Nessuna violazione del domicilio per l'imputato che aggredì la vittima davanti casa

In tema di violazione di domicilio, la definizione di privata dimora non può essere considerata equivalente a quella di proprietà privata.

Lo ha ribadito la Suprema Corte con sentenza n. 53438/17 depositata il 24 novembre. Il caso. Il Tribunale, in funzione di giudice del riesame, aveva confermato l’ordinanza cautelare del GIP con la quale era stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti dell’imputato per il reato di violazione di domicilio e violenza alla persona. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione l’imputato. Il ricorrente deduce un vizio di motivazione, sostenendo che il medesimo non si sarebbe introdotto in una privata dimora, ma in una parte condominiale aperta al pubblico e di conseguenza lo stesso era, in ogni caso, inconsapevole di violare un domicilio. Privata dimora. La Cassazione ha osservato che nel caso di specie l’aggressione è avvenuta in un tratto di strada che conduce all’abitazione della persona offesa. I Giudici di merito hanno ritenuto detto luogo una proprietà privata facente parte delle dimora della vittima. Secondo la S.C. le argomentazioni dei Giudici sono giuridicamente erronee infatti, in primo luogo, i concetti di privata dimora e proprietà privata non sono sovrapponibili in quanto il primo è molto più circoscritto del secondo . Inoltre la Corte ha ripreso la recente definizione di privata dimora formulata dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico ne accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale Cass. SS.UU. n. 31345/17 . Pertanto la S.C. ha ribadito che gli elementi per attribuire ad un luogo la qualifica di privata dimora sono l'utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata in modo riservato, la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona e la non accessibilità del luogo da parte dei terzi, senza il consenso del titolare. In conclusione la Cassazione ha sottolineato che il provvedimento impugnato presenta, un vizio motivazionale, in quanto i Giudici di merito non hanno preso adeguatamente in considerazione, per giustificare la misura cautelare applicata all’imputato in ordine al reato di violazione di domicilio, gli elementi necessari per definire un luogo come privata dimora. Per questi motivi la Corte annulla l’ordinanza con rinvio per un nuovo esame al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 21 novembre – 24 novembre 2017 numero 53438 Presidente Lapalorcia – Relatore Morosini Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola, con cui è stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di M.F. , in ordine al reato di violazione di domicilio aggravato da violenza alla persona. 2. Avverso l’ordinanza ricorre l’indagato, per il tramite dei suoi difensori, articolando due motivi. 2.1 Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ritenendo insussistenti i gravi indizi di colpevolezza, in quanto l’indagato non si sarebbe introdotto in una privata dimora, ma in un luogo di pertinenza condominiale aperto al pubblico, in ogni caso sarebbe stato inconsapevole di violare un domicilio, posto che il titolare dello ius excludendi non avrebbe mai espresso una volontà contraria alla permanenza del M. in quello spazio. La querela sarebbe invalida perché sporta dal privato e non dal condominio, proprietario dell’area. 2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta i medesimi vizi in ordine alla sussistenza della condotta di minaccia, in quanto l’indagato avrebbe sempre negato di aver profferito frasi minacciose all’indirizzo della persona offesa, medico del figlio gravemente malato. Contesta inoltre la sussistenza di esigenze cautelari, erroneamente desunte dalle modalità dei fatti, senza tenere conto della incensuratezza dell’indagato, nonché la scelta di una misura cautelare tanto afflittiva come è quella degli arresti domiciliari, quando sarebbe bastata quella del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Considerato in diritto Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 1. Il primo motivo merita accoglimento nella parte relativa al vizio di motivazione. L’ordinanza impugnata premette che l’aggressione è avvenuta in un tratto di strada, che conduce all’abitazione della persona offesa, avente le caratteristiche di spazio aperto al pubblico non delimitato da alcuna recinzione. Riconduce, tuttavia, tale luogo al perimetro di tutela delineato dall’art. 614 cod. penumero , qualificandolo come pertinenza dell’abitazione di proprietà