L’importanza di aggiornare i recapiti sulla carta intestata…

L’avvocato si vede definitivamente rigettare il ricorso con cui invocava la nullità della notificazione della sentenza perché effettuata ad un indirizzo fax non più in uso dal suo studio legale ma ancora risultante sulla carta intestata impiegata per gli atti di parte.

Sulla vicenda si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 53476/17, depositata il 24 novembre. Il fatto. Il Giudice del riesame rigettava la richiesta di riesame relativa ad un provvedimento di sequestro preventivo di un immobile emesso dal GIP. Avverso tale decisione, propone ricorso la proprietaria dell’immobile in qualità di terza interessata alla quale le cose sono state sequestrate , dolendosi per la nullità della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza al cui esito la richiesta di riesame era stata rigettata. La notifica era infatti stata effettuata al un numero fax dello studio del difensore domiciliatario come riportato sulla carta intestata utilizzata per il deposito degli atti di parte ma l’utenza era da tempo stata dismessa con tempestiva comunicazione dell’attuale numero di fax al Consiglio dell’Ordine, presso il quale sarebbe dunque stato possibile verificare il corretto recapito. Nuovo numero di fax. La Corte, dopo aver ripercorso la vicenda, afferma che l’errore determinatosi nella notifica del provvedimento è direttamente riconducibile alla scorretta indicazione del numero di fax da parte del difensore e, pertanto, non è ravvisabile alcun vizio di nullità assoluta e insanabile . In attuazione del più generale dovere di adempiere con diligenza al proprio mandato, il difensore ha infatti l’onere di portare tempestivamente a conoscenza del giudice ogni variazione dei propri recapiti in modo tale da consentire la regolare ricezione delle notificazioni. Non può contestarsi alcun errore alla cancelleria procedente che ha fatto riferimento all’indirizzo fax riportato nella carte intestata utilizzata per redigere il ricorso, dovendosi escludere un onere dell’ufficio di informarsi presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati circa sopravvenute modifiche del recapito. Precisa inoltre il Collegio che, essendo andato a buon fine l’invio del fax al vecchio” numero, relativa oggi ad un diverso avvocato, costituiva, invero, onere di quest’ultimo la tempestiva comunicazione all’autorità giudiziaria procedente delle intervenute variazioni rilevanti ai fini della regolarità della ricezione delle notificazioni . Non essendo stato adempiuto tale onere, è esclusa l’ipotesi di nullità della notifica e la Corte rigetta pertanto il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 15 – 24 novembre 2017, n. 53476 Presidente Conti – Relatore Vigna Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Brescia, giudicando in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di M.M. avverso il decreto di sequestro preventivo dell’immobile intestato alla predetta emesso dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia in data 6 aprile 2017. 2. Ricorre M.M. , in qualità di terza interessata alla quale le cose sono state sequestrate, la quale propone un unico motivo di ricorso, denunciando l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex articolo 606, lett. c cod. proc. pen. in relazione agli articoli 178 e 179 cod. proc. pen 2.1. È nulla la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza del 16 maggio 2017, in esito alla quale è stata rigettata la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal gip di Brescia. L’avviso di fissazione dell’udienza del riesame è stato erroneamente notificato al numero di fax indicato sulla carta intestata del difensore di fiducia della ricorrente, avvocato Elisabetta Zambon trattasi di utenza da tempo dismessa da parte della predetta tanto che risulta intestata ad altro studio legale. L’attuale numero di fax utilizzato dal difensore era tempestivamente comunicato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia una semplice verifica presso il singolo ordine forense avrebbe, quindi, consentito il reperimento di detto fax. A causa dell’errata notifica, il difensore non prendeva contezza della data di fissazione dell’udienza e, di conseguenza, non vi partecipava neppure l’interessata riceveva la notifica del decreto di fissazione dell’udienza, in quanto domiciliata presso lo studio del difensore. Di fatto rimaneva, quindi, preclusa la possibilità di effettuare le allegazioni documentali, che avrebbero dimostrato la lecita provenienza del denaro impiegato per l’acquisto dell’immobile oggetto di sequestro. Tale errore nella notifica configura una nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Considerato in diritto 1. Osserva il Collegio che il motivo di ricorso è infondato. 