Irrilevanti i regali alla figlia: condannato per il mancato versamento alla moglie

L’uomo non ha provveduto, se non parzialmente, a fornire alla coniuge la cifra stabilita in sede di separazione per la figlia. Inevitabile la sua condanna, poiché non hanno valore i soldi da lui dati alla ragazza.

Irrilevanti i regali – anche in denaro – fatti dal genitore al figlio. Resta comunque indiscutibile l’inadempienza consistita nel non versare al coniuge quanto previsto con gli accordi della separazione per assicurare i mezzi di sussistenza alla prole Cassazione, sentenza n. 53572/2017, Sezione Sesta Penale, depositata il 27 novembre . Soldi. Linea di pensiero comune per i Giudici del Tribunale e per quelli della Corte d’Appello logica la condanna del padre che ha omesso di versare alla moglie quanto necessario, secondo gli accordi della separazione – prima 150 euro, poi 200 euro – per assicurare i mezzi di sussistenza alla loro figlia . L’uomo ammette di non aver adempiuto integralmente all’obbligo di mantenimento , ma spiega di avere comunque assicurato i mezzi di sussistenza alla figlia , avendo provveduto, a suo dire, a versarle 150 euro al mese . In questo quadro poi l’uomo inserisce anche un altro elemento, sottolineando che la figlia trascorreva buona parte della settimana con lui. Tutela. Per i Giudici della Cassazione, però, i contributi offerti dal padre alla figlia non sono comunque sufficienti per permettergli di evitare la condanna. In sostanza, ci sono tutti i presupposti, secondo i magistrati, per parlare di violazione degli obblighi di assistenza familiare . Su questo fronte viene ritenuta corretta, e quindi condivisibile, la valutazione compiuta in Appello, laddove si è osservato che eventuali regalie o contributi economici occasionali, che pure possono giovare al minore, non gli garantiscono il soddisfacimento di bisogni primari . E seguendo questo ragionamento si può affermare che non vi sarebbe alcuna effettiva tutela del minore se si concedesse al soggetto obbligato di stabilire arbitrariamente cosa e quanto corrispondere . In questa vicenda è emerso peraltro che le condotte tenute dal padre hanno costretto la moglie a rivolgersi ai propri genitori per pagare l’affitto, le utenze domestiche, le spese alimentari . E la saltuaria permanenza della minore presso l’abitazione del padre non è sufficiente, secondo i giudici, a escludere il peso della condotta omissiva , in ragione della occasionalità della frequentazione e della necessità di garantire il quotidiano soddisfacimento alle basilari esigenze di assistenza della figlia . Nessuna giustificazione economica può avere infine l’uomo, che per un certo periodo percepì uno stipendio di 1.400 euro mensili e che successivamente decise di esercitare autonomamente l’attività di imbianchino, conseguendo comunque una remunerazione, seppure saltuaria .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 19 ottobre – 27 novembre 2017, n. 53572 Presidente Conti – Relatore Costanzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 2679/2016, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a Mi. Lo Gr. dal Tribunale di Forlì ex artt. 81 e 570 cod. pen. per avere omesso di versare a Vi. Fo. quanto necessario secondo gli accordi della separazione 150 Euro mensili poi elevati a 200 dal gennaio 2006 per assicurare i mezzi di sussistenza a loro figlia No. Lo Gr 2. Nel ricorso di Lo Gr. si chiede che la sentenza sia annullata deducendo a vizio di motivazione circa la sussistenza del reato dopo il mese di novembre del 2012, trascurando che Lo Gr., pur non adempiendo integralmente all'obbligo di mantenimento, ha comunque assicurato i mezzi di sussistenza nozione diversa da quella di mantenimento alla figlia - essendo provato che egli dal luglio 2009, oltre a pagare le spese straordinarie, ha versato 150 Euro al mese - e che la figlia trascorreva buona parte della settimana con il padre b violazioni di legge per la mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato relativamente alle condotte comprese fra l'aprile del 2007 e il dicembre del 2008. Considerato in diritto 1. Nel caso di corresponsione parziale dell'assegno di mantenimento stabilito in sede civile, per affermare che sussiste il reato previsto dall'art. 570, comma 2, n. 2, cod. pen., il giudice penale deve accertare se la condotta ha inciso apprezzabilmente sull'entità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, considerando - inoltre - tutte le altre circostanze del caso concreto compresa la oggettiva rilevanza del mutamento di capacità economica intervenuta , in relazione alla persona del debitore, mentre va esclusa ogni automatica equiparazione dell'inadempimento dell'obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale Sez. 2, n. 24050 del 10/02/2017, Rv. 270326 Sez. 6, n. 15898 del 04/02/2014, Rv. 259895 . Nella sentenza impugnata, la Corte di appello ha argomentato che eventuali regalie o contributi economici occasionali che pure possono giovare in via mediata al minore, non gli garantiscono evidentemente il soddisfacimento di bisogni primari . non vi sarebbe alcuna effettiva tutela del benessere del minore se si concedesse al soggetto obbligato di stabilire arbitrariamente cosa e quanto corrispondere e ha evidenziato che nella fattispecie in esame la mancata corresponsione per lungo periodo dell'assegno di mantenimento prima, e l'adempimento parziale poi, costringevano Fo. Mo. a rivolgersi ai propri genitori per pagare l'affitto, le utenze domestiche, le spese alimentari . Inoltre, ha considerato che in tale contesto la saltuaria permanenza della minore presso l'abitazione del padre non vale a scriminare la condotta omissiva, proprio in ragione della occasionante della frequentazione ed, al contrario, della necessità di garantire i quotidiani soddisfacimento alle basilari esigenze di assistenza di No. pag. 4-5 . La Corte ha anche rilevato che fino al 2009 Lo Gr. percepì un stipendio di Euro 1400 mensili e anche dopo che, per sua scelta, decise di esercitare autonomamente l'attività di imbianchino, consegui comunque una remunerazione seppure saltuaria. Il ricorso il esame non sviluppa controdeduzioni relativamente a quanto osservato dalla Corte di appello circa le condizioni economiche di Mo. Fo., mentre rimane indimostrata l'erogazione di somme per le spese straordinarie. Pertanto il primo motivo di ricorso risulta infondato. 2. La Corte di appello ha correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Sezione secondo cui il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570, comma 2, n. 2, cod. pen. è reato omissivo permanente, per cui non può essere scomposto in una pluralità di reati omogenei. Infatti, poiché è sempre lo stesso il bene leso nel corso della durata dell'omissione, le cause di estinzione del reato operano non in relazione alle singole violazioni, ma solo al cessare della permanenza, che si verifica o con l'integrale adempimento dell'obbligo eluso o, in difetto, con la pronuncia della sentenza di primo grado Sez. 6, n. 45462 del 20/10/2015, Rv. 265452 Sez. 6, n. 42543 del 15/09/2016, Rv. 2684420 Sez. 6, n. 14084 del 31/05/1989, Rv. 182322 . Nel caso in esame queste condizioni non si sono verificate, mentre emerge che l'omissione si è protratta dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio. Pertanto, anche il secondo motivo di ricorso è infondato. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.