante che essa venga eseguita presso l’indirizzo del difensore.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 53828, depositata il 29 novembre. Il caso. Il Giudice di prime cure condannava l’imputato per il reato di maltrattamenti ai danni della compagna. Avverso la sentenza della Corte distrettuale che confermava la decisione di primo grado e rilevava la contumacia dell’appellante, l’imputato ricorre per cassazione dolendosi dell’illegittimità della notifica del decreto di citazione per il giudizio d’appello ai sensi dell’art. 157, comma 8- bis , c.p.p. prima notificazione all’imputato non detenuto , in quanto eseguita presso il difensore anziché presso il domicilio eletto dal ricorrente. Dichiarazione di domicilio e notificazione. La Suprema Corte rileva che in sede di conferimento della procura speciale al proprio difensore l’imputato aveva eletto domicilio presso la sua residenza. Secondo i più recenti orientamenti della Corte, innanzitutto se l’indicazione del luogo in cui devono eseguirsi le notificazioni coincide con l’abitazione dell’imputato tale indicazione deve intendersi come dichiarazione di domicilio, anche se in essa sia stato fatto uso improprio del termine elezione . Inoltre, deve ritenersi nulla la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, a norma dell’art. 157, comma 8- bis , c.p.p., presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto dall’imputato , poiché la notificazione segue la disciplina di cui al citato articolo trattandosi di una notificazione successiva” ad altra già eseguita, con le modalità ordinarie, non già nel grado, ma nel corso dell’intero processo . Nel caso di specie risultava che presso il domicilio eletto dall’imputato erano già stati notificati altri atti del procedimento, quindi la Corte distrettuale errava nel dichiarare la contumacia del ricorrente, procedendo alla deliberazione della sentenza, anziché rilevare la nullità della notifica. Il Supremo Collegio ribadisce altresì che non sia nemmeno possibile che la citazione in giudizio possa essere sanata qualora il difensore, nel dedurre la nullità non abbia allegato circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato . La Corte dunque accoglie il ricorso e annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 16 – 29 novembre 2017, n. 53828 Presidente Ippolito – Relatore Giordano Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. V.G. impugna la sentenza indicata in epigrafe che ne ha confermato la condanna alla pena di un anno di reclusione, oltre al risarcimento dei danni, liquidati nell’importo di Euro trentamila ed al pagamento della provvisionale di Euro settemilacinquecento, in favore della costituita parte civile P.S.R. , per il reato di maltrattamenti, commesso in omissis . 2. A fondamento del giudizio di colpevolezza la Corte di merito, condividendo le valutazioni della sentenza di primo grado, ha posto le dichiarazioni rese dalla persona offesa richiamando lo specifico riscontro che le stesse avevano trovato nelle testimonianze di persone rese dalle amiche che ne avevano ricevuto le confidenze e che avevano assistito a numerosi episodi nei quali l’imputato aveva offeso la compagna e costatato sulla persona della P. la presenza di lividi oltre al profondo strato di prostrazione e inquietudine in cui la donna versava per le condizioni di vita familiare nelle quali viveva. 3. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge, in relazione all’art. 157, comma 8 bis, 161, 179 180 e 601 cod. proc. pen. poiché, pure in presenza di dichiarazione/elezione di domicilio del V. , la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello veniva eseguita presso i difensori, ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis cod. proc. pen., senza previo doveroso e infruttuoso esperimento nel domicilio dichiarato/eletto dall’imputato. Con il secondo e articolato motivo denuncia vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 192, 596 nonché 121, 468, 495 e 507 cod. proc. pen. nonché mancanza e illogicità della motivazione. Rileva che i giudici di merito hanno pretermesso una seria valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, costituitasi parte civile e, pertanto, portatrice di un interesse confliggente con quello dell’imputato. Le dichiarazioni della P. , inoltre, non sono state sottoposte a rigorosa verifica con riguardo alla collocazione temporale dei fatti, a fronte della ampiezza temporale della contestazione dal 2004 al 2009 alla mancanza di referti o riscontri medici ovvero di pregresse querele che non sono mai state presentate nei dodici anni di durata della convivenza che, come ammesso dalla stessa parte civile, si è definitivamente interrotta nell’anno 2004, con intuibili conseguenze ai fini della configurabilità del reato. Solo nell’anno 2009, infatti, la parte civile aveva presentato due querele occasionate dai contrasti che si erano determinati con riguardo alle somme corrisposte dal V. per il mantenimento dei figli, che la persona offesa pretendeva nell’importo di Euro duemila, a fronte dei mille corrisposti dall’imputato, e alle modalità della permanenza dei figli con il padre. Da qui l’azione dinanzi al Tribunale per i Minorenni e le querele e, quindi, la rilevanza del decreto emesso dal Presidente, in merito alle somme da corrispondere a titolo di