1.1. Premesso che non è in discussione che la notificazione di un atto all’imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell’art. 148 c.p.p., comma 2 bis, Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250121 , il caso in esame investe la legittimità della notificazione al difensore e alla ricorrente - terza interessata - domiciliata presso lo studio dello stesso eseguita al numero di fax espressamente indicato dal difensore nell’istanza di riesame presentata sulla propria carta intestata. Non trova, quindi, applicazione il principio invocato dal difensore espresso nella decisione da lui indicata Sez. 1, n. 30306 del 22/05/2013 Rv. 256199 . 1.2. In quel caso il difensore non aveva indicato alcun domicilio e alcun numero di fax e la cancelleria aveva ritenuto di effettuare la notifica secondo i dati reperiti presso il sito del Consiglio nazionale forense, nonostante il professionista al quale era effettivamente in uso in fax avesse tempestivamente comunicato all’ufficio giudiziario che la numerazione del fax utilizzato non era quella dell’avvocato indicato nell’atto da lui ricevuto. Il vizio della notificazione nel caso esaminato dalla Prima Sezione non era stato determinato da una scorretta indicazione dell’imputato o del suo difensore, ma da un errore negli adempimenti della cancelleria che, in assenza di indicazioni del difensore circa il proprio recapito fax, aveva reperito lo stesso consultando il sito del Consiglio nazionale forense, che contiene dati non certificati né aggiornati e, preso atto che la notifica a mezzo fax era stata eseguita a un numero solo cartolarmente corrispondente a quello del difensore domiciliatario, ma in realtà in uso a diverso professionista, non aveva effettuato ulteriori accertamenti. La decisione, che si condivide, non attiene, perciò, al caso oggetto del giudizio in cui risulta, invece, che - il difensore di M.M. depositava presso la cancelleria del Tribunale di Brescia istanza di riesame nell’interesse della stessa e nomina a difensore di fiducia e procuratore speciale atti entrambi redatti su carta intestata dello studio contenente l’indicazione del proprio numero di fax - tra la data del deposito in cancelleria dell’istanza di riesame e la notifica della fissazione dell’udienza da parte della cancelleria decorrevano esattamente 17 giorni senza che alcuna comunicazione venisse effettuata dal difensore in ordine alla modifica del numero di fax del proprio studio - successivamente alla notifica effettuata al numero di fax indicato sulla carta intestata ed andata a buon fine e prima dell’udienza fissata innanzi al Tribunale del riesame, non perveniva in cancelleria alcuna comunicazione che segnalasse che la numerazione del fax utilizzato non era quella dell’avvocato Zambon. 1.3. L’errore determinatosi nella notifica del provvedimento è, quindi, direttamente riconducibile alla scorretta indicazione del numero di fax da parte del difensore e, pertanto, non è ravvisabile alcun vizio di nullità assoluta e insanabile per omessa citazione dell’imputato, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., che imporrebbe l’annullamento della sentenza impugnata. È onere del difensore, in attuazione del generale dovere di adempiere con diligenza il mandato professionale, portare tempestivamente a conoscenza dell’autorità giudiziaria procedente ogni variazione dei propri recapiti - tra cui il numero di fax - onde consentire la regolare ricezione delle notificazioni Sez. 5, n. 18998 del 22/02/2017 Rv. 269902 in applicazione del principio, la Corte ha escluso che fosse affetta da nullità la notificazione di un avviso di fissazione avanti a sé dell’udienza di trattazione del ricorso effettuata al difensore, a mezzo del fax, sull’utenza dello studio dal quale lo stesso si era trasferito qualche giorno prima, adottando un nuovo numero, senza però comunicarlo . Nel caso in esame l’utenza del fax era indicata nel foglio di carta intestata utilizzato dal difensore per redigere il ricorso ex art. 324 cod. proc. pen. e, conseguentemente, la Cancelleria del Tribunale del riesame ha correttamente effettuato la notifica al difensore e all’interessata - domiciliata presso il difensore - al numero di fax risultante agli atti. Non era certamente onere della cancelleria informarsi presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia sull’esistenza di eventuali modifiche del recapito del difensore, essendo stato detto recapito espressamente indicato dall’avv. Zambon, difensore domiciliatario. Posto che dalla documentazione agli atti risulta che l’avviso era regolarmente ricevuto dal sistema telefax dello studio precedentemente occupato dal difensore, costituiva, invero, onere di quest’ultimo la tempestiva comunicazione all’autorità giudiziaria procedente delle intervenute variazioni rilevanti ai fini della regolarità della ricezione delle notificazioni, e fra esse del mutamento del numero dell’utenza telefax Sez. 5, n. 29828 del 13/03/2015, Cascella, Rv. 265150 . La mancata osservanza di tale onere esclude, pertanto, la nullità della notifica, eseguita nelle forme di legge presso il recapito del difensore di fiducia risultante agli atti. 1.5 I ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.