del D. . Specifica, poi, che l’area è destinata a sosta e parcheggio delle auto riservata ai soli proprietari degli immobili, come si evince dalla documentazione fotografica, prodotta dall’indagato, che indica la natura di proprietà privata della zona in questione. Tali argomentazioni sono, per un verso, giuridicamente erronee e, per altro verso, sganciate dalla nozione di privata di dimora come delineata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Sotto il primo profilo va osservato che privata dimora e proprietà privata sono concetti non sovrapponibili, in quanto il primo è molto più circoscritto del secondo, basti pensare ai beni privati destinati ad uso pubblico o aperti al pubblico. Sotto il secondo profilo deve richiamarsi la recente decisione, con cui le Sezioni Unite hanno fornito la definizione di luogo di privata dimora e relative pertinenze nei termini che seguono rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale Sez. U, numero 31345 del 23/03/2017, D’Amico, Rv. 270076 . La pronuncia è intervenuta specificamente sull’art. 624-bis cod. penumero , ma ha espressamente coinvolto tutte le norme a carattere sostanziale e processuale che a tale nozione fanno riferimento, tra cui l’art. 614 cod. penumero cfr. Sez. U, numero 31345 del 23/03/2017, D’Amico, cit., in motivazione . Ne consegue che anche nello scrutinare gli elementi costitutivi del reato di violazione di domicilio occorre fare riferimento ai principi dettati con la sentenza appena citata. Pertanto, al fine di assegnare ad un luogo la qualifica di privata dimora o relative pertinenze, occorre verificare la sussistenza dei seguenti, indefettibili elementi a utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere , in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne b durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità c non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare cfr. Sez. U, numero 31345 del 23/03/2017, D’Amico, cit., in motivazione . Il provvedimento impugnato presenta, quindi, il vizio motivazionale denunciato, poiché non contiene alcun apprezzamento in merito alla ricorrenza o meno di tali caratteri nel caso di specie, mentre valorizza circostanze o elementi non significativi. Va precisato che è, di contro, irrilevante la questione, agitata dal ricorrente, in merito alla legittimazione a proporre querela in capo a D. Raffaele, posto che il reato di violazione di domicilio è procedibile di ufficio, ai sensi dell’art. 614 comma 4 cod. penumero , quando, come nella specie, il fatto è commesso con violenza alla persona. 2. Il secondo motivo è fondato, anch’esso, sotto il profilo del vizio di motivazione. In ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura la motivazione dell’ordinanza è apparente. 2.1 Sul primo punto il provvedimento impugnato afferma di ritenere sussistente il pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato, limitandosi a sintetizzare le modalità del fatto e a ricordare che lo stesso è avvenuto con violenza e minaccia alla persona. Un simile percorso argomentativo non risponde ai principi elaborati al riguardo dalla Corte di cassazione. In tema di esigenze cautelari, l’art. 274, lett. c , cod. proc. penumero , nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, numero 47, richiede che il pericolo che l’imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale, per cui è onere del giudice motivare sulle ragioni per cui ritiene sussistenti entrambi i presupposti per l’applicazione Sez. 3, Sentenza numero 12921 del 17/02/2016, Mazzilli, Rv. 266425 . Il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato deve fondarsi su dati concreti ed oggettivi, non meramente congetturali, attinenti al caso di specie, che rendano tale esigenza reale ed attuale, cioè effettiva nel momento in cui si procede all’applicazione della misura cautelare Sez. 6, Sentenza numero 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266511 . 2.2 Inoltre nessuna reale motivazione viene fornita circa le ragioni della scelta di una misura così afflittiva quale quella degli arresti domiciliari. È meramente assertivo il passaggio dell’ordinanza in cui si assume che la misura detentiva sia una cautela obbligata per recidere o quantomeno fortemente limitare i contatti del ricorrente con la persona offesa, posto che l’ordinamento contempla altre misure, non detentive, astrattamente idonee allo scopo. 3. Consegue l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, sezione riesame. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro sez. Riesame .