mantenimento, nonché del fascicolo processuale, la cui acquisizione era stata richiesta dalla difesa ed erroneamente disattesa dalla Corte. È in tale contesto che vanno inquadrati gli episodi denunciati dalla P. e la conseguente necessità, ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., di procedere alla escussione delle persone indicate dalla stessa dichiarante la madre dell’imputato, il medico di famiglia, il dirigente della struttura sportiva frequentata dal figlio della coppia per superare le contraddizioni emergenti dalle dichiarazioni della persona offesa e dal coro di amiche che, in perfetta sincronia, hanno descritto episodi da collocare a ben tredici anni prima, e, cioè, almeno al 2000. Erroneamente il Tribunale aveva, inoltre, revocato l’ordinanza di ammissione dei testi indicati nella lista della difesa perché superflui, senza doverosa motivazione sul punto e rigettato, in violazione dell’art. 121 cod. proc. pen., la richiesta di acquisizione del sopravvenuto decreto del presidente del Tribunale per i Minorenni, del 4 giugno 2009. Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 572 cod. pen. deduce, infine, che l’imputato e la denunciante non hanno mai convissuto, neppure nel periodo 1997/2004 che certamente dal 2004 è cessata ogni frequentazione mancando, così, ogni legame di assistenza e/o protezione familiare o a questo assimilabile. L’eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in carenza di motivazione, integrano altrettanti vizi della sentenza impugnata e connotano anche la determinazione dell’importo della somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni e della provvisionale assegnata. 4. È fondato il primo motivo di ricorso con il quale, in constatata assenza dell’imputato, dichiarato contumace, è stata disattesa, con motivazioni che contrastano con i recenti approdi della giurisprudenza di legittimità sulle condizioni che legittimano la notifica ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis cod. proc. pen., l’eccezione della difesa sull’annessa notifica del decreto di citazione a giudizio dell’imputato. 5. Rileva il Collegio che il decreto di citazione per il giudizio in appello di V.G. è stato notificato, a mezzo posta elettronica certificata, presso lo studio dei difensori dell’imputato, quali domiciliatari. Risulta altresì che il V. , nel corso del procedimento - e da ultimo nella dichiarazione di nomina degli avvocati Gino Martinuzzi e Giovanni Cerri, in sede di conferimento di procura speciale per la proposizione dell’appello, atto, pertanto, contenente l’autentica della sottoscrizione dell’imputato da parte dei difensori - aveva eletto domicilio presso la sua residenza in omissis , luogo nel quale gli erano già stati notificati altri atti del procedimento. Non vi è ragione, a tal riguardo, di discostarsi da un risalente orientamento di questa Corte a mente del quale, in tema di notificazioni all’imputato, l’indicazione di un luogo per le notificazioni coincidente con l’abitazione dell’imputato deve essere intesa come dichiarazione di domicilio, anche se in essa sia stato fatto uso improprio del termine elezione Sez. 1, n. 4516 del 22/09/1995, Tatoli ed altro, Rv. 202888 e che, pertanto, se non altro in forza di detto atto, esisteva agli atti del procedimento una formale e regolare dichiarazione dell’imputato che indicava il luogo ove avrebbero dovuto essergli notificati gli atti processuali. 6. La Corte di merito ha ritenuto che la notifica all’imputato del decreto di citazione, in grado d’appello, effettuata con le modalità di cui all’art. 157 comma 8 bis cod. proc. pen., sia equiparabile, ai fini della conoscenza effettiva dell’atto, alla notifica eseguita personalmente all’imputato in quanto notifica successiva alla nomina del difensore di fiducia che non ha rifiutato l’atto. Secondo i giudici felsinei tale forma di notifica non comporta alcun pregiudizio del diritto di difesa personale dell’imputato, in ragione del vincolo fiduciario esistente tra il difensore e l’assistito e in assenza della dimostrazione di una interruzione di tale rapporto. 7. Le conclusioni raggiunte dai giudici bolognesi non possono essere condivise e deve trovare applicazione l’indirizzo espresso dalla più recente giurisprudenza di questa Corte secondo il quale è nulla la notifica del decreto di citazione eseguita, ex art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia qualora l’imputato abbia ritualmente dichiarato domicilio per le notificazioni ex multis Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008 - dep. 15/05/2008, Micciullo, Rv. 239396 e, di recente, Sez. 6, n. 11954 del 15/02/2017, Emma e altro, Rv. 269558 . Inevitabili corollari di tale nullità sono quelli della nullità di tutti gli atti successivi all’atto introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte bolognese, della sentenza impugnata e la necessità di un nuovo dibattimento in appello, tenuto conto che non sono maturati i termini di prescrizione del reato di maltrattamenti ascritto al V. dovendo sommarsi, al termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei, i periodi di sospensione del corso della prescrizione per complessivi anni uno, mesi quattro e giorni diciassette a seguito di rinvio delle udienze in primo grado del 15 marzo 2011 e del 13 dicembre 2011, per impedimento del difensore e dell’imputato e, per gli eventi connessi al sisma che ha colpito la Regione Emilia Romagna, dell’udienza del 13 giugno 2012 . 8. Non ignora il Collegio la esistenza di un indirizzo di questa Corte di legittimità, al quale si sono richiamati i giudici bolognesi, che ha fatto seguito al principio enunciato nella sentenza n. 19602/2008 delle Sezioni Unite - che aveva precisato la valenza e la portata della pur enunciata nullità - seguita da numerose decisioni delle Sezioni semplici. Secondo tali decisioni le notificazioni all’imputato non detenuto successive alla prima sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis cod. proc. pen., forma di notifica che deve ritenersi prevalente su ogni altra, a meno che il difensore di fiducia non dichiari immediatamente all’autorità che procede di non accettare la notificazione per conto del suo assistito Sez. 6, n. 31569 del 28/06/2016, C., Rv. 267527 . Secondo tale indirizzo, la notificazione mediante consegna al difensore di fiducia, di cui all’art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen., non presuppone il previo infruttuoso esperimento della stessa con le modalità di cui ai commi precedenti, bensì soltanto che si tratti di una notificazione successiva ad altra già eseguita, con le modalità ordinarie, non già nel grado, ma nel corso dell’intero processo poiché, una volta che il primo atto sia stato notificato con qualsivoglia delle modalità di cui all’art. 157, commi da 1 ad 8, e sia quindi intervenuta la nomina di un legale di fiducia, la notifica dei successivi atti ben può essere eseguita mediante diretta consegna al difensore medesimo, facendo affidamento sul vincolo che ormai lo lega al proprio assistito Sez. 3, n. 19366 del 08/03/2016, Bersanetti, Rv. 26658401 Sez. 4, n. 7917 del 25/01/2016, Bianco, Rv. 266231 . 9. Ritiene, tuttavia, il Collegio che le conclusioni di tale approdo ermeneutico, sia pure in linea con una lettura delle norme in materia di difesa che privilegia la figura del difensore di fiducia ed assegna alla notifica all’imputato, mediante consegna al difensore di fiducia, un ruolo del tutto fisiologico, quale forma ordinaria di notificazione, non siano condivisibili poiché da siffatta interpretazione della portata dell’art. 157 comma 8 bis cod. proc. pen. consegue l’assegnazione di una inammissibile prevalenza del domicilio legale su quello dichiarato o eletto dall’imputato, portata che non è compatibile con una lettura sistematica della norma in cui il disposto del richiamato comma 8 bis si inserisce con le ipotesi considerate dai commi precedenti dell’art. 157 cod. proc. pen. e con il complesso delle disposizioni in tema di notifica, segnatamente gli artt. 161 e 162 cod. proc. pen Tali interferenze erano già state analizzate con la richiamata sentenza a Sezioni Unite che aveva espresso un orientamento avallato dal giudice delle leggi secondo il quale l’art. 157, comma 8 bis cod. proc. pen. assicura le condizioni minime sufficienti a garantire una corretta e tempestiva informazione dell’imputato su tutti gli atti processuali che lo riguardano proprio perché norma non vincolante in modo incondizionato , poiché resta pur sempre aperta la possibilità di avvalersi delle forme ordinarie di notifica degli atti sia per iniziativa del difensore, il quale può dichiarare all’autorità procedente di non accettare la notificazione, sia per iniziativa dell’imputato, mediante dichiarazione del domicilio o sua elezione presso un qualunque soggetto, e ciò in ogni fase del procedimento, determinando, in tal modo, l’inapplicabilità della norma censurata di sospetto di costituzionalità in relazione al diritto dell’imputato ad essere informato della vicenda processuale ed al suo diritto di difesa cfr. Corte Cost. n. 136 del 2008 . 10. Deve, pertanto, ribadirsi il principio che è affetta da nullità a regime intermedio la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, a norma dell’art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto dall’imputato, Sez. 5, n. 8478 del 28/11/2016, Pettinengo, Rv. 269453 , approdo che risulta, da ultimo, confermato con la sentenza a Sezioni Unite di questa Corte del 22 giugno 2017, motivazione non ancora depositata , che ha negativamente risposto al quesito se, in caso di dichiarazione o di elezione di domicilio dell’imputato, la nullità della citazione a giudizio, che sia stata eseguita mediante consegna al difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, possa essere sanata qualora il difensore, nel dedurre la nullità non abbia allegato circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato. Ne consegue che la proposta tempestiva eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione del giudizio di appello da parte dei difensori, a prescindere dalla dimostrazione di circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, ha determinato la mancata sanatoria delle nullità verificatasi che andava rilevata dalla Corte procedente che, viceversa, ha dichiarato la contumacia del ricorrente e proceduto alla deliberazione della sentenza. 11. L’esito che consegue dall’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento nella decisione degli ulteriori motivi sollevati dal ricorrente. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e trasmette gli atti alla Corte di appello di Bologna per ulteriore corso.